Sentenza del 04/02/2015 n. 1971 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi relativi all’imposta di successione dovuta sulla successione di M.M.: la contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione e un successivo avviso di rettifica e liquidazione, contestando i valori dei beni dell’asse ereditario, nonché una cartella di pagamento. In pendenza dei giudizi aveva chiesto la definizione agevolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 289 del 2002 e impugnato il diniego relativo all’imposta principale. La CTP di Caserta aveva riunito i ricorsi, accolto le domande e dichiarato cessata la materia del contendere; la CTR Campania aveva confermato la decisione. L’Agenzia ha impugnato in cassazione la sentenza deducendo, da un lato, violazione della disciplina sul condono e sull’imposta di successione e, dall’altro, vizio di motivazione. La contribuente ha proposto ricorso incidentale per ottenere la condanna dell’Ufficio alle spese dei gradi di merito e un ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale: il primo motivo formulava un quesito di diritto generico, astratto e privo di riferimenti alla fattispecie concreta; il secondo denunciava una carenza motivazionale su una questione giuridica e non individuava, mediante la sintesi richiesta dall’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis, un fatto controverso e decisivo. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale autonomo della contribuente, perché la censura sulle spese non era conclusa da un quesito di diritto; il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate. La decisione della CTR, che aveva confermato la cessazione della materia del contendere dichiarata dalla CTP, è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
La disposizione era invocata in relazione alla definizione agevolata delle liti tributarie e alla possibilità di includervi la controversia sugli avvisi relativi all’imposta di successione. La Corte, tuttavia, non ha deciso nel merito tale questione, poiché il motivo dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile per genericità del quesito.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, comma 2
La norma è stata richiamata dall’Agenzia insieme all’art. 16 della L. n. 289 del 2002, ma la Corte non ne ha esaminato l’applicazione sostanziale, essendo inammissibile il motivo che la prospettava.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per la corretta denuncia di tale vizio l'art. 366-bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, impone la redazione di una sintesi volta a specificare il fatto controverso, decisivo per il giudizio, con riguardo al quale la motivazione andrebbe ritenuta carente.
Per denunciare in cassazione un vizio di motivazione, secondo la norma applicabile ratione temporis, occorreva indicare in modo sintetico il fatto controverso e decisivo rispetto al quale la motivazione sarebbe stata carente. Una censura riferita a una questione giuridica, formulata come quesito di diritto, non soddisfa tale requisito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il quesito di diritto deve essere collegato ai fatti e agli elementi specifici della controversia: una domanda formulata in termini astratti o come interpello giuridico generale può rendere il motivo inammissibile.
- La censura di vizio motivazionale deve riguardare un fatto controverso e decisivo e indicare puntualmente quale carenza presenti la motivazione; non è lo strumento per contestare una soluzione giuridica.
- Anche il ricorso incidentale deve rispettare i requisiti processuali richiesti per il tipo di censura proposta. L’omessa formulazione del quesito richiesto può comportarne l’inammissibilità.
- Un ricorso incidentale condizionato può restare assorbito quando l’esito del ricorso principale rende inutile esaminarlo.
- La pronuncia d’inammissibilità dei ricorsi non equivale a una decisione di merito sulla corretta applicazione del condono o sulla natura dell’avviso di liquidazione: tali questioni restano non decise dalla Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1950 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1952 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1953 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1956 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1960 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1961 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →