Cassazione Civile, Ordinanza n. 11263/2025 del 29/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, già appartenente ai ruoli di un ente forestale poi inquadrato nei ruoli regionali, aveva ottenuto in un precedente giudizio il riconoscimento di differenze retributive. Su tali somme la regione aveva poi operato una trattenuta di euro 2.597,72 a titolo di quota contributiva a carico del lavoratore. Il lavoratore aveva chiesto la restituzione della somma, sostenendo che la trattenuta fosse indebita perché le differenze retributive riconosciute non rientravano nella base contributiva. La corte d'appello aveva però rigettato la domanda, ritenendo che il credito contributivo spettasse all'ente previdenziale e che, comunque, non vi fosse obbligo contributivo sulle differenze retributive. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., deducendo: a) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice di merito avrebbe deciso su una domanda diversa da quella proposta, avendo trattato come azione di pagamento dei contributi dovuti all'ente previdenziale una domanda di ripetizione/restituzione di somme trattenute dal datore di lavoro; b) motivazione solo apparente ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse erroneamente individuato il petitum, pronunciando su una domanda non proposta: il lavoratore non chiedeva il versamento dei contributi all'ente previdenziale né faceva valere l'inadempimento dell'obbligo contributivo, ma domandava la restituzione di somme trattenute in busta paga a titolo contributivo non dovuto. La Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di indebita trattenuta sulla retribuzione della quota di contribuzione a carico del lavoratore, il rapporto è interno tra datore e prestatore e il lavoratore può agire contro il datore per il pagamento della parte indebitamente trattenuta, mentre la ripetizione verso l'ente previdenziale spetta al datore. Conseguentemente la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, sezione lavoro, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta quando il giudice di merito abbia travisato il contenuto della domanda, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro della nullità per motivazione solo apparente, dedotta dal ricorrente.
art. 19 L. n. 218 del 1952
Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la quota a carico del lavoratore trattenuta sulla retribuzione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, l'erronea individuazione del contenuto della domanda da parte del giudice di merito è sindacabile come nullità processuale quando altera il petitum e determina una decisione ultra o extra petita.
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste anche quando il giudice sostituisca d'ufficio un'azione ad un'altra, travisando l'effettivo contenuto della domanda.
- Se il lavoratore contesta una trattenuta in busta paga operata dal datore a titolo di contributi non dovuti, l'azione è esperibile nei confronti del datore di lavoro e ha natura retributiva, non essendo necessario che il lavoratore agisca verso l'ente previdenziale.
- Nell'ambito dell'obbligazione contributiva, il datore di lavoro è il soggetto direttamente obbligato verso l'ente previdenziale anche per la quota formalmente a carico del lavoratore; in caso di indebito contributivo, la ripetizione verso l'ente spetta al datore, mentre il lavoratore può ottenere dal datore la restituzione della somma trattenuta.
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