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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39340/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una successione ereditaria di un capostipite deceduto nel 1951 e da quella di un suo figlio, deceduto nel 1995. Le ricorrenti hanno chiesto l’apertura delle successioni e lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni caduti in successione, includendovi anche immobili donati nel 2004 da uno dei coeredi a terzi, assumendo che la donazione fosse inefficace perché effettuata da soggetto non proprietario esclusivo. Il convenuto originario ha contestato la domanda e ha chiesto in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione dei beni. In primo grado il tribunale ha respinto l’usucapione e ha dichiarato inefficace la donazione, riconoscendo il diritto allo scioglimento della comunione solo in capo ad alcune delle sorelle, escludendo altri chiamati per mancata accettazione dell’eredità. In appello una sola convenuta ha dedotto, tra l’altro, nullità della citazione per notifiche eseguite a soggetti già deceduti, violazione del litisconsorzio necessario, mancata integrazione del contraddittorio, omessa ammissione di prove e prescrizione del diritto di accettare l’eredità. La Corte d’appello ha accolto il primo motivo, dichiarando nulla la sentenza di primo grado e rimettendo gli atti al tribunale ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ritenendo che la causa, per divisione ereditaria e per le questioni connesse all’inefficacia della donazione, richiedesse la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e che alcuni chiamati non fossero stati validamente evocati. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., sostenendo che l’azione di riduzione/restituzione di donazioni lesive è personale e non comporta litisconsorzio necessario, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare e confermare il capo sulla donazione; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse rilevato l’improcedibilità/inammissibilità dell’appello sul capo relativo alla donazione, perché l’appellante non aveva citato i beneficiari della donazione; 3) violazione degli artt. 102 c.p.c. e 480 c.c., deducendo che chi eccepisce il difetto di integrità del contraddittorio deve indicare specificamente i litisconsorti pretermessi e che, comunque, il diritto di accettare l’eredità degli altri chiamati doveva considerarsi prescritto, con conseguente insussistenza di ulteriori chiamati necessari. La Cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria sono legittimati passivi gli eredi che abbiano accettato l’eredità e non i meri chiamati; tuttavia, finché la prescrizione del diritto di accettare l’eredità non sia accertata nei confronti dei soggetti interessati o dei loro eredi, il contraddittorio non può dirsi integro e non si produce l’accrescimento a favore degli altri partecipanti. Ha poi dichiarato inammissibili i primi due motivi perché assorbiti dalla decisione di rimessione al primo giudice. Il ricorso è stato complessivamente rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato nulla la sentenza di primo grado e rimesso la causa al tribunale. In particolare, ha escluso l’interruzione del giudizio di cassazione per la morte di una delle intimate; ha reputato infondato il motivo sulla pretesa piena integrità del contraddittorio, chiarendo che nelle divisioni ereditarie sono necessari gli eredi che abbiano accettato l’eredità e che la prescrizione del diritto di accettare non può ritenersi automaticamente operante senza accertamento nei confronti dei soggetti interessati; ha inoltre dichiarato inammissibili gli altri due motivi perché assorbiti dalla statuizione di rimessione. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, senza applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per assenza di temerarietà.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato solo per escludere la necessità di verificare la validità della notifica effettuata con tale modalità, in ragione dell’infondatezza prima facie del ricorso e della sua irrilevanza ai fini della decisione.

  • art. 300 c.p.c.

    È stato escluso che il decesso di una parte possa determinare interruzione del giudizio di cassazione.

  • art. 354 c.p.c.

    La Corte d’appello aveva rimesso la causa al primo giudice; la Cassazione ha preso atto che il giudicato interno osta al riesame officioso dell’effetto processuale della rimessione.

  • art. 101 c.p.c.

    Dedotto nel primo motivo, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per assorbimento.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per sostenere il litisconsorzio necessario nelle cause ereditarie; la Cassazione ha precisato che il contraddittorio è necessario nei confronti degli eredi che abbiano accettato l’eredità, non dei meri chiamati, salvo accertamento della prescrizione del diritto di accettare.

  • art. 112 c.p.c.

    Dedotto nei motivi di ricorso e d’appello per censurare omessa pronuncia e ultrapetizione; i relativi motivi sono stati dichiarati inammissibili perché assorbiti.

  • art. 480 c.c.

    La prescrizione del diritto di accettare l’eredità non opera automaticamente per il solo decorso del termine decennale, ma richiede che l’eccezione sia portata a conoscenza del titolare o dei suoi eredi e che sia accertata nel contraddittorio con essi.

  • art. 674 c.c.

    Richiamato per escludere che, prima dell’accertamento della prescrizione del diritto di accettare, si produca l’accrescimento a favore degli altri partecipanti alla comunione.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta perché il ricorso, pur infondato, non era temerario.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dichiarato il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli eredi che abbiano effettivamente acquistato la qualità di eredi mediante accettazione espressa o tacita; il semplice chiamato all’eredità non è, di per sé, parte necessaria del giudizio.
  • La prescrizione del diritto di accettare l’eredità ex art. 480 c.c. non si produce automaticamente per il solo decorso del termine decennale, ma deve essere eccepita e accertata nel contraddittorio con il titolare del diritto o con i suoi eredi, perché l’eccezione ha carattere recettizio.
  • Finché la prescrizione del diritto di accettare l’eredità non sia validamente accertata, non può ritenersi formato l’accrescimento a favore degli altri partecipanti alla comunione ereditaria.
  • Quando la decisione di appello si fonda sulla nullità della sentenza di primo grado e sulla rimessione della causa al tribunale, i motivi di ricorso che investono questioni assorbite da tale statuizione possono essere dichiarati inammissibili.
  • Nel giudizio di cassazione la morte di una parte non determina interruzione del processo.
  • L’istanza o la censura relativa al difetto di integrità del contraddittorio deve essere valutata alla luce della concreta qualità dei soggetti evocati in giudizio, distinguendo tra eredi e meri chiamati alla successione.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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