Cassazione Civile, Ordinanza n. 14968/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex fidanzato)
La controversia
La controversia nasce tra due ex fidanzati in relazione alle somme che uno di essi aveva versato per la ristrutturazione di un immobile destinato a futura casa coniugale e, secondo la sua prospettazione, anche per altre spese connesse all'imminente matrimonio. In primo grado era stata accertata la responsabilità della rottura del fidanzamento in capo all'uomo, con accoglimento solo parziale della sua pretesa restitutoria: il tribunale aveva ritenuto provato un bonifico di euro 27.500, ma non il versamento in contanti di euro 15.000, e aveva inoltre ritenuto restituita la somma oggetto di bonifico; era stata anche accolta, in parte, la domanda risarcitoria della donna. In appello l'uomo aveva chiesto la restituzione dell'intera somma di euro 42.500 e la donna aveva proposto appello incidentale per il rimborso di euro 5.000 asseritamente anticipati per mobili; la Corte d'appello aveva accolto parzialmente l'appello principale e condannato la donna al pagamento di euro 15.000, rigettando l'incidentale. La donna ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e per domanda nuova; 2) violazione delle norme che impongono la specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; 3) dedotta inammissibilità perché l'appello avrebbe introdotto domanda nuova; 4) omessa pronuncia e violazione del giudicato, perché la sentenza di primo grado aveva attribuito all'uomo la responsabilità della rottura degli sponsali e aveva negato la prova del versamento in contanti; 5) illegittimità della condanna a euro 15.000 nonostante quella statuizione; 6) erroneo rigetto della domanda di restituzione dell'acconto per l'acquisto di mobili, lamentando mancata contestazione del fatto e cattiva interpretazione del documento prodotto. Il resistente ha proposto ricorso incidentale con un solo motivo, ma senza articolare specifiche censure, limitandosi a lamentare l'ingiustizia della decisione nella parte in cui aveva riconosciuto la restituzione dell'importo di euro 27.500.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'omesso esame di una questione processuale non integra omissione di pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma eventualmente un diverso vizio; ha poi ritenuto infondati i motivi centrali sulla pretesa inammissibilità dell'appello e sulla violazione del giudicato, osservando che l'atto di appello era specifico e idoneo ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto sollecitava una diversa valutazione delle prove e reiterava la richiesta di restituzione dell'intera somma, inclusa la parte in contanti, senza introdurre domanda nuova. La Corte ha inoltre chiarito che la domanda di restituzione dei doni fatti in previsione del matrimonio ai sensi dell'art. 80 c.c. non dipende dalle cause della mancata celebrazione delle nozze, sicché era irrilevante la statuizione di primo grado sulla responsabilità della rottura del fidanzamento. È stato respinto anche il motivo relativo all'acconto per i mobili: la dedotta non contestazione non era adeguatamente dimostrata e la valutazione del documento compiuta dal giudice di merito è stata ritenuta insindacabile in cassazione. Infine, il ricorso incidentale è stato rigettato perché privo di specifiche censure, in contrasto con il giudizio di cassazione quale giudizio a critica vincolata. Spese integralmente compensate e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il mancato esame di una questione puramente processuale non integra, di per sé, omissione di pronuncia; tale vizio riguarda il mancato esame di domande o eccezioni di merito.
L'appello è ammissibile se consente di individuare le censure alla decisione di primo grado e la diversa ricostruzione dei fatti richiesta, anche mediante critica alla valutazione delle prove già acquisite.
I doni fatti a causa della promessa di matrimonio devono essere restituiti se il matrimonio non ha luogo, a prescindere dalle ragioni della mancata celebrazione; l'azione restitutoria presuppone solo che il bene o la somma sia stata data in previsione delle nozze.
Nel testo compare probabilmente per mero refuso in luogo di art. 342 c.p.c.; la Corte richiama il requisito di specificità dell'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per il rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'omesso esame di una questione strettamente processuale non configura automaticamente vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., potendo invece rilevare come errore diverso, se e nei limiti in cui la soluzione implicita sia censurabile.
- L'appello è specifico e ammissibile quando l'appellante contesti la ricostruzione fattuale del primo giudice e chieda una nuova valutazione delle prove già acquisite, senza che sia necessario introdurre nuovi fatti costitutivi.
- La domanda di restituzione dei doni fatti in previsione del matrimonio ex art. 80 c.c. non richiede l'accertamento della colpa nella rottura del fidanzamento o della mancata celebrazione delle nozze: è sufficiente che il matrimonio non sia stato contratto.
- Quando una sentenza di primo grado contiene statuizioni distinte su domande diverse, l'impugnazione deve essere valutata con riguardo alla specifica domanda alla quale si riferisce; la circostanza che una statuizione non sia stata censurata può essere irrilevante rispetto a un autonomo capo decisionale.
- La dedotta non contestazione deve essere supportata da un'analisi puntuale degli atti della controparte; in assenza di tale verifica, il motivo si risolve in una petizione di principio.
- La valutazione del contenuto e della portata di un documento, così come l'accertamento della contestazione o non contestazione del fatto, appartiene al merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: i motivi devono contenere censure specifiche alla decisione impugnata, non essendo sufficiente lamentarne genericamente l'ingiustizia.
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