Cassazione Civile, Ordinanza n. 11264/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un avviso di addebito emesso per contributi asseritamente dovuti alla Gestione separata da una professionista per l'anno 2009. Il giudice di primo grado aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dal 1 gennaio 2009 e aveva annullato l'avviso. La Corte d'appello, pur ritenendo sussistente l'obbligo contributivo, aveva comunque rigettato l'appello dell'INPS ritenendo il credito prescritto, perché l'atto interruttivo era stato notificato il 30 giugno 2015 e, secondo la sentenza impugnata, il termine quinquennale decorreva dal 16 giugno 2010, data di scadenza del versamento. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione alla disciplina della Gestione separata e all'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011, sostenendo che la professionista, avendo omesso di compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi 2009, avrebbe dolosamente occultato il debito contributivo, con conseguente sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c.; inoltre, dalla motivazione emergeva che la Corte territoriale aveva trascurato il differimento del termine di pagamento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contributi relativi al 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, ha accolto il motivo dell'INPS e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la prescrizione dei contributi applicando correttamente la disciplina sul termine iniziale e sul differimento dei versamenti. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La Corte richiama la norma per individuare il momento di decorrenza della prescrizione, precisando che il termine decorre dalla scadenza del pagamento del contributo e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
art. 2941, n. 8, c.c.
La norma è invocata dall'INPS per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del debito da parte del debitore.
art. 2, comma 26 e ss., L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamata quale disciplina sostanziale dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
Richiamata nel quadro della disciplina applicabile ai contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 241 del 1997
La Corte afferma che la disposizione attribuisce al D.P.C.M. il potere di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi.
d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
È qualificato come fonte regolamentare idonea a differire il termine di versamento dei contributi dovuti per l'anno 2009; tale differimento incide sulla decorrenza della prescrizione.
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre, in linea generale, dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista.
- Il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto anche dei differimenti dei termini di versamento previsti da fonti regolamentari adottate in base alla legge; tali differimenti incidono sulla determinazione del dies a quo.
- Il d.P.C.M. che differisce i termini di versamento dei contributi, quando emanato in attuazione della previsione legislativa, ha natura regolamentare e deve essere considerato dal giudice nella ricostruzione del termine iniziale della prescrizione.
- Quando viene devoluta in cassazione la questione della sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, resta comunque scrutinabile anche la corretta individuazione del dies a quo, poiché la determinazione del termine iniziale è logicamente preliminare rispetto alla verifica della sospensione.
- Nel giudizio di legittimità, il giudice può applicare d'ufficio la corretta disciplina normativa sul momento iniziale della prescrizione se gli elementi rilevanti risultano ritualmente acquisiti agli atti.
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