Sentenza n. 541/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 578/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per tre annualità, per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, recante l'accertamento del suo diritto, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, al beneficio economico annuo di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente dall'art. 1 della legge n. 107/2015. Il titolo giudiziale aveva imposto all'amministrazione l'erogazione del beneficio per tre annualità, per un importo complessivo di 1.500 euro, oltre alle spese processuali. Il ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero ai fini dell'esecuzione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi chiesto la condanna dell'amministrazione all'integrale esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario relativa all'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al decisum. Ha verificato il rispetto del termine previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a. e dei termini processuali applicabili, nonché l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché dagli atti non risultava l'adempimento del giudicato, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante attribuzione del beneficio complessivo di 1.500 euro e pagamento delle spese processuali dovute. È stato nominato sin da subito un commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. In caso di persistente inerzia, il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni, compiendo anche gli atti contabili necessari: stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.200 euro per le spese del giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari; l'importo è stato ridotto in considerazione della natura seriale del contenzioso.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di utilizzare il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine applicabile alla proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali propri del rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; decorso inutilmente tale termine, l'azione può procedere.
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
È richiamato con riguardo alla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
È richiamato, nel testo vigente, in relazione all'efficacia esecutiva delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
È richiamato quale base organizzativa per l'individuazione del responsabile della Direzione generale nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere dall'amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo imponga alla pubblica amministrazione di conformarsi al decisum.
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla decisione entro un termine assegnato.
- La mancata prova dell'adempimento del giudicato, non risultante né dalla documentazione dell'amministrazione né da altri elementi acquisiti al processo, giustifica la dichiarazione dell'obbligo di esecuzione a carico dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza, con incarico condizionato all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, e può essere autorizzato a compiere tutti gli atti contabili necessari all'esecuzione, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo l'amministrazione o il commissario adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La natura seriale del contenzioso può giustificare una riduzione della liquidazione delle spese di lite, purché la quantificazione resti motivata e riferita allo scaglione applicabile.
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