Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03040/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato ha agito ex art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 contro la banca assistita, chiedendo che fosse dichiarata nulla la clausola della convenzione del 1° marzo 2017 con cui erano stati determinati i compensi per una serie di prestazioni giudiziali civili svolte in favore della banca in diversi procedimenti. Sosteneva che la clausola fosse nulla ai sensi dell’art. 13-bis, comma 10, della legge n. 247/2012 e che, conseguentemente, i compensi dovessero essere liquidati secondo i parametri del D.M. n. 55/2014. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo che la convenzione fosse anteriore all’entrata in vigore dell’art. 13-bis e che tale disciplina non avesse efficacia retroattiva, oltre a escluderne il carattere imperativo. Con il ricorso per cassazione l’avvocato ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità del provvedimento per violazione del rito e della composizione dell’organo decidente, lamentando che l’istruttoria fosse stata delegata al giudice monocratico e la causa decisa da un collegio che non aveva assistito alla discussione; dall’altro la violazione dell’art. 13-bis della legge professionale, censurando l’affermazione del Tribunale secondo cui la norma non sarebbe imperativa e non renderebbe invalida la convenzione stipulata il 1° marzo 2017.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla nullità del provvedimento per violazione delle regole del rito ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 276 c.p.c., poiché nelle controversie di liquidazione degli onorari degli avvocati la decisione spetta al tribunale in composizione collegiale e, se la causa è decisa da un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione, si verifica nullità della sentenza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre rilevata la tardività del controricorso della banca, ma ciò non ha inciso sull’accoglimento del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati seguono tale rito e sono decise dal tribunale in composizione collegiale, con delega al singolo giudice solo per gli incombenti istruttori

  • art. 13-bis, comma 10, L. n. 247/2012

    richiamato dal ricorrente come base della nullità della clausola convenzionale sui compensi; il secondo motivo che ne denunciava la violazione è stato però assorbito

  • art. 702-ter c.p.c.

    richiamato per contestare il modulo decisorio adottato nel giudizio di merito

  • artt. 3, 4 e 14 d.lgs. n. 150/2011

    invocati dal ricorrente per denunciare l’erronea gestione del rito e della decisione

  • art. 276 c.p.c.

    la decisione di una causa da parte di un collegio che non ha assistito alla discussione comporta nullità della sentenza

  • art. 13-bis L. n. 247/2012

    la Corte non si pronuncia nel merito del motivo, poiché assorbito dall’accoglimento del primo

  • D.M. n. 55/2014

    richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi in assenza di valida pattuizione

  • art. 40 c.p.c.

    citato nella parte finale del testo come riferimento normativo, senza specifica elaborazione nel corpo della motivazione

Massime di principio

  • Nelle controversie di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati disciplinate dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, la decisione spetta al tribunale in composizione collegiale; il giudice singolo può essere delegato solo per l’istruttoria.
  • Se la causa è decisa da un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione, si verifica una violazione dell’art. 276 c.p.c. che comporta nullità della sentenza.
  • Quando un motivo di ricorso che investe la validità della decisione è accolto, il motivo che censura il merito della disciplina sostanziale può restare assorbito.
  • La tardività del controricorso può essere rilevata come eccezione fondata, ma non impedisce l’esame del ricorso principale se questo è autonomamente fondato.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.