Cassazione Civile, Ordinanza n. 11310/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni infermieri strumentisti addetti alla sala operatoria di una azienda socio-sanitaria territoriale volta a ottenere l'indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo di quindici giorni per recupero biologico. La Corte d'appello aveva accolto la domanda per sedici lavoratori, ritenendo decisivo che svolgessero abitualmente l'attività in area classificata come "zona controllata" e ritenendo superabile il contrario parere della Commissione di valutazione del rischio radiologico; aveva invece rigettato la domanda per altri cinque lavoratori, ritenendo che per costoro emergesse solo un ruolo preparatorio o una partecipazione diretta molto limitata agli interventi. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi, deducendo: nullità della motivazione sulla irrilevanza del parere della Commissione; violazione delle norme che disciplinano l'indennità e il procedimento di accertamento; errore nell'avere equiparato la presenza in zona controllata al rischio radiologico; illegittimità della consulenza tecnica d'ufficio ritenuta esplorativa e suppletiva delle carenze probatorie; omesso esame e vizi motivazionali nella recezione delle conclusioni del c.t.u.; violazione delle regole sull'onere della prova; erronea estensione temporale del riconoscimento; e erronea regolazione delle spese di lite e di c.t.u. anche nei confronti dei lavoratori rimasti soccombenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l'indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo hanno natura di diritti soggettivi a contenuto indennitario, sicché il giudizio negativo della Commissione non ha efficacia costitutiva né preclusiva rispetto all'azione giudiziale. Ha inoltre ribadito che, per il personale diverso da medici e tecnici di radiologia, il diritto sorge solo se il lavoratore provi un'esposizione effettiva e non occasionale né temporanea, analoga a quella del personale radiologico, dimostrabile anche mediante lo svolgimento abituale dell'attività in zona controllata o l'assorbimento annuo di radiazioni secondo i criteri tecnici della normativa di settore. È stata ritenuta legittima la consulenza tecnica d'ufficio, anche percipiente, in quanto funzionale all'accertamento di fatti tecnici e quantitativi necessari a ricostruire l'abitualità dell'esposizione, senza che ciò integrasse un'inversione dell'onere probatorio. Sono stati inoltre dichiarati in parte infondati e in parte inammissibili i motivi che pretendevano una rivalutazione del merito, mentre è stata confermata la compensazione delle spese disposta dalla Corte territoriale per la complessità giuridica e istruttoria della causa. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 460/1988
L'indennità di rischio radiologico è riconosciuta in presenza dei presupposti di esposizione previsti dalla legge; il giudizio della Commissione non ha portata costitutiva o preclusiva dell'accertamento giudiziale.
art. 58 d.p.r. n. 270/1987
La Commissione di valutazione del rischio radiologico effettua un accertamento tecnico, ma il suo parere negativo può essere superato dal giudice ordinario mediante autonomo accertamento dei presupposti del diritto.
art. 4 l. n. 2248/1865
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo dalla Corte rispetto alla natura non costitutiva della valutazione commissionale.
art. 5 l. n. 2248/1865
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ricavasse un ostacolo all'accertamento giudiziale dei presupposti del beneficio.
art. 8, comma 6, l. n. 537/1993
L'indennità radiologica viene ricondotta alla contrattazione collettiva a seguito dell'intervento normativo richiamato dalla Corte.
Al beneficio indennitario si associa il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni per recupero biologico.
art. 120, co. 4, d.p.r. n. 384/1990
Richiamato quale fonte del procedimento di valutazione, ma non idoneo a rendere vincolante in senso preclusivo l'accertamento della Commissione.
d.lgs. n. 230/1995
Costituisce il parametro tecnico per individuare i criteri di esposizione alle radiazioni e la classificazione dei lavoratori in categoria A e delle aree controllate.
All. III d.lgs. n. 230/1995
Individua le soglie di esposizione che determinano la categoria A e la nozione di area controllata, consentendo di equiparare lo svolgimento abituale dell'attività in zona controllata all'assorbimento annuo di radiazioni rilevante ai fini del beneficio.
