Sentenza del 23/06/2017 n. 355 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IMU - ATTO IMPOSITIVO - Motivazione dell'atto - Obbligo - Diritto di difesa del contribuente - Presupposti - Tempestività e determinatezza degli elementi conoscitivi forniti al contribuente - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'atto impositivo IMU per carenza o insufficienza di motivazione. In particolare, l'atto non avrebbe indicato in modo sufficientemente specifico il presupposto della maggiore imposizione, la fonte informativa utilizzata dall'Ufficio, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della rettifica, impedendo al contribuente di comprendere la pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
La decisione
La sentenza afferma che l'atto impositivo non è nullo per carenza di motivazione quando indica almeno il presupposto della maggiore imposizione e rende conoscibile la fonte informativa posta alla base della rettifica. Tuttavia, la motivazione non può limitarsi a indicazioni generiche sui valori: deve specificare a quale presupposto è riferita la modifica e indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Tali informazioni devono essere fornite tempestivamente e con un grado di determinatezza e intelligibilità tale da consentire al contribuente di valutare l'impugnazione e contestare efficacemente sia l'an sia il quantum debeatur. In mancanza di tali elementi, l'atto è nullo.
Norme richiamate
Art. 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
L'atto tributario deve essere motivato in modo specifico, indicando il presupposto della maggiore imposizione, gli elementi fattuali e le ragioni giuridiche della pretesa, così da delimitare il successivo giudizio e garantire il diritto di difesa.
Art. 3, comma 1, legge n. 241/1990
Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato.
Il principio generale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi si applica anche agli atti tributari.
Art. 11, d.lgs. n. 504/1992
Già nella disciplina originaria dell'ICI, applicabile come riferimento ai principi dell'imposizione immobiliare, era desumibile l'obbligo di motivare adeguatamente l'atto di accertamento.
Cassazione, sentenze nn. 14566/2001, 1209/2000, 7991/1996, 8685/1983 e 3898/1980
L'atto non è nullo se indica il presupposto della maggiore imposizione e rende palese la fonte informativa della rettifica.
Cassazione, sentenze nn. 25709/2016 e 3861/2002
La motivazione deve associare la modifica impositiva a uno specifico presupposto, delimitando le ragioni deducibili dall'Amministrazione in giudizio e consentendo al contribuente di valutare l'impugnazione.
Cassazione, sentenze nn. 16836/2014 e 21564/2013
Gli elementi conoscitivi devono essere comunicati tempestivamente e con sufficiente determinatezza e intelligibilità, in modo da rendere non difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa.
Massime di principio
- Un avviso IMU è adeguatamente motivato se consente al contribuente di capire quale maggiore imposta viene richiesta, a quale presupposto è collegata, quali dati sono stati utilizzati e per quali ragioni giuridiche.
- Indicazioni generiche sui valori immobiliari o sull'importo richiesto non sono sufficienti quando non permettono di ricostruire la ragione concreta della rettifica.
- La motivazione deve essere completa già al momento della notifica dell'atto: l'Amministrazione non può colmare successivamente, in giudizio, l'assenza degli elementi essenziali della pretesa.
- La carenza di elementi essenziali, tale da impedire una contestazione consapevole dell'an o del quantum dell'imposta, può determinare la nullità dell'atto.
- Per valutare la validità di un accertamento analogo occorre verificare tempestività, specificità, intelligibilità e riferibilità dei dati indicati al presupposto concreto dell'imposizione.
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