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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22381/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva domandato la riparazione ex L. n. 89/2001 per l’eccessiva durata di un processo amministrativo da lui introdotto nel 1999 davanti al TAR Sardegna e concluso, dopo vari gradi e due giudizi di revocazione, con sentenza del Consiglio di Stato del 2018. La Corte d’appello aveva però dichiarato inammissibile la domanda perché proposta oltre il termine semestrale di decadenza, ritenendo che la decisione presupposta fosse divenuta definitiva già con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2152/2012, cioè con la conclusione del primo giudizio di revocazione. In opposizione il ricorrente sosteneva invece che il procedimento presupposto fosse terminato solo con la sentenza del 2018 che aveva definito il secondo giudizio di revocazione, e che il giudice Pinto non potesse valutare l’improponibilità della seconda revocazione né sindacare la dedotta nullità/inesistenza delle decisioni amministrative. In cassazione ha denunciato, con due motivi, omessa pronuncia e violazione degli artt. 112, 132, 277 e 287 c.p.c., nonché del divieto per il giudice della legge Pinto di sindacare il merito del giudizio presupposto, assumendo inoltre vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell’art. 4 L. n. 89/2001, la "definitività" della decisione che conclude il processo presupposto coincide, nel giudizio di cognizione, con il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce; nel processo amministrativo, la decisione del Consiglio di Stato diventa definitiva quando scadono i termini per l’impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Ha quindi ritenuto che il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorresse dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2152/2012 e che la successiva revocazione straordinaria non fosse idonea a riaprire indefinitamente tale termine. Ha inoltre escluso che il giudice dell’equa riparazione potesse sindacare l’asserita inesistenza/nullità delle pronunce del giudizio presupposto ai soli fini della decorrenza del termine, e ha respinto anche la censura motivazionale perché non ricorreva un vizio rilevante sotto il "minimo costituzionale".

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 89/2001

    entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva

    Il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività della decisione che conclude il processo presupposto; una volta spirato, non può essere riaperto dalla successiva revocazione straordinaria.

  • artt. 2 e 3 L. n. 89/2001

    Sono le norme fondative della domanda di equa riparazione per durata irragionevole del processo.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    È il rimedio di opposizione avverso il decreto monocratico sulla domanda Pinto.

  • art. 107, secondo comma, c.p.a.

    Richiamato come norma che pone il divieto di revocazione contro le sentenze rese in sede di revocazione, salvo limitate ipotesi eccezionali.

  • art. 403, primo comma, c.p.c.

    Richiamato quale norma che esprime il divieto di revocazione della sentenza resa a seguito di revocazione, salvo eccezioni specialissime.

  • art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c.

    La revocazione straordinaria non è considerata un mezzo impugnatorio idoneo a prolungare o riaprire senza limiti la decorrenza del termine per la domanda Pinto.

  • art. 161 c.p.c.

    Le nullità delle sentenze sono deducibili solo nei limiti e secondo le regole proprie delle impugnazioni; il giudice Pinto non può trattare le sentenze del processo presupposto come inesistenti fuori da tali regole.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà motivazionale.

  • artt. 112, 132, secondo comma, n. 4, e 277 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia e nullità della decisione, ma la Corte ha ritenuto infondati i relativi motivi.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta inesistenza/nullità delle statuizioni del giudice amministrativo.

  • art. 86 c.p.c.

    Consente la difesa personale della parte davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Costituiscono i parametri di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione evocati dalla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini della legge Pinto, la domanda di equa riparazione deve essere proposta entro sei mesi dalla definitività della decisione che conclude il processo presupposto; nel giudizio di cognizione tale definitività coincide, in linea generale, con il passaggio in giudicato della sentenza definitoria.
  • Nel processo amministrativo, la definitività della sentenza del Consiglio di Stato rilevante per la decorrenza del termine semestrale si ha allo spirare del termine per le impugnazioni per motivi di giurisdizione, compreso l’eccesso di potere giurisdizionale.
  • La revocazione straordinaria della decisione che conclude il processo presupposto non riapre indefinitamente il termine semestrale per agire ex L. n. 89/2001, poiché non esiste un rapporto di unicità tale da spostare il dies a quo della decadenza.
  • Il giudice della domanda di equa riparazione può verificare il momento di definitività della decisione presupposta, ma non può sindacare nel merito le pronunce del processo presupposto; eventuali nullità delle sentenze rilevano solo nei limiti e secondo le regole delle impugnazioni.
  • In cassazione non sono ammissibili censure dirette soltanto a denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il mancato rispetto del minimo costituzionale della motivazione, che ricorre solo in casi estremi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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