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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28571/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria su beni relitti da due de cuius, nel quale una condividente aveva chiesto la correzione di un errore materiale della sentenza d'appello che aveva deciso sulla divisione. La Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente l'istanza di correzione, rettificando un errore di calcolo relativo alla stima di un appartamento attribuito a un coerede, ma aveva negato che vi fosse errore quanto alla destinazione di una porzione di cortile, ritenendo che il bene fosse stato assegnato in comproprietà e non in proprietà esclusiva alla ricorrente. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione degli artt. 112, 287, 329 e 789 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che l'ordinanza di correzione avrebbe inciso illegittimamente sulla precedente sentenza d'appello, alterandone il contenuto precettivo, decidendo su questioni non devolute e violando il giudicato formatosi sulla statuizione di primo grado e/o sulla decisione d'appello circa l'attribuzione della porzione di cortile. In particolare, la ricorrente ha lamentato che il rigetto dell'istanza di correzione fosse fondato su una lettura non corretta della sentenza da correggere, con conseguente modifica sostanziale della disciplina dei beni comuni e dei conguagli tra condividenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'ordinanza resa sulla domanda di correzione materiale non aveva modificato la sentenza d'appello, perché aveva semplicemente respinto l'istanza ritenendo insussistente l'errore materiale; pertanto, il provvedimento corretto era rimasto immutato. Ne consegue che la doglianza investiva solo le argomentazioni poste a base del rigetto della correzione, ma tali argomentazioni non hanno natura decisoria né integrano un nuovo esercizio di potere giurisdizionale. La motivazione del rigetto, infatti, non è idonea a modificare o interpretare autenticamente la sentenza originaria, né può essere autonomamente impugnata per cassazione nei termini prospettati. La ricorrente è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di legittimità in favore di ciascuno dei due controricorrenti, con ulteriore attestazione del presupposto per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come parametro del divieto di pronuncia oltre la domanda; la Corte non ravvisa una violazione poiché l'ordinanza di correzione non ha modificato la decisione originaria.

  • art. 287 c.p.c.

    il procedimento di correzione di errore materiale non può incidere sul contenuto concettuale della decisione; il rigetto dell'istanza non produce modifiche al provvedimento da correggere.

  • art. 288 c.p.c.

    solo l'ordinanza di accoglimento della correzione entra a far parte integrante del provvedimento corretto; il rigetto non è utilizzabile per integrare o interpretare la sentenza.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il giudicato interno, ma la Corte esclude che il provvedimento di rigetto della correzione lo abbia violato.

  • art. 789 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudizio divisorio; la Corte non ne fa applicazione diretta ai fini della decisione sull'inammissibilità.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il giudicato sostanziale; la Corte esclude che il rigetto dell'istanza di correzione abbia inciso sul giudicato.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    indicata come base del rito camerale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    indicata come base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, salvo verifica dell'effettiva debenza.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il provvedimento che rigetta l'istanza di correzione di un errore materiale non modifica la sentenza o l'ordinanza originaria e non ne integra il contenuto precettivo.
  • Solo l'ordinanza che accoglie la correzione entra a far parte del provvedimento corretto; il rigetto è privo di natura decisoria e non può essere usato come fonte di interpretazione autentica della decisione.
  • Non è ammissibile il ricorso per cassazione che censuri esclusivamente la motivazione con cui il giudice ha respinto la correzione materiale, se la decisione originaria resta immutata e la doglianza mira in realtà a contestare la lettura della sentenza da correggere.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, l'accertamento dell'insussistenza dell'errore non apre un nuovo giudizio sul merito della controversia né consente di alterare il giudicato formatosi sulla decisione originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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