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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01031/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 8562/2024, con i seguenti profili di censura: (1) contestazione sulla qualificazione probatoria relativa alla pistola priva di matricola (capo 33-ter), sostenendo che documenti di sequestro dimostrerebbero la mancanza originaria della matricola e non la sua abrasione; (2) deduzione che la Corte non avrebbe valutato circostanze che escluderebbero il dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis cod. pen. per i capi 59 e 61 (fittizia intestazione di immobili e società), richiamando finalità alternative (rifinanziamento attività, esposizione debitoria, controversie con il Comune) e intercettazioni; (3) censura sulla ritenuta sospensione automatica della prescrizione con la sospensione dei termini di durata massima della misura cautelare (contestazione del computo dei giorni di sospensione); (4) contestazione che la Corte abbia ritenuto come mera reiterazione (inammissibile) la dedotta ipotesi alternativa relativa al debito verso Equitalia, invece qualificabile come vizio di omissione o travisamento della prova.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. sia limitato ad errori percettivi/materiali immediatamente rilevabili e non sia strumento per riesaminare valutazioni di merito o questioni giuridiche già valutate dalla Corte di Cassazione. Tutte le censure proposte dal ricorrente sono state considerate, in sostanza, tentativi di rinnovata valutazione della prova o di sindacato sulle valutazioni di diritto e di fatto già compiute: perciò inammissibili. Conseguentemente è seguita la declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze processuali (spese/condanna processuale ai sensi delle norme richiamate).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio eccezionale volto a correggere solo errori di fatto percettivi/materiali immediatamente rilevabili; non consente riesame di valutazioni di merito o di questioni giuridiche decise dalla Corte di Cassazione.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma richiamata nei capi 59 e 61 relativa al trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia); richiede dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, elemento che il giudice di merito deve valutare in concreto.

  • art. 23 L. 110/1975

    "mancanza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 23 l. 110/1975"

    Riferimento alla normativa sulle armi: l'esistenza/assenza della matricola e la qualificazione dell'arma (es. produzione anteriore al 1920 senza matricola) sono fatti di merito la cui valutazione non è sindacabile nel ricorso straordinario per errore di fatto, salvo evidente svista percettiva.

  • art. 159 cod. pen.

    "sospensione dei termini di custodia cautelare [...] imposta da una particolare disposizione di legge"

    Disciplina della sospensione della prescrizione in relazione a cause di sospensione della custodia cautelare; la giurisprudenza di legittimità riconosce che alcune sospensioni della misura cautelare (es. pendenza del termine per deposito della motivazione, sospensione per particolare complessità) determinano la sospensione della prescrizione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di impugnazione in Cassazione: dopo la novella, sono sindacabili anche omessa valutazione della prova e travisamento della prova; tuttavia la Corte può ritenere certi motivi come meramente reiterativi o già valutati e quindi inammissibili all'ulteriore sindacato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata in conseguenza dell'inammissibilità (si richiama per le conseguenze processuali, in particolar modo la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, come indicato nella decisione).

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammesso solo per errori percettivi/materiali immediatamente evidenti; non è uno strumento per rinnovare la valutazione della prova o per criticare valutazioni giuridiche della Corte di Cassazione.
  • Le questioni che richiedono una nuova valutazione del valore delle prove (verbali di sequestro, intercettazioni, elementi probatori tecnici) vanno trattate come censure di merito e normalmente risultano inammissibili nel ricorso per errore di fatto, salvo che si dimostri una svista percettiva palese negli atti di giudizio.
  • Quando si censura la motivazione di una decisione di legittimità occorre dimostrare che vi è stata una reale e immediatamente rilevabile discrepanza tra gli atti e la rappresentazione che di essi ha fornito la Corte (non una semplice divergenza di valutazione).
  • Sui profili di prescrizione e sospensione: la sospensione dei termini di durata della misura cautelare può produrre effetto di sospensione della prescrizione se rientra nelle cause previste dall'art.159 e nella giurisprudenza consolidata (es. pendenza dei termini per deposito della motivazione, procedimenti di particolare complessità); la contestazione richiede valutazione giuridica non meramente materiale.
  • Per far valere un vizio di omissione o travisamento della prova in sede di legittimità è necessario che il motivo sia nuovo e non meramente reiterativo di quanto già dedotto in appello; altrimenti la Corte può dichiararlo inammissibile.

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