Sentenza del 23/06/2017 n. 590 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Iva - Fatture per operazioni inesistenti - Ripartizione dell'onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la ripartizione dell'onere della prova in materia di fatture per operazioni inesistenti. Inizialmente spetta all'Amministrazione dimostrare, anche mediante presunzioni purché gravi, precise e concordanti, che le operazioni fatturate siano fittizie o siano state effettuate tra soggetti diversi da quelli indicati nelle fatture. Se l'Amministrazione fornisce elementi probatori validi a sostegno della contestazione, l'onere si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
La decisione
Il principio affermato è che non è sufficiente, per l'Amministrazione, contestare genericamente la veridicità delle fatture: deve prima fornire elementi idonei a far ritenere inesistenti le operazioni. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare concretamente che le operazioni si sono realmente svolte, mediante documentazione e altri elementi coerenti. Il testo non indica l'esito specifico del singolo giudizio, ma enuncia questo criterio di ripartizione dell'onere probatorio, richiamando Cass. n. 11661/2015, Cass. n. 5406/2016 e Cass. n. 2905/2018.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale in materia di fatture per operazioni inesistenti
In tema di fatture per operazioni inesistenti, grava sull'Amministrazione l'onere di provare che le operazioni oggetto di fatture sono state poste in essere tra soggetti diversi dagli intestatari. Qualora l'Amministrazione fornisca validi elementi, anche mediante presunzioni, per validare la tesi che talune fatture siano state emesse per operazioni fittizie, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
La prova è inizialmente a carico dell'Amministrazione, che deve offrire elementi concreti, anche presuntivi, sull'inesistenza delle operazioni. Solo dopo tale dimostrazione il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria dell'effettività delle operazioni.
Cassazione civile, sentenza n. 11661 del 05.06.2015
Richiamata a sostegno del principio sulla distribuzione dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente.
Cassazione civile, sentenza n. 5406 del 18.03.2016
Richiamata a sostegno della possibilità per l'Amministrazione di utilizzare presunzioni per contestare l'effettività delle operazioni fatturate.
Cassazione civile, sentenza n. 2905 del 07.02.2018
Richiamata per confermare che, dopo la produzione di elementi presuntivi validi da parte dell'Amministrazione, il contribuente deve dimostrare l'esistenza reale delle operazioni.
Massime di principio
- In una contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione non può limitarsi a formulare un'accusa generica: deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, idonei a mettere in dubbio la reale effettuazione delle operazioni o la corrispondenza tra i soggetti indicati e quelli effettivi.
- Le presunzioni possono essere sufficienti a spostare l'onere della prova sul contribuente, purché siano specifiche, coerenti e concretamente riferibili alle operazioni contestate.
- Una volta che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere iniziale, il contribuente deve dimostrare l'effettività delle operazioni con documenti e circostanze verificabili, quali contratti, ordini, pagamenti tracciabili, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale e prova della concreta esecuzione della prestazione.
- La mera regolarità formale delle fatture o la loro contabilizzazione non è normalmente sufficiente, da sola, a dimostrare che le operazioni siano realmente avvenute.
- La ripartizione dell'onere della prova opera in modo progressivo: prima l'Amministrazione deve fondare la contestazione, poi il contribuente deve fornire una prova contraria effettiva e non meramente formale.
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