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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11259/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

Un erede ha agito contro una banca chiedendo che fosse emesso un nuovo assegno circolare satisfattivo del credito già vantato dalla de cuius in forza di un’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Roma. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo inoperante il foro del domicilio eletto indicato nell’atto introduttivo perché contraddetto dalla procura alle liti, dalla quale risultava un’elezione di domicilio in Roma, e ha indicato come competente il Tribunale di Roma. L’attore ha proposto regolamento di competenza sostenendo la competenza del Tribunale adito. La banca ha resistito chiedendo il rigetto, così come il Pubblico Ministero. La censura centrale riguardava la corretta individuazione del foro territoriale nelle controversie di obbligazione e, in particolare, l’efficacia dell’eccezione di incompetenza per territorio quando non siano contestati tutti i possibili criteri di collegamento facoltativi; inoltre veniva in rilievo la contestazione sull’esistenza in Napoli di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la controversia avesse ad oggetto diritti di obbligazione, essendo diretta a far valere l’obbligo della banca di emettere un nuovo assegno circolare in sostituzione di quello già emesso e prescritto. Ha quindi applicato il principio secondo cui, fuori dei casi di competenza territoriale inderogabile, l’eccezione di incompetenza per territorio è inefficace se non contesta tutti i criteri di collegamento facoltativi astrattamente rilevanti. Dalla memoria di costituzione della banca è risultato che essa non aveva contestato l’esistenza a Napoli di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per la domanda proposta; per questo l’eccezione è stata considerata come non proposta. La Corte ha quindi accolto il ricorso, ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Napoli e ha disposto che la causa vi fosse riassunta nei termini di legge, demandando al giudice designato anche la regolazione delle spese del regolamento di competenza.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il rito camerale e per la riserva di deposito dell’ordinanza.

  • art. 28 c.p.c.

    indicato come limite delle regole sulla competenza territoriale inderogabile, rispetto al quale vale la disciplina dell’eccezione di incompetenza per territorio.

  • art. 18 c.p.c.

    richiamato tra i criteri di collegamento facoltativi che devono essere tutti contestati per rendere efficace l’eccezione di incompetenza territoriale.

  • art. 19 c.p.c.

    richiamato tra i criteri di collegamento facoltativi rilevanti ai fini dell’eccezione di incompetenza territoriale.

  • art. 20 c.p.c.

    richiamato quale foro facoltativo applicabile alle obbligazioni, con riferimento al locus destinatae solutionis.

  • art. 30 c.p.c.

    menzionato per precisare che si tratta di un foro diverso, fondato sull’elezione di domicilio del convenuto e non dell’attore.

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette a competenza territoriale derogabile, l’eccezione di incompetenza per territorio deve investire tutti i possibili criteri di collegamento facoltativi applicabili; se resta incontestato anche uno solo di essi, l’eccezione deve considerarsi non proposta e la competenza si radica presso il giudice adito.
  • Nelle obbligazioni aventi ad oggetto l’adempimento di una prestazione da parte della banca, la domanda può essere ricondotta ai criteri di competenza territoriale propri delle controversie obbligatorie, con possibile rilevanza del foro del locus destinatae solutionis.
  • Il foro fondato sull’elezione di domicilio dell’attore, ai fini dell’individuazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione, non va confuso con il foro collegato all’elezione di domicilio del convenuto.
  • Ai fini della competenza territoriale, la mancata contestazione in giudizio dell’esistenza di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio nel circondario del giudice adito impedisce di ritenere validamente proposta l’eccezione di incompetenza territoriale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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