Cassazione Civile, Ordinanza n. 11306/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Nel procedimento di correzione di errore materiale, l'ente previdenziale ha chiesto di correggere l'ordinanza della Corte di cassazione n. 14626/2024 perché il dispositivo, pur avendo liquidato le spese in favore delle originarie controricorrenti, non aveva riportato la distrazione delle spese a favore dei loro difensori antistatari, nonostante la rituale richiesta contenuta nel controricorso. La Corte ha esaminato l'ammissibilità del rimedio e la ritualità della richiesta, richiamando il principio secondo cui l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche ai provvedimenti della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.; ha inoltre richiamato il principio per cui il ricorso per correzione non deve essere notificato anche alla parte assistita dal difensore antistatario.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza precedente, aggiungendo dopo le parole "accessori di legge" la clausola "con distrazione a favore dei difensori antistatari Avv.ti Ettore ed Alfonso Leperino". Ha inoltre ordinato alla cancelleria la prescritta annotazione sull'originale del provvedimento. Non è stata disposta la regolazione delle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione di errore materiale è il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
La correzione dell'errore materiale consente di integrare il provvedimento quando vi sia omissione sulla distrazione delle spese.
La disciplina sulla distrazione delle spese è coerente con il ricorso alla correzione materiale anche quando la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore.
Il procedimento di correzione dell'errore materiale è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non va qualificata come omissione di una domanda autonoma, ma come errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c.
- Il rimedio della correzione dell'errore materiale è utilizzabile anche per le pronunce della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c., e realizza in modo più rapido il diritto del difensore antistatario a ottenere un titolo esecutivo.
- Quando l'istanza di correzione riguarda l'omessa distrazione delle spese, non è necessaria la notifica anche alla parte assistita dal difensore antistatario, poiché l'istanza è proposta dal difensore in base alla procura originaria nel giudizio concluso con la decisione da correggere.
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