Sentenza del 23/06/2017 n. 147 - Corte Costituzionale
Finanza pubblica - Contabilità dello stato e degli enti pubblici - Decorrenza retroattiva della ricongiunzione onerosa verso il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati presso gestioni diverse - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato il 30 luglio 2010 una domanda di ricongiunzione gratuita dei contributi versati presso l'INPDAP, confidando nella disciplina allora vigente. L'INPS aveva invece richiesto il pagamento di 84.498,45 euro, applicando l'art. 12, comma 12-septies, del D.L. n. 78/2010, che rendeva onerosa la ricongiunzione con effetto retroattivo dal 1° luglio 2010. Il Tribunale di Monza ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo violati l'art. 3 Cost., per irragionevolezza, disparità di trattamento e lesione del legittimo affidamento, nonché l'art. 38 Cost. in materia di tutela previdenziale.
La decisione
La Corte costituzionale ha accolto la questione limitatamente alla retroattività della disciplina onerosa. Ha dichiarato illegittimo l'art. 12, comma 12-septies, del D.L. n. 78/2010 nella parte in cui applicava, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010, le disposizioni che imponevano l'onerosità della ricongiunzione prevista dall'art. 1, primo comma, della legge n. 29/1979. La Corte ha ritenuto irragionevole sacrificare retroattivamente l'affidamento dei lavoratori che avevano presentato la domanda prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. La nuova disciplina onerosa poteva invece applicarsi a partire dal 31 luglio 2010, giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione. Le censure fondate sulla disparità di trattamento e sull'art. 38 Cost. sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
Art. 3 della Costituzione
"principio di ragionevolezza" e tutela del "legittimo affidamento"
Le modifiche legislative sfavorevoli sono ammesse, ma non possono incidere retroattivamente sulle situazioni consolidate in modo irragionevole e senza un adeguato bilanciamento con altri interessi costituzionali.
Art. 38, secondo comma, della Costituzione
"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita"
La censura fondata sull'adeguatezza della prestazione previdenziale è stata dichiarata assorbita; la sentenza non ha quindi stabilito una violazione autonoma dell'art. 38.
Art. 12, comma 12-septies, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
"alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29" si applicano "le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge"
La disposizione ha introdotto l'onerosità della ricongiunzione verso l'AGO, ma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui pretendeva di applicarsi retroattivamente dal 1° al 30 luglio 2010.
Art. 15, comma 5, della L. 23 agosto 1988, n. 400
"dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione"
La regola generale è che le modifiche introdotte in sede di conversione di un decreto-legge entrino in vigore con la legge di conversione, salvo diversa e costituzionalmente giustificata previsione.
Art. 1, comma 3, della L. 30 luglio 2010, n. 122
"il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale"
Poiché la legge di conversione fu pubblicata il 30 luglio 2010, la nuova disciplina poteva produrre effetti dal 31 luglio 2010, non dal 1° luglio 2010.
Art. 1, primo comma, della L. 7 febbraio 1979, n. 29
Disciplina la ricongiunzione dei periodi assicurativi, consentendo il trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria dei contributi maturati presso gestioni previdenziali diverse.
Art. 2, commi terzo, quarto e quinto, della L. 7 febbraio 1979, n. 29
Prevedono il meccanismo di ricongiunzione onerosa applicato dalla norma del 2010; la loro applicazione retroattiva nel periodo 1°-30 luglio 2010 è stata esclusa dalla Corte.
Massime di principio
- Una nuova disciplina peggiorativa può essere introdotta dal legislatore, ma normalmente non può applicarsi retroattivamente a domande già presentate quando era vigente il regime precedente, soprattutto se impone un onere economico rilevante.
- Il legittimo affidamento del cittadino è tutelato dall'art. 3 Cost.: chi ha compiuto una scelta previdenziale sulla base della legge vigente può contestare una modifica successiva che alteri in modo repentino e radicale le conseguenze della scelta.
- Quando una modifica normativa è introdotta in sede di conversione di un decreto-legge, occorre verificare la data effettiva di entrata in vigore della legge di conversione; salvo valida previsione retroattiva, la disciplina si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.
- La sentenza non ha escluso in assoluto la possibilità di rendere onerosa la ricongiunzione, ma ha censurato soltanto la retrodatazione dell'onerosità dal 1° al 30 luglio 2010.
- In casi analoghi occorre verificare la data della domanda, la normativa vigente in quel momento, la data di entrata in vigore della modifica e l'eventuale presenza di una disposizione retroattiva compatibile con ragionevolezza e tutela dell'affidamento.
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