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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34290/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente due atti di accertamento della responsabilità per le obbligazioni tributarie di una società estinta, fondati sugli artt. 36 del D.P.R. n. 602/1973 e 2495 c.c., assumendo che egli fosse socio e amministratore di fatto della società debitrice e che avesse ideato un articolato schema fraudolento con società collegate, fatture per consulenze inesistenti, rivalutazioni e cessioni di quote, fusione e successiva liquidazione, ricavandone utilità personali. In appello la Corte tributaria regionale aveva però ritenuto non provato tale ruolo di fatto e aveva confermato il primo rigetto del ricorso del contribuente. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente ex artt. 132 e 118 c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992; dall'altro, la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. per non avere la Corte di merito valutato le presunzioni semplici offerte dall'Amministrazione e per avere preteso una prova diretta, anziché applicare correttamente il ragionamento presuntivo nel processo tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la sentenza impugnata era motivata in modo solo apparente, perché si limitava a formule assertive sulla mancanza di prova senza esaminare davvero gli elementi indiziari dedotti dall'Ufficio né spiegarne l'irrilevanza. Ha inoltre ribadito che, in tema di presunzioni semplici, il giudice deve prima valutare analiticamente gli indizi e poi apprezzarli complessivamente, secondo il criterio della convergenza del molteplice, e che nel caso concreto tale metodo non era stato seguito. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36 D.P.R. n. 602/1973

    richiamato come base normativa della responsabilità per le obbligazioni tributarie della società estinta a carico del soggetto ritenuto socio/amministratore di fatto

  • art. 2495 c.c.

    richiamato quale norma sulla cancellazione ed estinzione della società, rilevante per l'azione dell'erario verso i soggetti obbligati

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente di censurare la sentenza per nullità derivante da motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    consente di denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile, non meramente apparente

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato come parametro della sufficienza/struttura della motivazione

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    la sentenza tributaria deve esporre concisamente i fatti e i motivi della decisione in modo intellegibile

  • art. 2727 c.c.

    definisce la prova presuntiva come ragionamento inferenziale da fatti noti a ignoti

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici sono ammissibili se gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutarle singolarmente e poi complessivamente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio tributario

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone che ogni provvedimento giurisdizionale sia motivato

  • Cass. n. 33201/2023

    richiamata per il principio sulla motivazione apparente

  • Cass. n. 29721/2019

    richiamata per il principio sulla nullità della sentenza con motivazione mancante o apparente

  • Cass. n. 27112/2018

    richiamata per il principio sulla nullità della sentenza con motivazione mancante o apparente

  • Cass. n. 22598/2018

    richiamata per il principio sulla nullità della sentenza con motivazione mancante o apparente

  • Cass. n. 16611/2018

    richiamata per il principio sulla nullità della sentenza con motivazione mancante o apparente

  • Cass. n. 26477/2022

    richiamata per il principio sulla nullità della sentenza con motivazione mancante o apparente

  • Cass. n. 9054/2022

    richiamata per il criterio della valutazione analitica e poi globale degli indizi in tema di presunzioni

  • Cass. n. 14151/2022

    richiamata sul giudizio inferenziale e sull'uso delle presunzioni semplici

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando la sentenza si limita ad affermazioni assertive o di stile senza rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito e senza confrontarsi con le deduzioni delle parti e le prove dedotte.
  • Nel processo tributario la prova presuntiva è pienamente utilizzabile: il giudice deve verificare se gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, analizzandoli prima singolarmente e poi nel loro complesso, secondo il criterio della convergenza del molteplice.
  • Quando l'Amministrazione fonda la pretesa su una pluralità di indizi, il giudice non può limitarsi a negarne in blocco la rilevanza, ma deve spiegare perché ciascun elemento sia irrilevante o non sufficiente e perché la loro combinazione non conduca al fatto ignoto allegato.
  • La responsabilità per i debiti tributari di società estinte può essere affermata solo attraverso un accertamento effettivo e motivato dei presupposti soggettivi e fattuali richiesti dalla disciplina applicabile, non mediante mere suggestioni o formule apodittiche.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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