Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35841/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti di una società ferroviaria, con qualifica di macchinisti, hanno agito per ottenere che nella retribuzione dovuta durante il periodo di ferie fossero computati anche specifici emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva aziendale: l'incentivo per indennità di condotta e l'indennità di riserva. I giudici di merito hanno accolto la domanda e hanno ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: nei primi tre ha denunciato la violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che la nozione di ferie retribuite non imporrebbe l'inclusione di quelle voci; ha inoltre chiesto in via subordinata il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con il quarto motivo ha censurato la decisione sulla prescrizione, richiamando l'art. 2948 n. 4 c.c. e l'art. 18 l. 300/1970 come modificato dalla l. 92/2012, contestando il dies a quo della prescrizione dei crediti di lavoro. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha ribadito che la retribuzione feriale deve comprendere le voci pecuniarie collegate alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa dissuadere dall'esercizio del diritto alle ferie; ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sulla natura e incidenza degli emolumenti; ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale perché la questione era già chiarita dalla giurisprudenza UE; ha infine confermato la regola sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato non assistiti da stabilità reale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto a includere nella retribuzione feriale gli emolumenti aziendali indicati e aveva escluso la prescrizione dei crediti azionati. La Corte ha applicato il principio di fedeltà ai precedenti e ha ritenuto che la valutazione sull'effetto dissuasivo della mancata corresponsione di tali voci durante le ferie spetti al giudice di merito, il quale aveva motivato in modo congruo sulla continuità e sull'incidenza economica dei compensi. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 Direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione durante le ferie deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del periodo di lavoro; non possono essere escluse voci economiche collegate alle mansioni e idonee, se omesse, a dissuadere il lavoratore dal godimento effettivo delle ferie.

  • art. 10 D.lgs. n. 66/2003

    Norma di recepimento della disciplina europea sulle ferie annuali retribuite, letta in coerenza con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.

  • art. 36 Cost.

    La retribuzione deve essere proporzionata e sufficiente anche nel periodo feriale, in modo da non comprimere il diritto al riposo effettivo.

  • art. 2109 c.c.

    Il periodo di ferie deve essere retribuito secondo una nozione ampia di compenso, coerente con la tutela del riposo del lavoratore.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro se il rapporto non è assistito da stabilità reale.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è collegata alla possibilità giuridica di far valere il diritto, qui individuata nella cessazione del rapporto per i rapporti privi di stabilità.

  • art. 18 L. 300/1970

    Richiamato per la disciplina della tutela reale e per il collegamento con il regime di stabilità del rapporto di lavoro dopo le modifiche del 2012.

  • art. 1, comma 42, L. 92/2012

    È richiamato quale norma di riforma dell'art. 18 Statuto dei lavoratori, rilevante nel regime della prescrizione dei crediti di lavoro.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Consente il rinvio per relationem alla motivazione dei precedenti conformi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve includere le voci economiche strettamente collegate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa avere effetto dissuasivo sull'esercizio del diritto alle ferie.
  • La verifica se un'emolumento debba essere computato nella retribuzione feriale richiede un apprezzamento in concreto del giudice di merito, che deve valutare la natura della voce, la sua continuità, la sua incidenza sul trattamento economico e la sua connessione con le mansioni.
  • Quando la questione interpretativa è già stata risolta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla giurisprudenza nazionale conforme, non sussiste la necessità del rinvio pregiudiziale se la controversia dipende solo dall'applicazione dei principi al caso concreto.
  • Per i crediti di lavoro non prescritti alla data di entrata in vigore della riforma del 2012, nei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato privi di stabilità reale, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.
  • Il giudice di legittimità può motivare per relationem richiamando precedenti conformi, in ossequio all'esigenza di uniformità dell'interpretazione del diritto.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.