Cassazione Civile, Ordinanza n. 01118/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associate)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di associazione in partecipazione aventi ad oggetto la produzione e commercializzazione di un film. Le società associate avevano chiesto la risoluzione del rapporto per inadempimento dell'associante, deducendo che quest'ultima non aveva rispettato obblighi ritenuti essenziali: in particolare la documentazione dei costi di produzione e la rendicontazione semestrale. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, dichiarato la risoluzione e condannato l'associante alla restituzione degli apporti con interessi. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo non di scarsa importanza l'inadempimento e valorizzando anche la previsione contrattuale che qualificava come essenziali le condizioni pattuite. In cassazione l'associante articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 1256 c.c. per mancata ammissione di prove orali dirette a dimostrare l'incolpevolezza dell'inadempimento; 2) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 1256, 1362 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte valorizzato un preteso difetto di prova delle sollecitazioni inviate ai distributori nonostante fossero state prodotte raccomandate; 3) violazione degli artt. 1454 e 1455 c.c. per avere ritenuto grave l'inadempimento, assumendo non di stile la clausola che qualificava essenziali gli obblighi contrattuali; 4) violazione dell'art. 2553 c.c. per avere escluso la partecipazione delle associate alle perdite, questione però mai dedotta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto o specificato il contenuto delle prove orali asseritamente non ammesse, impedendo il controllo sulla decisività. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, osservando che la censura colpiva un'affermazione resa ad abundantiam e comunque non coincidente con la ratio decidendi, basata invece sulla ritenuta non scarsa importanza dell'inadempimento; inoltre una delle rationes non era stata efficacemente aggredita. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a contestare una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, cioè la gravità dell'inadempimento ai fini dell'art. 1455 c.c. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione, non risultando che il tema della partecipazione alle perdite fosse stato trattato nei precedenti gradi. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale violata nei motivi, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure per difetto di autosufficienza, interesse o novità della questione
richiamato insieme agli altri articoli processuali; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non consentiva il controllo di legittimità
richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che la valutazione fattuale è rimessa al giudice di merito
invocato dalla ricorrente in relazione all'asserita incolpevolezza dell'inadempimento, senza successo
richiamato per contestare l'interpretazione del contratto e della condotta delle parti, ma la censura è stata reputata inammissibile
richiamato con l'art. 1455 c.c. nel motivo sulla risoluzione, ma la Corte non è entrata nel merito della censura
la Corte ribadisce che la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito
invocato per sostenere la partecipazione delle associate alle perdite, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per novità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la declaratoria dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che censura il diniego di ammissione di prove deve essere autosufficiente: occorre indicare specificamente il contenuto delle prove richieste e non ammesse, così da consentire il controllo sulla loro decisività senza accesso diretto agli atti.
- È inammissibile il motivo che colpisce argomentazioni svolte ad abundantiam, quando tali affermazioni non costituiscono ratio decidendi e non incidono sul dispositivo della sentenza.
- Se la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve impugnarle tutte; la mancata censura anche di una sola di esse rende inammissibili i motivi, per difetto di interesse, perché l'eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre alla cassazione.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c. è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio di motivazione e dei vizi di legittimità dedotti correttamente.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito mai trattate nei precedenti gradi di giudizio, perché il giudizio di legittimità è circoscritto al controllo della sentenza impugnata e alle questioni già devolute al giudice di merito.
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