Richiamato in relazione alla censura sulla consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alle doglianze contro le conclusioni peritali.
Richiamato a fondamento della censura di c.t.u. esplorativa; la Corte ha ritenuto invece legittimo l'uso della consulenza.
La Corte ha escluso la violazione della norma osservando che l'onere probatorio era rimasto a carico dei lavoratori ed è stato ritenuto assolto dal giudice di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso contro l'ampiezza dei poteri del consulente tecnico.
Richiamato nel motivo di ricorso contro l'attività del c.t.u.; la Corte ha ritenuto che la consulenza si sia svolta nel contraddittorio.
Richiamato insieme alle norme sulla consulenza tecnica, senza che la Corte vi ravvisasse violazioni.
Richiamato insieme alle norme sulla consulenza tecnica, senza che la Corte vi ravvisasse violazioni.
Richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove; la Corte ha reputato le doglianze volte a ottenere una rivalutazione del merito.
Richiamato nel motivo relativo all'onere di allegazione e prova, ma ritenuto non decisivo per sovvertire l'accertamento di merito.
Richiamato in relazione agli oneri difensivi nel rito del lavoro, senza accoglimento delle censure.
Norma di riferimento dei diversi motivi di ricorso, tutti rigettati o dichiarati inammissibili secondo i casi.
La Corte ha dichiarato inammissibile un motivo per difetto di specificità, non riportando il contenuto delle doglianze della relazione del consulente di parte.
Richiamato nei motivi sulle spese; la Corte ha confermato la regolazione delle spese operata in appello.
La Corte ha valorizzato la declaratoria di illegittimità costituzionale che consente la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, quali la complessità della controversia.
Richiamato nella censura motivazionale sulla compensazione delle spese, ritenuta infondata.
Richiamato nel motivo sulle spese, senza rilievo decisivo.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo sulla motivazione delle spese, senza accoglimento.
Richiamato insieme alla legge di conversione per la modifica dell'art. 92 c.p.c. oggetto di scrutinio costituzionale.
Legge di conversione richiamata in relazione alla disciplina delle spese processuali.
Richiamato nel motivo sulla liquidazione dei compensi professionali.
Richiamato nel motivo sulla liquidazione dei compensi professionali.
Massime di principio
- Il giudizio negativo della commissione tecnica prevista dalla normativa sul rischio radiologico non ha efficacia costitutiva né preclusiva: il lavoratore può sempre agire in giudizio per dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti del beneficio nei confronti del datore di lavoro.
- Per i lavoratori diversi da medici e tecnici di radiologia, l'indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo spettano solo se sia provata un'esposizione effettiva, non occasionale né temporanea, analoga a quella del personale radiologico; tale prova può essere fornita anche dimostrando lo svolgimento abituale dell'attività in zona controllata o l'assorbimento annuo di radiazioni secondo i criteri tecnici di settore.
- La nozione di zona controllata e le soglie di esposizione previste dalla normativa tecnica possono fungere da parametro per accertare in giudizio l'abitualità dell'esposizione e la spettanza del beneficio, con una sostanziale equiparazione tra i dati oggettivi dell'ambiente di lavoro e le conseguenze soggettive sulla salute del lavoratore.
- La consulenza tecnica d'ufficio, anche percipiente, è legittima quando serva a ricostruire fatti connotati da specifiche cognizioni tecniche o da valutazioni quantitative necessarie a decidere; non può però sostituire l'allegazione dei fatti principali da parte dei litiganti.
- La censura che invoca la violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata se il giudice di merito non altera il riparto dell'onere probatorio, ma si limita a ritenere provata o non provata la fattispecie costitutiva della pretesa.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le doglianze sulla valutazione delle prove o sulle conclusioni del consulente in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La compensazione delle spese può essere giustificata da gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate dalla legge, incluse la complessità giuridica e istruttoria della controversia; l'imputazione delle spese di c.t.u. può essere effettuata in modo unitario quando l'incombente sia sostanzialmente indivisibile.
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