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Ordinanza

Ordinanza n. 537/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 5/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202600478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l'affidamento relativo alla procedura CIG B889F53E97

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la richiesta di sospensione degli atti della procedura di affidamento. Dal testo non risultano specificati i motivi di legittimità dedotti contro l'affidamento; l'appello cautelare è stato esaminato con riferimento al periculum in mora e al bilanciamento degli interessi. Il contratto era stato stipulato il 5 febbraio 2026 e l'appalto risultava finanziato dall'Unione europea nell'ambito di Next Generation EU/PNRR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo non apprezzabile il periculum in mora nel bilanciamento degli interessi. Ha valorizzato l'art. 125 c.p.a., secondo cui, fuori dai casi previsti dagli artt. 121 e 123 c.p.a., la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato e l'eventuale danno è risarcibile per equivalente. Ha inoltre considerato l'avvenuta stipulazione del contratto, il preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera finanziata dall'Unione europea e la compatibilità della misura cautelare con i termini del PNRR. Ha rilevato anche che il TAR aveva fissato l'udienza pubblica per l'11 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 125 c.p.a.

    la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente

    Fuori dai casi previsti dagli artt. 121 e 123 c.p.a., la stipulazione del contratto limita gli effetti demolitori della tutela cautelare e rende l'eventuale pregiudizio risarcibile per equivalente; tale disciplina è stata valorizzata per escludere il periculum in mora.

  • art. 121 c.p.a.

    Richiamato dall'art. 125 c.p.a. per delimitare i casi eccezionali nei quali possono operare effetti sulla sorte del contratto.

  • art. 123 c.p.a.

    Richiamato dall'art. 125 c.p.a. per delimitare i casi eccezionali sottratti alla regola della conservazione del contratto.

  • art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021, convertito nella l. n. 108/2021

    Richiamato, in combinato disposto con l'art. 125 c.p.a., quanto al preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera finanziata nell'ambito degli interventi collegati al PNRR.

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito nella l. n. 108/2022

    Richiamato quanto alla compatibilità della misura cautelare con i termini previsti per il PNRR.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'affidamento di un appalto, quando il contratto sia già stato stipulato, fuori dai casi previsti dagli artt. 121 e 123 c.p.a., la sospensione cautelare dell'affidamento non determina la caducazione del contratto e l'eventuale pregiudizio è risarcibile per equivalente; tale disciplina può escludere il periculum in mora necessario per la tutela cautelare.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a un appalto finanziato dall'Unione europea nell'ambito del PNRR, deve essere considerato il preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera e deve essere verificata la compatibilità della misura richiesta con i termini di attuazione del Piano.
  • La fissazione a breve dell'udienza pubblica di merito costituisce un ulteriore elemento rilevante nel bilanciamento cautelare, soprattutto quando il pregiudizio allegato non risulti irreversibile o non sia apprezzabile alla luce della disciplina degli effetti della stipulazione del contratto.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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