Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25750/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

Un’impresa consorziata aveva convenuto il consorzio davanti al Tribunale di Belluno chiedendo di accertarne lo scioglimento dal 31 dicembre 1999, per scadenza del termine di durata statutario non tempestivamente prorogato, e di dichiarare inesistenti, nulle o annullabili le deliberazioni assembleari del 1 dicembre 2006 e del 26 gennaio 2007. La prima deliberazione poneva a carico dei consorziati il versamento delle somme necessarie a pagare al Comune i terreni trasferiti al consorzio in esecuzione di una sentenza del 2004; la seconda disponeva l’esclusione dell’impresa per morosità nei versamenti. L’impresa chiedeva inoltre il risarcimento dei danni conseguenti all’esclusione. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto del primo appello, la Cassazione aveva cassato con rinvio; nel giudizio di rinvio la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 182 del 28 gennaio 2022, ha accertato lo scioglimento al 31 dicembre 1999, ma ha respinto le domande di invalidità delle delibere del 2006 e 2007, ritenendo che il consorzio fosse stato ricostituito con la deliberazione del 19 febbraio 2003, non impugnata. La società ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., perché il giudice di rinvio avrebbe oltrepassato i limiti della cassazione e avrebbe dovuto arrestarsi all’accertamento dello scioglimento, essendo preclusa l’indagine sulla deliberazione del 2003; (2) violazione degli artt. 1363 e 1341 c.c., per errata interpretazione dello statuto e delle deliberazioni e per avere qualificato l’atto del 2003 come stipula di un nuovo contratto consortile; (3) violazione degli artt. 20, 21, 23, 1136, 1137, 1421, 1422 e 1423 c.c., sostenendo che, dopo lo scioglimento, l’ente poteva compiere solo atti liquidatori e che la proroga o riattivazione richiedeva l’unanimità di tutti i consorziati, nonché la previa liquidazione.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è infondato: la precedente cassazione non aveva deciso che il consorzio fosse effettivamente sciolto né precluso l’esame delle domande conseguenti, ma aveva censurato la regola applicata e rimesso al giudice del rinvio la cognizione dell’intera domanda. Il secondo e il terzo sono infondati, pur essendo stata corretta, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha confermato che il consorzio si era sciolto il 31 dicembre 1999, ma ha precisato che lo scioglimento apre la liquidazione e non estingue immediatamente il consorzio né fa cessare le competenze dei suoi organi. La deliberazione del 19 febbraio 2003 non ha costituito un nuovo consorzio: ha disposto la proroga dell’ente e la revoca implicita dello stato di liquidazione. In assenza di una previsione specifica, tale proroga successiva alla scadenza richiedeva l’unanimità dei consorziati; la deliberazione adottata senza tale unanimità era viziata, ma produceva effetti fino alla sua tempestiva impugnazione. Poiché non fu impugnata, i suoi effetti si sono consolidati e non poteva essere successivamente disapplicata. Anche l’eventuale contrasto con lo scopo liquidativo costituiva un vizio da far valere impugnando la deliberazione del 2003. Di conseguenza, le deliberazioni del 1 dicembre 2006 e del 26 gennaio 2007 sono efficaci. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: euro 5.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte di cassazione, dunque, lungi dall’entrare nel merito della effettiva verificazione della causa di scioglimento consistente nella scadenza della durata del consorzio, si è limitata ad affermare che la corte di merito aveva errato nella individuazione delle norme - pattizie o legali - da applicare al caso di specie, omettendo di dare il giusto rilievo alle norme negoziali dei consorziati, così come cristallizzate nello statuto, e privilegiando la manifestazione tacita di volontà dei consorziati di mantenere in vita il Consorzio medesimo.

    La cassazione con rinvio, fondata sull’erronea individuazione delle regole applicabili, non aveva deciso nel merito l’avvenuto scioglimento né circoscritto il rinvio alla sola presa d’atto della scadenza: il giudice di rinvio poteva esaminare l’intera domanda originaria, comprese le conseguenze sulle deliberazioni successive.

  • art. 2611 c.c.

    Ciò posto, lo scioglimento del consorzio è regolato dall’art. 2611 c.c. (applicabile tanto ai consorzi di mera disciplina quanto ai consorzi con attività esterna) solo con riguardo alle cause, non agli effetti.

    La norma disciplina le cause di scioglimento del consorzio, mentre gli effetti dello scioglimento devono essere ricavati dai principi applicabili alla fase di liquidazione e al tipo di consorzio.

  • art. 2612 c.c.

    Infatti, nei consorzi con attività esterna, l’iscrizione dell’estratto nel registro delle imprese, prevista dal primo comma dell’art. 2612 c.c., ha efficacia esclusivamente dichiarativa ai sensi dell’art. 2193 c.c. o, più precisamente, normativa, determinando l’iscrizione nel registro di quell’estratto l’applicazione delle disposizioni di cui alla sezione II del Capo II dedicato ai consorzi senza però condizionare l’esistenza stessa dell’ente.

