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Sentenza

Sentenza n. 12626/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento - del decreto direttoriale n. 2235 del 09.06.2025, notificato in pari data, con il quale il Ministero della Cultura - Dipartimento per le attività Culturali Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, ha approvato le risultanze della rinnovata valutazione, in esecuzione della sentenza n. 19019 del 29 ottobre 2024 adottata dal Tar Lazio, Roma, sez. II-quater, del progetto dal titolo “Garbelli On Boxing/A Mani Basse - Bob Dylan Gym e altri Cazzotti di Poesia”, presentato dalla ditta individuale GMG Production di Gianna Garbelli nella III sessione 2020 della selezione per la concessione di contributi selettivi per le opere filmiche - compiuta dalla Commissione all'uopo nominata, sulla base del confronto con gli altri progetti documentari allora in concorso, anch'essi oggetto di valutazione e lo ha escluso dai progetti finanziabili (doc. 1); - della relativa graduatoria afferente all’esito del predetto procedimento di rinnovo della valutazione, nella quale del progetto dal titolo “Garbelli On Boxing/A Mani Basse - Bob Dylan Gym e altri Cazzotti di Poesia” è risultato al 71 esimo posto e quindi in posizione non utile alla concessione dei contributi (doc. 1); - del provvedimento con il quale il documentario della ricorrente è stato attribuito un giudizio di inidoneità alla concessione dei contributi; - dell'esito del rinnovato procedimento selettivo afferente alla linea di intervento “Produzione documentari” per la III sessione 2020; - del bando del 7 luglio 2020 relativo alla concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive - articolo 26 della legge n. 220 del 2016 - anno 2020; - dei verbali di gara della Commissione di Esperti ed in particolare dei verbali delle sedute del 2 aprile 2025 (doc. 2), del 28 aprile 2025 (doc. 3), del 29 aprile 2025 (doc. 4), del 6 maggio 2025 (doc. 5), del 12 maggio 2025 (doc. 6), del 13 maggio 2025 (doc. 7), del 19 maggio 2025 (doc. 8); - per quanto occorrer possa del decreto ministeriale n. 271 del 6 settembre 2024, recante “Disposizioni applicative in materia di costituzione e funzionamento della commissione degli esperti per la selezione delle opere e dei progetti destinatari dei contributi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220” (doc. 9); - per quanto occorrer possa del decreto ministeriale n. 282 del 23 settembre 2024, recante “Nomina dei quindici esperti per la selezione dei progetti e per la concessione di contributi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220” (doc. 10); - per quanto occorrer possa, del decreto direttoriale 20 novembre 2024, n. 3674, con il quale gli esperti facenti parte della Sezione 2 sono stati incaricati, tra l'altro, delle linee di intervento di cui all'art. 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, relative a “Produzione - documentari” e “Produzione - documentari su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana” (doc. 11); - per quanto occorrer possa, della nota del 27 gennaio 2025, con la quale la Sezione 2 della Commissione è stata incaricata della integrale riedizione dell'attività valutativa in esecuzione della sentenza n. 19019 del 29 ottobre 2024 sopracitata (doc. 12); - per quanto occorrer possa, del DM Miur n. 523 del 12 novembre 2019 (doc. 17) e del DM Miur n. 564 del 16 dicembre 2019 (doc. 18), che hanno stabilito la formazione della Sottocommissione Produzione e Sviluppo formata da 10 membri ivi nominati; - per quanto occorrer possa, del DM 31 luglio 2017, n. 343 del MIBACT, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'art. 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220” e sue successive modificazioni (tra cui il DM 14 marzo 2019 n. 149); - del DM del 22 aprile 2020 del Mibact recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2020”; - di ogni alto atto precedente, successivo o comunque connesso con quelli impugnati; nonché per la condanna della PA resistente ad ammettere il documentario della ricorrente tra le opere meritevoli del totale del contributo ed a concedere alla ricorrente il contributo richiesto, ovvero, in subordine, a procedere ad un ulteriore riesame delle candidature e dell'esito della gara e/o alla riedizione della stessa.

