Sentenza del 23/06/2017 n. 15695 - Corte di Cassazione
Riscossione - Rimborso - IVA- Interessi anatocistici - Non più dovuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente chiedeva il rimborso di un credito IRPEG relativo al periodo d’imposta 1996, esposto in dichiarazione e derivante dalla differenza tra le ritenute d’acconto subite e l’imposta dovuta. Oltre al capitale e agli interessi ordinari, domandava gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e il risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento ex art. 1224, comma 2, c.c. Contestava inoltre il disconoscimento di una parte del credito, pari a Lire 6.615.000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso e ha respinto il secondo, il quarto e il quinto. Ha stabilito che gli interessi anatocistici non sono dovuti per il periodo successivo al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, ma possono essere riconosciuti per il periodo precedente, purché il contribuente formuli una specifica domanda giudiziale e fornisca tutti gli elementi necessari alla loro liquidazione. La domanda è stata quindi rinviata alla CTR per verificare tali presupposti. È stato inoltre disposto un nuovo esame della domanda di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., poiché la motivazione della CTR sull’assenza di prova era insufficiente. È invece rimasto fermo che il credito esposto in dichiarazione non si consolida automaticamente per il solo decorso dei termini di accertamento e che l’Amministrazione può contestarlo in sede di rimborso. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione.
Norme richiamate
Art. 1283 codice civile
Gli interessi scaduti possono produrre interessi soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Gli interessi anatocistici sui rimborsi fiscali possono essere riconosciuti solo per il periodo anteriore al 4 luglio 2006 e a condizione che siano stati specificamente richiesti in giudizio, con indicazione degli elementi necessari al calcolo.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 50, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
A decorrere dal 4 luglio 2006 esclude il calcolo degli interessi anatocistici sulle somme dovute al contribuente per ritardati rimborsi d’imposta; la limitazione opera per il futuro e non elimina gli effetti dell’art. 1283 c.c. maturati prima di tale data.
Art. 1224, comma 2, codice civile
Il maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento di un’obbligazione pecuniaria può essere riconosciuto solo se il creditore lo deduce e lo dimostra concretamente, provando che un tempestivo pagamento avrebbe consentito un impiego del denaro idoneo a evitare il pregiudizio.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 36-bis e 43
I termini per la liquidazione e per l’accertamento non determinano automaticamente il consolidamento del credito indicato in dichiarazione; l’Amministrazione può ancora contestare il credito in sede di esame della domanda di rimborso.
Art. 2697 codice civile
Il contribuente che chiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, anche mediante la documentazione giustificativa del credito, salvo specifiche regole applicabili al caso concreto.
L. n. 449/1997, art. 28, comma 1
Ha attribuito natura ordinatoria al termine previsto per la liquidazione dell’imposta, impedendo che il suo decorso comporti automaticamente la definitività del credito esposto dal contribuente.
Massime di principio
- Per i rimborsi fiscali, gli interessi anatocistici sono esclusi dal 4 luglio 2006 in avanti, ma possono essere riconosciuti per il periodo precedente se richiesti tempestivamente e calcolati con indicazione precisa del capitale, delle scadenze e delle capitalizzazioni.
- La domanda di interessi anatocistici non è un effetto automatico del riconoscimento del rimborso: deve essere formulata espressamente nell’atto introduttivo e deve contenere gli elementi necessari alla liquidazione.
- Il maggior danno da ritardato rimborso non si presume: il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata del rendimento alternativo perduto o del pregiudizio effettivamente subito.
- Il fatto che l’Amministrazione non abbia effettuato accertamenti entro i termini ordinari non rende intangibile il credito dichiarato; in sede di rimborso l’Ufficio può ancora contestarne l’esistenza o l’ammontare.
- Chi richiede un rimborso deve conservare e produrre la documentazione idonea a dimostrare il credito, poiché la sola esposizione dell’importo in dichiarazione può non essere sufficiente.
- In caso di cassazione con rinvio, l’esito favorevole riguarda soltanto i motivi accolti: il giudice di rinvio deve riesaminare quei profili, mentre restano ferme le statuizioni sui motivi respinti.
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