Cassazione Civile, Ordinanza n. 11308/2025 del 29/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni medici-chirurghi ortopedici dipendenti di un policlinico universitario per ottenere il riconoscimento dell'indennità per rischio radiologico e del correlato congedo aggiuntivo, poi revocati dall'ente. I giudici di merito hanno escluso il diritto perché non risultava provata un'esposizione qualificata alle radiazioni ionizzanti: secondo la Corte d'appello, i dosimetri personali e gli altri dati tecnici acquisiti mostravano valori inferiori ai limiti e un tempo di esposizione molto ridotto, non sufficiente a integrare né l'esercizio abituale dell'attività in zona controllata né un assorbimento annuo analogo a quello del personale di radiologia. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione della disciplina sull'indennità di rischio radiologico e del congedo aggiuntivo, sostenendo che bastasse provare lo svolgimento abituale di attività chirurgica in zona controllata e contestando il rilievo attribuito dalla Corte territoriale ai dati dosimetrici e ai tempi di esposizione; 2) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, assumendo che la Corte d'appello avesse trascurato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e avesse fondato la decisione su una lettura non condivisibile dei dati istruttori; 3) violazione delle norme sulla composizione del gruppo di valutazione del rischio radiologico, per l'assenza della componente sindacale nella commissione che aveva disposto la revoca del beneficio. La Cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo corretto il principio per cui, fuori dal personale radiologico, il lavoratore deve provare un rischio effettivo, non occasionale né temporaneo, in termini equivalenti a quelli del personale di radiologia, e precisando che il giudice di merito può valorizzare i dati tecnici disponibili e anche disattendere la c.t.u. se motiva in modo plausibile. Ha inoltre reputato irrilevante la censura sulla composizione del gruppo di valutazione, perché l'assenza dei presupposti sostanziali dell'indennità rendeva ininfluente l'eventuale vizio procedurale della revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva già negato ai medici il riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico e del connesso congedo aggiuntivo. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione non apparente e che non ricorresse alcun omesso esame di fatto decisivo, poiché le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito istruttorio. Ha inoltre affermato che, per i medici non addetti a radiologia, il diritto all'indennità presuppone la prova di un'esposizione reale, qualificata e abituale a radiazioni ionizzanti, prova che nel caso concreto non risultava raggiunta. Conseguentemente, è stata disposta la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 5 agosto 1988, n. 460, art. 1
indennità di rischio radiologico
La presunzione assoluta di esposizione opera solo per il personale tecnico e medico di radiologia; per gli altri lavoratori occorre la prova del rischio effettivo e non occasionale.
d.P.R. n. 384 del 1990, art. 54
Richiamato come norma che indica i criteri per valutare continuità o occasionalità dell'esposizione a rischio.
Il congedo ordinario aggiuntivo è riconosciuto anche a chi svolge abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata.
d.lgs. n. 230 del 1995
È richiamato come parametro tecnico per la valutazione dell'esposizione qualificata, ma non come automatica fonte del diritto all'indennità in assenza di prova concreta dell'esposizione effettiva.
CCNL 10 febbraio 2004
Ha trasformato l'indennità di rischio radiologico in indennità professionale specifica, senza però eliminare la necessità della prova dei presupposti sostanziali.
Corte cost. 20 luglio 1992, n. 343
Ha esteso la tutela anche a personale non radiologico purché esposto in modo continuo e prevalente a un rischio radiologico effettivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare il mero dissenso sulla valutazione delle prove o l'omessa menzione di singoli elementi istruttori.
La motivazione è apparente solo se manca un percorso logico plausibile; non basta la non condivisione del ragionamento del giudice di merito.
d.P.R. n. 384 del 1990, art. 120
Richiamato dai ricorrenti sulla composizione della commissione/gruppo di valutazione del rischio radiologico.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 69
Richiamato per affermare la disapplicazione della disciplina previgente in materia di pubblico impiego contrattualizzato.
art. 29 CCNL 8 giugno 2000 / 10 febbraio 2004
Richiamato come fonte contrattuale che avrebbe sostituito la disciplina precedente sulla composizione della commissione.
art. 58, comma 4, d.P.R. 1987
Norma invocata nel terzo motivo sulla composizione del gruppo di valutazione del rischio radiologico.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, l'indennità per rischio radiologico spetta solo se il lavoratore prova un'esposizione effettiva, non occasionale né temporanea, analoga per intensità e continuità a quella del personale radiologico.
- La prova del diritto all'indennità può essere fornita mediante dati tecnici e dosimetrici o mediante la dimostrazione dello svolgimento abituale dell'attività in zona controllata; non è sufficiente il mero numero delle occasioni di contatto con apparecchi radiologici.
- Il giudice di merito può preferire alcuni dati istruttori ad altri e può anche disattendere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, purché esponga una motivazione coerente e plausibile.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo non esaminato, e non la contestazione del modo in cui il giudice ha valutato complessivamente le prove.
- Le censure dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di revisione del merito.
- L'eventuale irregolarità procedurale della commissione o del gruppo di valutazione che abbia revocato il beneficio è irrilevante se, in sede giudiziale, risulta comunque insussistente il presupposto sostanziale del diritto.
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