Cassazione Penale, Ordinanza n. 22386/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP del Tribunale di Ravenna che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti e a un reato in materia di armi. Ha dedotto, da un lato, la mancata pronuncia della sentenza ex art. 129 c.p.p. e, dall'altro, l'asserita incongruità della pena concordata. La Corte ha rilevato che si trattava di censure non rientranti nei motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sono proponibili soltanto i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che, nel caso di specie, le doglianze sulla mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p. e sulla congruità della pena non sono tra quelle consentite. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), nel cui ambito è stata pronunciata la decisione impugnata.
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
norma invocata dal ricorrente per lamentare la mancata immediata declaratoria di proscioglimento; la censura è stata ritenuta non deducibile nel perimetro del ricorso contro il patteggiamento.
art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice richiamata per il reato in materia di stupefacenti oggetto del patteggiamento.
disposizioni richiamate per il reato in materia di armi oggetto del patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Sono inammissibili le censure che investono profili estranei al perimetro normativo del patteggiamento, come la mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p. o la mera congruità della pena concordata.
- La previsione di un catalogo chiuso di motivi di impugnazione per il patteggiamento comporta un controllo di legittimità limitato, non estensibile per analogia ad altri vizi della decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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