Cassazione Penale, Ordinanza n. 01461/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado per furto e con sentenza d'appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. La doglianza riguardava l'omessa sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, che aveva già respinto le analoghe censure difensive evidenziando l'assenza dei presupposti per la sostituzione della pena. Il ricorso si limitava a riproporre le medesime argomentazioni già svolte in appello, senza un confronto specifico con le ragioni decisorie del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non era deducibile in sede di legittimità nella forma proposta: mancava il necessario confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e la censura riproduceva in modo sostanzialmente identico i motivi già esaminati e respinti in appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.
La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve essere una critica argomentata al provvedimento impugnato; la mera riproposizione di doglianze già respinte in appello, senza confronto con la motivazione della sentenza, rende il gravame inammissibile.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: non è sufficiente reiterare censure già formulate in appello e già disattese.
- La funzione tipica dell'impugnazione è la critica argomentata del provvedimento; se il motivo non indica in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso, il ricorso è inammissibile.
- La generica denuncia di illogicità o carenza motivazionale, non accompagnata da una puntuale confutazione della ratio decidendi della decisione impugnata, integra motivo non consentito in sede di legittimità.
- All'inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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