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Legge

LEGGE 14 novembre 2016, n. 220

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

Normativa italiana16G00233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina il sostegno pubblico al cinema e all’audiovisivo, definendo principi, soggetti e opere ammissibili, compiti statali e regionali e strumenti di finanziamento. Istituisce dal 2017 un Fondo alimentato in rapporto alle entrate fiscali dei settori indicati, con minimi di 660 milioni di euro nel 2026, 650 milioni nel 2027 e 500 milioni annui dal 2028. Prevede crediti d’imposta con aliquote e condizioni differenziate; alcune misure sono indicate come temporanee per il 2022-2023.

Promozione e sostegno del cinema e dell’audiovisivo

Promozione e sostegno del cinema e dell’audiovisivo

La legge riconosce il cinema e l’audiovisivo come attività di rilevante interesse generale e ne disciplina il sostegno pubblico, la tutela del patrimonio, la promozione delle opere e gli strumenti finanziari. Il quadro fornito comprende disposizioni istituzionali e territoriali, criteri di nazionalità delle opere, il Fondo di settore e diverse forme di credito d’imposta.

Finalità, principi e definizioni

L’intervento pubblico è diretto a garantire il pluralismo dell’offerta, consolidare l’industria nazionale, favorire coproduzione e circolazione delle opere italiane ed europee, conservare e restaurare il patrimonio audiovisivo e promuovere formazione ed educazione all’immagine. È inoltre prevista attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e alla valorizzazione delle sale cinematografiche e dei festival come luoghi di fruizione collettiva.

La legge definisce, tra l’altro, opera audiovisiva, film, film d’essai, documentario, opere prime e seconde, opera di animazione, nazionalità italiana e produzione internazionale. Individua inoltre le categorie di imprese cinematografiche e audiovisive, emittenti e fornitori di servizi media, cineteche e Film Commission. Le definizioni possono ricevere specificazioni tecniche mediante i decreti attuativi.

Competenze statali e regionali

Il Ministero promuove e coordina produzione, distribuzione e diffusione delle opere, cura i rapporti internazionali e il riconoscimento della nazionalità italiana, sostiene sale e innovazione tecnologica e promuove formazione ed educazione all’immagine. Svolge inoltre attività di analisi e valutazione delle politiche di settore e favorisce l’internazionalizzazione e l’attrazione di investimenti.

Regioni e province autonome concorrono alla promozione delle attività e alla conservazione del patrimonio filmico, anche tramite mediateche e cineteche. Le Film Commission riconosciute dagli ordinamenti territoriali possono assistere le produzioni, sostenere iniziative e formazione e promuovere l’attrattività del territorio; possono anche gestire fondi regionali o provinciali, comprese risorse europee, secondo le regole territoriali e gli indirizzi generali ministeriali. Le regioni possono inoltre stipulare convenzioni con il sistema bancario per favorire l’accesso al credito agevolato. Le disposizioni si applicano alle autonomie speciali nei limiti dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.

Nazionalità delle opere e coproduzioni

La nazionalità italiana è determinata sulla base di parametri relativi alla nazionalità o residenza fiscale di autori, interpreti e componenti della troupe, alla lingua della ripresa sonora, ai luoghi di ripresa, all’utilizzo di teatri di posa e allo svolgimento della post-produzione. Le lingue delle minoranze riconosciute sono equiparate all’italiano per le opere ambientate nelle relative regioni o con personaggi provenienti da esse. Un decreto deve stabilire il valore dei parametri, la soglia minima di punteggio e le procedure di riconoscimento.

La nazionalità italiana può essere riconosciuta alle opere in coproduzione secondo accordi internazionali di reciprocità. Per i film, in assenza di accordo, il Ministro può autorizzare singole compartecipazioni di elevato valore culturale e imprenditoriale. Per le opere audiovisive, in assenza di accordo, la quota complessiva dei diritti di proprietà delle imprese italiane deve essere almeno del 20 per cento, comprendere i diritti di sfruttamento in Italia e corrispondere almeno alla quota delle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane. Procedure, requisiti e casi di revoca o decadenza sono demandati alla disciplina attuativa.

Patrimonio audiovisivo, sale e minoranze linguistiche

Per accedere ai benefici, l’impresa di produzione deve depositare presso la Cineteca nazionale una copia dell’opera, anche digitale, secondo le caratteristiche stabilite con decreto; l’omissione comporta la decadenza dai benefici. Trascorsi tre anni dal deposito, la Cineteca può utilizzare le copie per proiezioni culturali e didattiche senza scopo di lucro, organizzate direttamente o con enti culturali, in deroga alle disposizioni indicate della legge sul diritto d’autore. Il Ministero può utilizzare le copie per manifestazioni non commerciali in Italia e all’estero. Il patrimonio filmico della Cineteca è dichiarato di pubblico interesse. È prevista anche una rete nazionale delle cineteche pubbliche e la possibile adesione di cineteche private.

Le sale cinematografiche e d’essai possono essere oggetto della dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante prevista dal Codice dei beni culturali. Regioni e province autonome possono introdurre vincoli alla modifica della destinazione d’uso, nell’ambito di un’intesa tra Stato, regioni e comuni.

Per le opere europee e straniere acquistate da un distributore interessato alla trasmissione in territori con minoranze linguistiche riconosciute, è consentita la distribuzione e trasmissione in lingua originale in tali territori contestualmente alla prima uscita nel Paese di produzione e comunque prima dell’uscita in lingua italiana.

