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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36393/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La lite nasce da un intervento di ampliamento dell’edificio municipale che comportò l’espropriazione di un fabbricato adiacente di proprietà privata. Al momento dell’immissione nel possesso l’amministrazione rilevò che dall’immobile erano stati asportati o rimossi diversi accessori e impianti. Il Comune agì per ottenere il risarcimento del danno, assumendo che la condotta del proprietario avesse concorso a deprezzare il bene; il Tribunale accolse solo in parte, mentre la Corte d’appello riformò integralmente la decisione e condannò il proprietario al pagamento di una somma maggiore, con rivalutazione e interessi. In cassazione il proprietario dedusse, con due motivi, violazione dell’art. 2043 c.c. e delle regole sull’onere della prova, sostenendo che il Comune non avesse provato né la presenza dei beni al momento rilevante né il nesso causale tra la sua condotta e il danno; inoltre denunciò violazione degli artt. 2056 e 1227 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato l’eventuale concorso colposo del Comune per omessa vigilanza e per la mancata limitazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché non articolava una critica specifica e intellegibile alla violazione di legge, ma mirava in sostanza a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito; il secondo perché parimenti sollecitava una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, con ulteriore atto dovuto ai sensi del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana; la censura del ricorrente è stata ritenuta inidonea perché in realtà diretta a ottenere una diversa valutazione dei fatti e della prova del nesso causale.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato in tema di criteri di liquidazione del danno risarcibile; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una richiesta di riesame del merito.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il concorso colposo del danneggiato e il dovere di contenere il danno; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché essa implicava una nuova ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con argomentazioni specifiche e intelligibili, non con una critica generica o meramente fattuale.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del motivo deve indicare in modo puntuale e argomentato le ragioni del contrasto tra decisione impugnata e norme asseritamente violate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato დამატivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito l’art. 13, co. 1-quater, nel DPR 115/2002.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazione di legge deve indicare specificamente quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con la norma invocata; una censura generica o meramente assertiva è inammissibile.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: la Cassazione non può essere chiamata a riesaminare prove, attendibilità dei testi, ricostruzione dei fatti o scelta tra diverse risultanze istruttorie.
  • Quando la censura mira sostanzialmente a contestare il fatto storico accertato dal giudice di merito, anche se formalmente prospettata come violazione di legge, il motivo è inammissibile.
  • Le regole sull’onere della prova e sul nesso causale, se invocate in cassazione, non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, ma solo per denunciare un effettivo errore di sussunzione o di riparto probatorio.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l’applicazione del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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