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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13233/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un avvocato, agendo in proprio, ha impugnato una delibera assembleare condominiale del 13 dicembre 2017 che riguardava l'esecuzione di una precedente delibera e l'eventuale conferimento di un incarico a un revisore dei conti per la ripartizione dei conti relativi agli anni 2005-2014. In primo grado e in appello la domanda è stata rigettata per difetto di legittimazione attiva, poiché il ricorrente non aveva provato di essere proprietario o comproprietario di una unità immobiliare nel condominio alla data dell'assemblea. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1136, comma 2, c.c., sostenendo che l'amministratore e il difensore del condominio avrebbero occultato il suo atto di acquisto e lo avrebbero illegittimamente escluso dall'elenco dei condomini; 2) violazione dell'art. 1136, comma 2, c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non sarebbero stati considerati l'atto di proprietà, l'estratto dell'anagrafe condominiale e una lettera del 2020, tutti indicativi della sua qualità di condomino; 3) violazione del principio di ne bis in idem, assumendo che precedenti decisioni del Tribunale avessero già accertato la sua qualità di condomino e la proprietà dell'immobile. Il condominio ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione del condominio sulla mancanza di sottoscrizione da parte di un cassazionista, poiché il ricorso risultava sottoscritto anche da un avvocato iscritto all'albo speciale. Nel merito, ha confermato che, per impugnare una delibera condominiale annullabile, la legittimazione spetta solo al condomino che sia titolare effettivo di un diritto reale sull'unità immobiliare al momento dell'assemblea; tale qualità deve essere provata con il titolo di acquisto o documento equipollente idoneo, non bastando la mera comunicazione del precedente proprietario né l'iscrizione nell'anagrafe condominiale. Ha inoltre rilevato che il ricorso non rispettava l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. quanto alla specifica indicazione e produzione del titolo di acquisto, che non era ammissibile introdurre nuovi documenti in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. per colmare il difetto di prova della legittimazione, e che il secondo motivo era comunque inammissibile ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. perché l'appello era stato rigettato per le stesse ragioni del primo grado. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la censura di mancato rilievo del giudicato esterno avrebbe dovuto essere fatta valere con revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e, in ogni caso, mancava di specificità documentale. Il ricorrente è stato condannato alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c., e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1136, comma 2, c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare le maggioranze assembleari; la Corte osserva che, in ogni caso, la questione è superata dal difetto di legittimazione attiva del soggetto che impugna la delibera.

  • art. 1137 c.c.

    l'impugnazione delle delibere annullabili spetta solo ai condomini effettivi, titolari di diritti reali sull'unità immobiliare al momento dell'assemblea.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve specificare in quale fase e in quale atto il documento decisivo sia stato prodotto; la carenza di tale specificazione comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 372 c.p.c.

    non consente, salvo eccezioni tassative, la produzione di documenti nuovi in cassazione per colmare una prova mancante sulla legittimazione.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    esclude la proponibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni e sui medesimi fatti.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    la mancata considerazione del giudicato esterno o formale da parte della sentenza d'appello deve essere fatta valere con revocazione, non con ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata resa nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, con definizione conforme alla proposta.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    il ricorrente soccombente è stato condannato a una somma ulteriore a favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nell'impugnazione delle delibere condominiali annullabili la legittimazione ad agire spetta solo al condomino che dimostri, con idoneo titolo di acquisto o documento equipollente, di essere titolare del diritto reale sull'unità immobiliare alla data dell'assemblea.
  • La qualità di condomino non può essere desunta da una mera apparenza, dall'iscrizione nell'anagrafe condominiale o da comunicazioni di terzi, occorrendo una prova effettiva della titolarità del diritto.
  • L'accertamento del difetto di legittimazione attiva può essere rilevato d'ufficio e non è soggetto a preclusioni processuali.
  • In cassazione il ricorrente deve indicare specificamente dove e quando i documenti decisivi siano stati prodotti nei gradi di merito; in mancanza il motivo è inammissibile.
  • Non è consentito introdurre in cassazione documenti nuovi per sopperire al difetto di prova della legittimazione, salvo le limitate eccezioni previste dall'art. 372 c.p.c.
  • Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni e sui medesimi fatti, è precluso il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La dedotta violazione del giudicato esterno o formale non può essere fatta valere con ricorso per cassazione se la sentenza d'appello non ha considerato il giudicato intervenuto prima del suo deposito, dovendo essere esperita la revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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