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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34998/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Genova, con ordinanza del 5 marzo 2026, ha rigettato l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena o, in subordine, di detenzione domiciliare umanitaria presentata da un detenuto che sta espiando una pena complessiva di trent’anni di reclusione, decorrente dal 14 ottobre 2010 e con scadenza allora fissata al 13 gennaio 2046, per condanne irrevocabili relative ad associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata e rapina aggravata. Il detenuto è affetto da una neoplasia maligna del timo, infiltrante il mediastino e le strutture vascolari, non operabile e con prognosi altamente sfavorevole; le cure praticabili sono palliative e comprendono trattamenti chemioterapici, che egli aveva recentemente rifiutato. Il Tribunale ha ritenuto che le cure potessero essere assicurate in carcere, che non fosse esclusa una risposta terapeutica e che la malattia non avesse prodotto un decadimento tale da ledere la dignità personale o rendere la detenzione contraria al senso di umanità. Ha inoltre ravvisato un elevato rischio di reiterazione, considerando il ruolo direttivo del condannato in un clan mafioso tuttora operativo, la sua attività estorsiva protrattasi anche durante la detenzione, la persistente impermeabilità al percorso rieducativo, il rinvenimento di telefoni cellulari in cella nel marzo 2025 e l’ubicazione del domicilio proposto nell’area di influenza del clan. Con ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto violazione o erronea applicazione degli artt. 47-ter, comma 1, ord. pen. e 147, comma 1, n. 2, c.p. Ha sostenuto che la gravità e irreversibilità della patologia rendessero la prosecuzione della detenzione incompatibile con il senso di umanità; che l’assistenza della figlia presso il domicilio avrebbe favorito l’adesione alle terapie, nonostante la prognosi di pochi mesi; che l’abitazione era stata ritenuta idonea dagli organi di polizia e che la figlia era priva di precedenti e disponibile ad accoglierlo; infine, che la valutazione di pericolosità non considerasse adeguatamente le patologie né la dedotta disarticolazione del sodalizio in seguito alle collaborazioni con la giustizia dei suoi vertici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse applicato correttamente i criteri relativi al differimento della pena e alla detenzione domiciliare umanitaria: aveva valutato in concreto la gravità della patologia, la prognosi, le cure disponibili in carcere e l’incidenza della detenzione sulle condizioni del condannato, escludendo con motivazione coerente che la protrazione della pena comportasse, allo stato, sofferenze incompatibili con il senso di umanità. Quanto alla domanda subordinata, ha giudicato adeguato il bilanciamento tra tutela della salute e difesa sociale, fondato su elementi concreti di pericolosità e sul contesto territoriale del domicilio proposto. Le doglianze difensive non si confrontavano specificamente con tale motivazione e proponevano una diversa lettura degli elementi già valutati, senza indicare una violazione di legge o fratture motivazionali censurabili in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.

    Stabilisce l’art. 47, comma 1 ter, ord. pen. che «quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il Tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato».

    La detenzione domiciliare umanitaria può essere disposta, anche oltre i limiti ordinari di pena, quando ricorrano i presupposti per il differimento obbligatorio o facoltativo; il giudice ne stabilisce la durata, che può essere prorogata.

  • art. 147, comma 1, n. 2, c.p.

    L’esecuzione della pena restrittiva può, in particolare, essere rinviata allorchè essa debba essere eseguita contro chi si trovi in condizioni di «grave infermità fisica» - art. 147, primo comma n. 2, cod. pen. – e ciò al fine di evitare che la sottoposizione alla stessa possa confliggere con la salvaguardia del diritto alla salute e con il senso di umanità, costituzionalmente garantiti, sul presupposto che il condannato sia affetto da malattia grave, tale, cioè, da porre in pericolo la vita o da richiedere la prestazione di adeguate cure mediche che non possono garantirsi in ambito carcerario, neppure attraverso il ricorso al ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen., o patisca comunque stati di scadimento fisico a seguito dei quali la restrizione inframuraria finisce per assumere i connotati di una condizione esistenziale iniqua perché non rispettosa della dignità della persona.

    Il differimento per grave infermità fisica è giustificato quando la malattia mette in pericolo la vita o richiede cure adeguate non assicurabili neppure mediante ricovero esterno, oppure quando il deterioramento fisico rende la detenzione lesiva della dignità. La compatibilità va verificata rispetto alle condizioni concrete del condannato.

  • art. 11 ord. pen.

    la valutazione dello stato di salute incompatibile con il regime carcerario idoneo a giustificare il differimento dell’esecuzione della pena per infermità fisica vada effettuata comparativamente ed in concreto: essa, pertanto, non può esaurirsi in un giudizio di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’interno del circuito penitenziario, ma postula una verifica di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al soggetto in modo da verificare che siano garantite le tipologie di cura necessarie e che sia ponderata l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico (Sez. 1, sent. n. 28631 del 23 aprile 2024, L, Rv. 286742).

    Nel verificare se le cure possano essere assicurate in carcere, occorre valutare concretamente l’adeguatezza dei trattamenti disponibili per quella specifica patologia e l’incidenza dell’ambiente carcerario, considerando anche la possibilità di ricorrere a cure esterne ai sensi dell’art. 11.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    A detta declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Il riferimento alle condizioni personali del ricorrente impone che, per l’ipotesi in cui il presente provvedimento sia oggetto di diffusione, vengano omessi, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

    In caso di diffusione del provvedimento, devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Il differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica richiede una valutazione concreta della patologia e dei suoi effetti: rilevano il pericolo per la vita, la necessità di cure non assicurabili in ambito penitenziario neppure mediante ricovero esterno e l’eventuale deterioramento fisico che renda la detenzione lesiva della dignità.
  • La compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario non può essere accertata sulla sola base dell’astratta disponibilità di presidi sanitari: occorre verificare l’adeguatezza delle cure concretamente praticabili per il singolo detenuto e ponderare l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo quadro clinico.
  • La detenzione domiciliare umanitaria presuppone la sussistenza delle condizioni che consentirebbero il differimento della pena; una volta accertate, il giudice può preferire la detenzione domiciliare al differimento quando le condizioni personali e familiari, la pena residua e la pericolosità rendano necessario mantenere un controllo statale compatibile con il senso di umanità.
  • Nella decisione sulla detenzione domiciliare umanitaria il giudice deve bilanciare tutela della salute e difesa sociale. La valutazione della pericolosità e dell’idoneità del domicilio può fondarsi su dati concreti relativi alla condotta penitenziaria, al ruolo criminale del condannato, al contesto territoriale e al rischio di ripresa delle attività delittuose.
  • In cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza: le censure devono confrontarsi specificamente con il percorso motivazionale e indicare un’effettiva violazione di legge o una frattura logica censurabile.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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