Cassazione Civile, Ordinanza n. 17429/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Un soggetto che si assumeva creditore di un debitore conveniva in giudizio l'acquirente di un immobile e il venditore, chiedendo la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., della compravendita di un bene sito in Pompei. In primo grado l'attore deduceva un credito fondato su effetti cambiari per euro 21.750,00; in appello sosteneva invece che il credito fosse sorto prima e che la domanda, precisata con memorie ex art. 183 c.p.c., dovesse essere letta come revocatoria di atto a titolo gratuito, con credito complessivo di euro 132.720,00 fondato anche su assegni protestati e riconoscimenti di debito. La Corte d'appello respingeva il gravame ritenendo tardiva la modifica della causa petendi e del petitum, comunque non provata la gratuità dell'atto da revocare, e soprattutto non provata la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente, né la dolosa preordinazione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., sostenendo che la domanda originaria fosse già sufficiente a configurare una revocatoria di atto gratuito e che la memoria successiva avesse svolto una mera emendatio, non una mutatio libelli; contestava inoltre la valutazione di inammissibilità e l'apprezzamento delle prove circa la consapevolezza del terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, da un lato, che la doglianza sulla qualificazione della domanda come modificata tardivamente investiva una valutazione di fatto della Corte territoriale, congruamente motivata e non sindacabile in cassazione; dall'altro, che il ricorrente non aveva efficacemente censurato la ratio decisiva della sentenza impugnata, vale a dire la carenza di prova che l'atto di compravendita fosse a titolo gratuito e, in ogni caso, l'assenza di prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente. La Corte ha ribadito che la gratuità o onerosità rilevante ai fini dell'art. 2901 c.c. è quella dell'atto dispositivo da revocare, non quella dell'eventuale prestito sottostante, e che la contestazione della valutazione delle prove non è più proponibile sotto il profilo del vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., se non per omesso esame di un fatto decisivo, non dedotto nel caso concreto. Nessuna statuizione sulle spese, per assenza di difese degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Ai fini dell'azione revocatoria rileva la natura onerosa o gratuita dell'atto dispositivo da revocare e, a seconda dei casi, la prova della consapevolezza del pregiudizio o della dolosa preordinazione; la gratuità del rapporto sottostante non basta a qualificare l'atto come gratuito.
Le memorie della trattazione possono precisare le difese nei limiti consentiti dal rito, ma non introdurre tardivamente una mutatio libelli che ampli il thema decidendum e il thema probandum.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla qualificazione della domanda e sulla prova dei presupposti dell'azione revocatoria.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non è consentita una censura rivolta al mero cattivo apprezzamento delle prove; è ammesso solo il vizio per omesso esame di un fatto decisivo e controverso, non dedotto nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo è pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la distinzione tra atto a titolo oneroso e atto a titolo gratuito va compiuta con riguardo all'atto di disposizione oggetto di impugnazione, non al rapporto che ha generato il credito dell'attore.
- Se l'attore introduce con una memoria istruttoria elementi nuovi che modificano credito azionato, titolo, importo o natura dell'atto revocando, il giudice può qualificare la deduzione come mutatio libelli non consentita oltre le preclusioni processuali.
- La contestazione in cassazione della valutazione di novità della domanda o della valutazione del materiale istruttorio è inammissibile quando mira a un nuovo esame del fatto, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo specificamente allegato.
- Nella revocatoria di atto oneroso, la prova richiesta concerne la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo; solo se l'atto è anteriore al credito può venire in rilievo il più gravoso requisito della dolosa preordinazione.
- La mera deduzione che il bene alienato rappresentasse l'unico cespite del debitore non basta, da sola, a sovvertire l'accertamento di merito sulla conoscenza del pregiudizio da parte del terzo acquirente.
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