Cassazione Civile, Ordinanza n. 22737/2021 del 11/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, dopo aver svolto difesa d'ufficio in favore di un imputato in un procedimento penale, aveva chiesto la liquidazione dei propri compensi professionali e anche il rimborso delle spese sostenute per le attività necessarie al recupero del credito. Il Tribunale aveva rigettato la domanda nella parte relativa alle spese di recupero. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il professionista ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 116, 117 e 170 del D.P.R. 115/2002 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che le spese necessarie per attivare la procedura recuperatoria del credito professionale devono essere poste a carico dell'erario, perché l'attivazione di tale procedura è imposta dalla legge e costituisce attività necessaria per ottenere la liquidazione dei compensi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il difensore d'ufficio di un imputato nel processo penale ha diritto, nella procedura di liquidazione dei compensi, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito andate senza esito. Ha quindi cassato l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva omesso di liquidare tali spese e ha rinviato la causa al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale base del ricorso avverso il provvedimento di rigetto sulla liquidazione delle spese professionali
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto alla liquidazione dei compensi e delle spese
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla mancata liquidazione
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla mancata liquidazione
richiamato dal ricorrente a sostegno della possibilità di contestare il provvedimento di rigetto
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di garantire il diritto di difesa e il recupero delle spese connesse
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge
citato nel procedimento camerale per la proposta del relatore
Massime di principio
- Il difensore d'ufficio di un imputato ha diritto, in sede di liquidazione dei compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari sostenuti per le procedure di recupero del credito rimaste infruttuose.
- Se il recupero del credito è un passaggio imposto o necessario per ottenere la liquidazione dei compensi, le relative spese non possono essere poste a carico del professionista ma devono gravare sull'erario nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
- Il giudice di merito che ometta di liquidare le spese necessarie per il recupero del credito professionale non applica correttamente il principio di diritto consolidato e la decisione è censurabile in cassazione per violazione di legge.
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