    Per i consorzi con attività esterna, l’iscrizione prevista dall’art. 2612 c.c. non costituisce l’ente: ha efficacia dichiarativa o normativa e non condiziona la sua esistenza.

  • art. 2193 c.c.

    Infatti, nei consorzi con attività esterna, l’iscrizione dell’estratto nel registro delle imprese, prevista dal primo comma dell’art. 2612 c.c., ha efficacia esclusivamente dichiarativa ai sensi dell’art. 2193 c.c. o, più precisamente, normativa, determinando l’iscrizione nel registro di quell’estratto l’applicazione delle disposizioni di cui alla sezione II del Capo II dedicato ai consorzi senza però condizionare l’esistenza stessa dell’ente.

    La pubblicità dell’iscrizione del consorzio con attività esterna è dichiarativa, o più precisamente normativa, e non ha efficacia costitutiva dell’ente.

  • art. 2495, secondo comma, c.c.

    Infatti, sul punto vale la pena di evidenziare che questa Corte ha avuto modo, già in passato, di affermare che, il principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 2495 comma secondo, c.c. (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003), la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di ragioni di credito insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, trova applicazione anche nei confronti dei consorzi con attività esterna ed anche con riferimento alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma (Cass. Sez. L., 18/09/2007, n. 19347, Rv. 599920 - 01 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di un consorzio cancellato dal registro delle imprese, in quanto soggetto inesistente, riunendo non ordinabile la rinnovazione della notifica del ricorso, peraltro già effettuata senza produzione di avviso di ricevimento).

    La Corte richiama l’estensione ai consorzi con attività esterna del principio per cui l’estinzione dell’ente si collega alla cancellazione dal registro delle imprese, anche se restano crediti insoddisfatti o rapporti non definiti; precisa tuttavia che, per i consorzi, la cancellazione ha efficacia dichiarativa e produce conseguenze analoghe a quelle previste per le società di capitali.

  • art. 2487-ter c.c.

    Ciò posto, in assenza di una norma quale quella dell’art. 2487-ter c.c. che, per le società di capitali, consente la revoca dello stato di liquidazione con una deliberazione assunta con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, appare evidente che, nel caso di specie, la proroga del consorzio dopo la sua scadenza andava assunta all’unanimità.

    La disciplina speciale delle società di capitali sulla revoca dello stato di liquidazione non è prevista per il consorzio; in mancanza di una regola equivalente, la deliberazione di proroga del consorzio dopo la scadenza richiede l’unanimità dei consorziati.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Come accennato, la conclusione cui perviene la Corte di appello in ordine alla validità delle deliberazioni impugnate appare corretta (con conseguente rigetto del ricorso), ancorché il percorso argomentativo seguito debba essere corretto come segue.

    La Corte può confermare la conclusione della decisione impugnata correggendone la motivazione, senza cassare la sentenza quando il dispositivo risulta conforme a diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei consorzi di urbanizzazione atipici, la disciplina è determinata in via principale dagli accordi statutari e solo in via sussidiaria dalle norme sulle associazioni non riconosciute e sulla comunione; la durata fissata nello statuto non può essere superata facendo leva sulla mera prosecuzione di fatto dell’attività.
  • Per un consorzio con attività esterna, la causa di scioglimento apre la fase di liquidazione ma non estingue immediatamente l’ente: la soggettività giuridica e le competenze degli organi permangono, mentre l’attività è limitata alle finalità liquidative e non può comprendere nuove iniziative incompatibili con esse.
  • Nel consorzio con attività esterna, l’estinzione si collega alla cancellazione dal registro delle imprese; tale cancellazione ha efficacia dichiarativa, non costitutiva, pur determinando conseguenze analoghe a quelle previste per le società di capitali.
  • Dopo la scadenza della durata statutaria, l’assemblea del consorzio può deliberare la revoca dello stato di liquidazione e la proroga dell’ente; in assenza di una disciplina statutaria o legale specifica applicabile, la proroga successiva alla scadenza richiede l’unanimità dei consorziati.
  • La deliberazione assembleare viziata per difetto dei quorum produce effetti finché non sia tempestivamente impugnata e sospesa, annullata o dichiarata nulla. Decorso il termine d’impugnazione senza contestazione, i suoi effetti si consolidano e la deliberazione non può essere disapplicata successivamente, neppure per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo.
  • L’eventuale adozione, durante la fase di liquidazione, di una deliberazione estranea alle finalità liquidative costituisce un vizio della deliberazione che deve essere fatto valere mediante tempestiva impugnazione.

Come è indicizzato

RamiSocietario
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.