Giustizia amministrativa202510108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale che, in esecuzione di un precedente giudicato, ha approvato la rinnovata valutazione di un documentario, collocandolo al 71° posto e fuori dalle opere finanziabili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della rinnovata valutazione del proprio documentario nell’ambito della procedura per contributi selettivi previsti dall’art. 26 della legge n. 220/2016. Con il primo motivo ha dedotto violazione del giudicato e della disciplina applicabile ratione temporis, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto essere composta secondo la normativa vigente nel 2020, con quindici esperti, e non secondo la disciplina sopravvenuta; ha inoltre contestato la suddivisione della Commissione in sottocommissioni di cinque componenti e la mancanza di esperti dotati di specifica competenza in materia sportiva e pugilistica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del giudicato, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la valutazione non avrebbe applicato correttamente i criteri e sottocriteri predeterminati, avrebbe valorizzato elementi estranei al bando e non avrebbe riportato i giudizi individuali dei commissari. Con il terzo motivo ha contestato nel merito la valutazione tecnica, ritenendola manifestamente irragionevole e ingiusta rispetto all’originalità del documentario, ai riconoscimenti professionali dell’autrice e al principio del pluralismo, lamentando anche incompetenza, sviamento e disparità derivante da precedenti esclusioni da analoghi finanziamenti.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina organizzativa già vigente al momento del bando del 2020, escludendo che la rinnovata valutazione fosse stata svolta applicando retroattivamente la modifica introdotta dalla legge n. 207/2024. Ha giudicato legittima la suddivisione della Commissione complessivamente composta da quindici esperti in tre sottocommissioni di cinque membri, in ragione delle diverse linee di intervento e delle competenze degli esperti. Ha escluso che fosse necessaria la presenza di un commissario esperto dello specifico tema sportivo o pugilistico, poiché la legge richiede la qualificazione professionale nel settore cinematografico e audiovisivo, non la specializzazione nel contenuto tematico dell’opera. Quanto alla motivazione, ha rilevato che nella seduta di insediamento erano stati predeterminati criteri, sottocriteri, pesi e sottopesi e che il punteggio di 41 punti era accompagnato da una motivazione discorsiva circostanziata, idonea a rendere comprensibile l’iter valutativo e conforme al precedente giudicato. La mancata indicazione dei giudizi individuali dei commissari non costituisce vizio, essendo le valutazioni individuali assorbite nella decisione collegiale finale quando il giudizio è unanime e non vi è una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione; inoltre, tutte le riunioni risultavano verbalizzate. Le contestazioni sul merito del giudizio sono state ritenute dirette a sostituire la valutazione della ricorrente a quella della Commissione, nell’ambito di una discrezionalità tecnica sindacabile soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza o errore di fatto, non ravvisati nel caso concreto. Il principio del pluralismo è stato interpretato come esigenza di varietà delle professionalità e dei punti di vista nella composizione della Commissione, non come obbligo di presenza di esperti per ogni specifico genere o tema cinematografico. Le precedenti esclusioni della medesima produttrice non fondano alcun diritto al finanziamento né dimostrano un comportamento ostruzionistico dell’Amministrazione. È stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero e nulla è stato disposto nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 26 l. 14 novembre 2016, n. 220

    I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di quindici esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4 tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore.

    Nella formulazione vigente al momento della procedura, la norma richiedeva la valutazione da parte di quindici esperti qualificati nel settore cinematografico e audiovisivo; non imponeva la presenza di esperti specializzati nel contenuto tematico dell’opera.

  • art. 5 d.m. 31 luglio 2017, n. 343

    Gli esperti sono individuati tra personalità di chiara fama, anche internazionale, e di comprovata qualificazione professionale nel settore cinematografico e audiovisivo.

    La qualificazione richiesta riguarda il settore cinematografico e audiovisivo, non lo specifico genere o tema dell’opera sottoposta a valutazione.

  • d.m. 12 novembre 2019, n. 523

    La suddivisione dei quindici esperti in tre sottocommissioni di cinque componenti, corrispondenti alle diverse linee di intervento, è legittima quando giustificata dalle esigenze organizzative e dalle competenze degli esperti.

  • d.m. 16 dicembre 2019, n. 564

    L’integrazione dei membri delle sottocommissioni è diretta a garantire il migliore e continuativo svolgimento delle rispettive funzioni.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Quando il ricorso è manifestamente infondato, il giudice può non disporre la previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati.

  • art. 97 Cost.

    Nel caso concreto non è risultato violato il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

  • art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere disposta con separato decreto, ove ricorrano i presupposti di legge.

Massime di principio

  • Nelle procedure di concessione di contributi selettivi valutati da esperti, la qualificazione professionale richiesta ai commissari può riferirsi al settore cinematografico e audiovisivo nel suo complesso, senza imporre la presenza di un esperto per ogni specifico genere, tema o contenuto dell’opera.
  • È legittima la suddivisione di una commissione complessivamente composta dal numero di esperti previsto dalla legge in sottocommissioni numericamente più ristrette, quando tale articolazione sia prevista dalla disciplina organizzativa applicabile e sia giustificata dalle diverse linee di intervento e dalle competenze degli esperti.
  • Il giudizio tecnico-discrezionale di una commissione di esperti è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o errore di fatto; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
  • Quando la commissione ha predeterminato criteri, sottocriteri, pesi e sottopesi e ha accompagnato il punteggio numerico con una motivazione discorsiva circostanziata, la valutazione è adeguatamente motivata se consente di ricostruire l’iter logico seguito, anche qualora utilizzi argomentazioni riferibili agli elementi sostanziali dei criteri valutativi.
  • In assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione, i giudizi individuali dei commissari possono ritenersi assorbiti nella decisione collegiale finale, soprattutto quando il giudizio sia stato espresso all’unanimità; è sufficiente che le operazioni essenziali della commissione siano documentate nei verbali.
  • Il principio del pluralismo nella composizione di commissioni chiamate a distribuire finanziamenti pubblici culturali richiede varietà di provenienze e professionalità, ma non comporta l’obbligo di rappresentare ogni possibile specializzazione tematica delle opere valutate.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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