Organi consultivi e strumenti di sostegno

Il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo svolge funzioni consultive e di supporto alle politiche di settore, monitora e valuta gli interventi pubblici, formula proposte e pareri su norme, criteri di riparto e condizioni per i contributi, e consulta periodicamente i rappresentanti professionali. È composto da otto personalità nominate dal Ministro, due su designazione della Conferenza unificata, e da tre membri scelti dal Ministro nell’ambito di una rosa proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il presidente è nominato dal Ministro tra le otto personalità. Il Consiglio dura in carica tre anni; i pareri sono di norma resi entro trenta giorni, termine ridotto a dieci nei casi urgenti. Ai componenti non spettano compensi, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa.

Gli interventi statali comprendono crediti d’imposta, contributi automatici, contributi selettivi e contributi per promozione cinematografica e audiovisiva. La disciplina attuativa deve rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato e perseguire sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, crescita di nuovi autori e imprese, innovazione e concorrenza. Può subordinare i benefici a condizioni riguardanti richiedenti e rapporti negoziali, prevedere obblighi di accessibilità, inclusi sottotitoli e audiodescrizione, e differenziare o escludere aiuti per imprese non indipendenti o non europee. Deve inoltre fissare ambiti di applicazione e limiti minimi di spesa in Italia. A decorrere dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, il Ministero trasmette alle Camere entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sull’attuazione e sull’impatto economico, industriale e occupazionale degli interventi.

Fondo per il cinema e l’audiovisivo

Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo è istituito a decorrere dal 2017 ed è destinato ai crediti d’imposta, ai contributi e ai piani per il potenziamento delle sale e la digitalizzazione del patrimonio. Il livello complessivo di finanziamento è parametrato annualmente all’11 per cento delle entrate effettivamente incassate dallo Stato nell’anno precedente, derivanti da IRES e IVA nei settori indicati dalla legge. Sono stabiliti importi minimi di 660 milioni di euro per il 2026, 650 milioni per il 2027 e 500 milioni annui dal 2028.

Il Ministro ripartisce il Fondo tra le tipologie di intervento e determina criteri e modalità delle misure agevolative, nel rispetto dei limiti di spesa. Risorse inutilizzate per gli interventi indicati possono essere destinate al rifinanziamento del Fondo, nella misura definita con decreto ministeriale adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Opere ammissibili e crediti d’imposta

Salvo gli incentivi fiscali previsti per l’attrazione di produzioni estere, l’ammissione ai benefici è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana. La legge demanda a decreto l’individuazione dei casi di esclusione, tra cui opere pornografiche o che incitano alla violenza o all’odio razziale, pubblicità, opere esclusivamente commerciali o promozionali, programmi di informazione e attualità, giochi e varietà, quiz e talk show, gare e competizioni, trasmissioni di eventi e programmi televisivi.

  • Produzione: alle imprese di produzione è riconosciuto un credito d’imposta compreso tra il 15 e il 40 per cento del costo complessivo. Per i film l’aliquota massima è del 40 per cento; per le opere audiovisive la stessa aliquota può essere prevista prioritariamente per opere destinate a un’emittente televisiva nazionale e realizzate in coproduzione internazionale o di produzione internazionale. Le aliquote possono essere differenziate per dimensione d’impresa, costi eleggibili e soglie, oppure escluse nei casi previsti dalla disciplina attuativa.
  • Distribuzione: alle imprese di distribuzione spetta un credito tra il 15 e il 40 per cento delle spese sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale. È previsto anche per la distribuzione, nei territori con minoranze linguistiche riconosciute, di opere prodotte in una lingua minoritaria riconosciuta; l’aliquota considera la consistenza dei gruppi linguistici. Per altre opere e imprese la misura tiene conto delle risorse, delle opere distribuite e del carattere indipendente, italiano o europeo dell’impresa.
  • Sale e industrie tecniche: le imprese di esercizio cinematografico possono ottenere un credito tra il 20 e il 40 per cento delle spese per nuove sale, ripristino di sale inattive, ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico, impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori. Per le PMI l’aliquota massima può arrivare al 60 per cento. Per le industrie tecniche e di post-produzione, inclusi i laboratori di restauro, il credito è compreso tra il 20 e il 30 per cento delle spese di adeguamento tecnologico e strutturale. Nel determinare l’aliquota si considera anche se la sala esisteva prima del 1° gennaio 1980.
  • Funzionamento delle sale: agli esercenti è riconosciuto un credito fino al 40 per cento dei costi di funzionamento per le grandi imprese e fino al 60 per cento per le PMI. La disciplina attuativa prevede meccanismi incentivanti per le opere italiane e per specifiche tipologie di opere e sale, con particolare riferimento alle piccole sale situate in comuni con meno di 15.000 abitanti.
  • Produzioni estere realizzate in Italia: alle imprese italiane di produzione esecutiva e post-produzione è riconosciuto un credito tra il 25 e il 40 per cento delle spese sostenute in Italia per opere o parti di opere commissionate da produzioni estere e realizzate utilizzando manodopera italiana.

Per le annualità 2022 e 2023, le disposizioni riportate prevedono il credito per gli investimenti nelle sale nella misura massima del 60 per cento per le PMI e il credito sui costi di funzionamento nella misura massima del 40 per cento per le grandi imprese e del 60 per cento per le PMI.

Limite del testo disponibile

La disposizione relativa al credito d’imposta per soggetti non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo è interrotta dopo l’indicazione di un’aliquota massima del 30 per cento. Il contenuto fornito non consente di precisarne condizioni, base di calcolo o ulteriori limiti.

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