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Sentenza

Sentenza del 23/06/2017 n. 15685 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo che i cosiddetti "premi impegnativa" non costituissero il corrispettivo di una specifica prestazione resa dal centro media alla concessionaria pubblicitaria, bensì attribuzioni patrimoniali gratuite o comunque prive di un nesso diretto con un servizio individualizzabile. Di conseguenza, secondo l'Agenzia, tali somme non avrebbero dovuto essere assoggettate a IVA e la società I. non avrebbe avuto diritto di detrarre l'IVA indicata nelle fatture. La censura riguardava la violazione delle norme IVA in materia di cessioni, prestazioni di servizi, detrazione e fatturazione, nonché delle norme civilistiche sull'interpretazione dei contratti e sull'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e rinviando la causa a una diversa composizione della stessa Commissione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha stabilito che, ai fini IVA, non è sufficiente richiamare in astratto uno studio di settore o la prassi commerciale: occorre verificare concretamente se esista un rapporto giuridico, una prestazione effettivamente resa e un nesso diretto tra tale prestazione e il compenso. Il giudice del rinvio dovrà quindi accertare in concreto la natura dei premi e l'eventuale esistenza di una prestazione imponibile. La Cassazione non ha deciso definitivamente che i premi fossero somme gratuite, ma ha ritenuto insufficiente la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3

    Richiamato in relazione alla distinzione tra operazioni rilevanti ai fini IVA e attribuzioni patrimoniali non imponibili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1

    costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da...

    Una prestazione è soggetta a IVA quando è resa verso un corrispettivo e sussiste un rapporto di reciprocità tra servizio e compenso.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6, 19 e 21

    Le norme riguardano rispettivamente il momento di effettuazione delle prestazioni, il diritto alla detrazione dell'IVA e gli obblighi di fatturazione. La detrazione presuppone l'effettiva esistenza di un'operazione imponibile.

  • Codice civile, artt. 1362 e seguenti, 1754 e 2697

    Sono richiamati in tema di interpretazione degli accordi, qualificazione dell'attività di intermediazione e ripartizione dell'onere della prova.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Ha costituito il fondamento processuale del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • Art. 2, paragrafo 1, lettera c), della Sesta direttiva IVA

    Le prestazioni di servizi sono imponibili quando sono effettuate a titolo oneroso nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni sinallagmatiche.

Massime di principio

  • Per stabilire se un incentivo, premio o bonus sia soggetto a IVA non è decisiva la denominazione attribuita dalle parti: occorre analizzare la realtà economica dell'operazione e il contenuto effettivo degli accordi.
  • L'IVA è applicabile solo se esiste un rapporto giuridico nel quale una prestazione individualizzabile è direttamente collegata al compenso ricevuto. Un pagamento meramente eventuale o non riferibile a uno specifico servizio può non costituire corrispettivo imponibile.
  • Chi pretende di detrarre l'IVA deve provare l'effettiva esistenza dell'operazione, la soggettività passiva dei soggetti coinvolti e l'utilizzo del bene o servizio per operazioni soggette a imposta.
  • La semplice emissione di una fattura con IVA non rende automaticamente detraibile l'imposta: se l'operazione imponibile è inesistente o non adeguatamente provata, la detrazione può essere negata.
  • Studi di settore, prassi commerciali e qualificazioni astratte possono orientare il giudizio, ma non sostituiscono l'accertamento concreto degli obblighi contrattuali, delle attività svolte e del nesso tra servizio e pagamento.
  • In caso di rinvio, la cassazione della sentenza per insufficiente esame non equivale necessariamente alla definitiva soccombenza del contribuente: il giudice di rinvio deve svolgere il nuovo accertamento attenendosi ai principi indicati dalla Corte.

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