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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25419/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia trae origine dall'occupazione di un appartamento sito in Porto Sant'Elpidio da parte di una coppia, inizialmente avvenuta con il consenso dei proprietari nell'ambito di un accordo denominato "rendita vitalizia assistenziale ed alimentare mediante pagamento di somme". In seguito al deteriorarsi dei rapporti, i proprietari hanno revocato il consenso con raccomandate del maggio e luglio 2006, chiedendo il rilascio dell'immobile e il risarcimento dei danni da occupazione illegittima. In appello la corte territoriale ha ritenuto che l'uso dell'immobile fosse solo precario e revocabile ad nutum, ha accertato la illegittimità dell'occupazione dal luglio 2006 fino al rilascio avvenuto nell'aprile 2009 e ha liquidato il danno sulla base dei valori locativi stimati dal CTU. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1223, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il danno da occupazione abusiva non potesse essere presunto in re ipsa e che la Corte d'appello avesse erroneamente riconosciuto un danno figurativo solo per il mancato godimento del bene, senza adeguata prova del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il danno da perdita dell'utilità ricavabile da un bene abusivamente occupato può essere provato anche mediante presunzioni semplici, con riferimento al valore di mercato del bene, salvo prova contraria del proprietario circa la perdita di occasioni locative a canone superiore. Nel caso concreto, i ricorrenti non hanno censurato in modo specifico e idoneo la valutazione compiuta dalla corte di merito, limitandosi a doglianze generiche e a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa per mancata attività difensiva degli intimati. È stata inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la liquidazione del danno; la Corte non ne offre una interpretazione autonoma, ma conferma la possibilità di liquidare il pregiudizio da mancato godimento del bene secondo il criterio del danno conseguenza.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di risarcimento del danno extracontrattuale; la Corte lo considera nel contesto del ragionamento sulla quantificazione del danno da occupazione senza titolo.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere l'erronea distribuzione dell'onere probatorio; la Corte ritiene però che la censura sia generica e che la decisione d'appello sia sorretta da presunzioni semplici legittime.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni; la Corte conferma la possibilità di fondare la prova del danno su presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte aderisce all'uso presuntivo per la prova del danno da occupazione abusiva.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte rileva che il motivo è generico e non rispetta il requisito di specificità e indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda, con conseguente inammissibilità sostanziale della doglianza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come norma processuale per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale fonte di inserimento del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il danno da illegittima occupazione di un immobile non deve essere necessariamente provato in modo diretto: può essere desunto anche mediante presunzioni semplici, avuto riguardo al valore locativo o di mercato del bene.
  • Quando l'occupazione inizialmente era consentita, la cessazione del consenso e la successiva formale richiesta di rilascio trasformano l'utilizzo del bene in detenzione sine titulo, legittimando sia la domanda di restituzione sia quella risarcitoria.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito probatorio: la censura deve essere specifica, coerente con gli atti e rispettosa dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • La liquidazione del danno da mancato godimento del bene può essere effettuata sulla base di elementi presuntivi e di stime tecniche, salvo prova contraria circa un diverso maggiore pregiudizio o una diversa occasione locativa perduta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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