Cassazione Penale, Ordinanza n. 01460/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminato la pena irrogata a un imputato in mesi otto di reclusione per il reato di omicidio stradale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione al riconoscimento della sua responsabilità penale. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la valutazione del materiale probatorio e l'affermazione di responsabilità operata dai giudici di merito, chiedendo una diversa lettura delle risultanze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non fosse deducibile in sede di legittimità perché, sotto la veste formale del vizio di legge e di motivazione, sollecitava in realtà una nuova valutazione delle prove e una rilettura del compendio probatorio, preclusa alla Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis, commi 1 e 2, c.p.
norma incriminatrice oggetto della contestazione; il ricorso non ne contesta in astratto la portata, ma la sua applicazione al caso concreto attraverso la critica alla valutazione della responsabilità.
richiamato per ribadire che, dopo la riforma del 2006, il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente la rilettura degli elementi di fatto né l'adozione di nuovi criteri di valutazione delle prove.
menzionata come intervento che ha modificato l'art. 606, lett. e), c.p.p., senza alterare i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata a fondamento della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione quando la censura, pur formulata come critica giuridica, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove e delle circostanze già esaminate dai giudici di merito.
- Per censurare efficacemente la motivazione occorre confrontarsi in modo specifico con il percorso logico-giuridico della decisione impugnata, non essendo sufficiente contrapporre una lettura alternativa delle risultanze processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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