Cassazione Penale, Sentenza n. 01031/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 8562/2024, con i seguenti profili di censura: (1) contestazione sulla qualificazione probatoria relativa alla pistola priva di matricola (capo 33-ter), sostenendo che documenti di sequestro dimostrerebbero la mancanza originaria della matricola e non la sua abrasione; (2) deduzione che la Corte non avrebbe valutato circostanze che escluderebbero il dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis cod. pen. per i capi 59 e 61 (fittizia intestazione di immobili e società), richiamando finalità alternative (rifinanziamento attività, esposizione debitoria, controversie con il Comune) e intercettazioni; (3) censura sulla ritenuta sospensione automatica della prescrizione con la sospensione dei termini di durata massima della misura cautelare (contestazione del computo dei giorni di sospensione); (4) contestazione che la Corte abbia ritenuto come mera reiterazione (inammissibile) la dedotta ipotesi alternativa relativa al debito verso Equitalia, invece qualificabile come vizio di omissione o travisamento della prova.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. sia limitato ad errori percettivi/materiali immediatamente rilevabili e non sia strumento per riesaminare valutazioni di merito o questioni giuridiche già valutate dalla Corte di Cassazione. Tutte le censure proposte dal ricorrente sono state considerate, in sostanza, tentativi di rinnovata valutazione della prova o di sindacato sulle valutazioni di diritto e di fatto già compiute: perciò inammissibili. Conseguentemente è seguita la declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze processuali (spese/condanna processuale ai sensi delle norme richiamate).
Norme richiamate
Rimedio eccezionale volto a correggere solo errori di fatto percettivi/materiali immediatamente rilevabili; non consente riesame di valutazioni di merito o di questioni giuridiche decise dalla Corte di Cassazione.
Norma richiamata nei capi 59 e 61 relativa al trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia); richiede dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, elemento che il giudice di merito deve valutare in concreto.
"mancanza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 23 l. 110/1975"
Riferimento alla normativa sulle armi: l'esistenza/assenza della matricola e la qualificazione dell'arma (es. produzione anteriore al 1920 senza matricola) sono fatti di merito la cui valutazione non è sindacabile nel ricorso straordinario per errore di fatto, salvo evidente svista percettiva.
"sospensione dei termini di custodia cautelare [...] imposta da una particolare disposizione di legge"
Disciplina della sospensione della prescrizione in relazione a cause di sospensione della custodia cautelare; la giurisprudenza di legittimità riconosce che alcune sospensioni della misura cautelare (es. pendenza del termine per deposito della motivazione, sospensione per particolare complessità) determinano la sospensione della prescrizione.
Norma sui motivi di impugnazione in Cassazione: dopo la novella, sono sindacabili anche omessa valutazione della prova e travisamento della prova; tuttavia la Corte può ritenere certi motivi come meramente reiterativi o già valutati e quindi inammissibili all'ulteriore sindacato.
Norma applicata in conseguenza dell'inammissibilità (si richiama per le conseguenze processuali, in particolar modo la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, come indicato nella decisione).
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammesso solo per errori percettivi/materiali immediatamente evidenti; non è uno strumento per rinnovare la valutazione della prova o per criticare valutazioni giuridiche della Corte di Cassazione.
- Le questioni che richiedono una nuova valutazione del valore delle prove (verbali di sequestro, intercettazioni, elementi probatori tecnici) vanno trattate come censure di merito e normalmente risultano inammissibili nel ricorso per errore di fatto, salvo che si dimostri una svista percettiva palese negli atti di giudizio.
- Quando si censura la motivazione di una decisione di legittimità occorre dimostrare che vi è stata una reale e immediatamente rilevabile discrepanza tra gli atti e la rappresentazione che di essi ha fornito la Corte (non una semplice divergenza di valutazione).
- Sui profili di prescrizione e sospensione: la sospensione dei termini di durata della misura cautelare può produrre effetto di sospensione della prescrizione se rientra nelle cause previste dall'art.159 e nella giurisprudenza consolidata (es. pendenza dei termini per deposito della motivazione, procedimenti di particolare complessità); la contestazione richiede valutazione giuridica non meramente materiale.
- Per far valere un vizio di omissione o travisamento della prova in sede di legittimità è necessario che il motivo sia nuovo e non meramente reiterativo di quanto già dedotto in appello; altrimenti la Corte può dichiararlo inammissibile.
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