Cassazione Civile, Ordinanza n. 12735/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra una lavoratrice e un’azienda ospedaliera universitaria pubblica nel periodo indicato nel ricorso introduttivo come compreso tra il 20.11.2009 e il 15.7.2012, con successive proroghe e con dedotta prosecuzione del rapporto fino al 31.7.2013. La lavoratrice aveva chiesto di contestare la legittimità dei termini apposti ai contratti e delle proroghe, sostenendo in sintesi: insufficiente specificazione per iscritto delle causali; genericità o inidoneità delle ragioni addotte, anche perché riferite a esigenze di organico e a formule meramente richiamate per relationem a delibere aziendali; impossibilità di giustificare il termine con esigenze strutturali e non temporanee della pubblica amministrazione; superamento del limite massimo di durata complessiva di 36 mesi; errata esclusione, in appello, dei contratti e delle proroghe sopravvenuti dopo il deposito del ricorso; omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme processuali sul processo del lavoro. La Corte d’appello aveva però ritenuto nuovi e quindi inammissibili i profili riferiti al periodo successivo al ricorso, aveva considerato non adeguatamente censurate le statuizioni di primo grado sulla legittimità dei contratti e della proroga, e aveva ritenuto insussistente il superamento del limite dei 36 mesi nel periodo effettivamente dedotto in giudizio. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha riproposto due motivi, formalmente ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., sostanzialmente incentrati sulla violazione della disciplina del termine nei contratti a tempo determinato, sull’asserita mancata specificità delle causali, sul mancato esame dei contratti successivi e sulla dedotta erronea applicazione delle regole processuali del rito del lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, un difetto di autosufficienza del ricorso, perché la doglianza secondo cui l’appello avrebbe censurato la sentenza di primo grado per insufficienza delle causali e per il protrarsi dei fabbisogni di organico non era accompagnata dalla trascrizione o localizzazione dell’atto di appello. Ha poi osservato che la dedotta violazione del principio di non contestazione attiene a valutazioni di merito non sindacabili in questa sede, e che il motivo sul fatto notorio non coglieva la ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata non faceva in realtà applicazione di quel criterio. Inoltre, il ricorso non si confrontava con le autonome statuizioni della sentenza d’appello sulla formazione del giudicato interno quanto alla legittimità dell’unica proroga e sulla ricostruzione del rapporto come composto da tre contratti e una sola proroga nel periodo rilevante. Infine, la censura di omesso esame di fatti decisivi è stata ritenuta non pertinente, perché la corte territoriale aveva esplicitato le ragioni dell’esclusione dei successivi rinnovi/proroghe, collocati in un arco temporale diverso da quello introdotto in primo grado, e la doglianza non intercettava la vera ratio decidendi, fondata sulla violazione degli artt. 435 e 437 c.p.c. in tema di nuove domande/eccezioni e nuovi temi di indagine in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
le censure di violazione di legge e omesso esame del fatto decisivo sono state ritenute non idonee a scalfire la decisione di merito, per difetto di specificità e perché non coglievano la ratio decidendi
il ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e contenere la trascrizione essenziale/localizzazione degli atti e documenti rilevanti
la Corte osserva che la ratio della decisione impugnata non riguardava queste norme processuali, ma il diverso tema delle nuove allegazioni in appello
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata
la ratio decidendi della corte territoriale è stata ricondotta alla preclusione di nuove allegazioni e temi di indagine in appello nel rito del lavoro
le nuove questioni relative al periodo successivo al ricorso introduttivo sono state considerate inammissibili perché introdotte per la prima volta in appello
richiamato dalla parte ricorrente per contestare la legittimità dei termini e delle proroghe, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame nel merito di tali censure
è stato posto a carico della ricorrente l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto
norma decisiva per escludere la considerazione di fatti e proroghe sopravvenuti e non dedotti tempestivamente nel giudizio di primo grado
richiamato solo implicitamente nel contesto delle doglianze sulla mancata dimostrazione delle causali, ma non oggetto di una decisione autonoma nel dispositivo
evocato in relazione al principio di non contestazione e alla valutazione del fatto notorio, senza accoglimento della censura
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando denuncia vizi della decisione di merito senza trascrivere o localizzare gli atti processuali decisivi su cui la censura si fonda, violando il requisito di specificità e autosufficienza.
- La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se la sentenza impugnata ha già esplicitato le ragioni della decisione su quel punto e il ricorso non si confronta con la concreta ratio decidendi.
- Nel rito del lavoro, le allegazioni e i fatti relativi a periodi o rapporti sopravvenuti dopo il ricorso introduttivo non possono essere introdotti liberamente in appello quando si risolvono in nuovi temi di indagine vietati dalle preclusioni processuali.
- Il ricorrente deve impugnare tutte le autonome rationes decidendi della sentenza di merito; la mancata critica di una sola di esse è sufficiente a mantenere ferma la decisione impugnata.
- La deduzione della violazione del principio di non contestazione non è sufficiente di per sé a fondare il ricorso per cassazione se richiede una nuova valutazione del fatto riservata al giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12681/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12694/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12695/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12699/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12700/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12705/2024 del 09/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →