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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20129/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una coniuge volta a ottenere la restituzione di somme da essa corrisposte all'altro coniuge, che assumeva di averle ricevute a titolo di mutuo per sostenere e rilanciare la propria attività commerciale. In primo grado la domanda veniva accolta per circa euro 134.000; in appello la condanna veniva ridotta a circa euro 130.000. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 1813 e 2697 c.c., sostenendo che in ambito familiare l'onere di provare l'obbligo di restituzione del mutuatario sarebbe rigoroso e che la sentenza di merito avrebbe fondato l'esistenza del mutuo su presunzioni incongrue e trascurando la mancata prova della crisi dell'attività commerciale che avrebbe giustificato i prestiti; 2) omesso esame di prove testimoniali assunte in secondo grado su istanza del convenuto, lamentando che il giudice di merito non le avrebbe valutate; 3) violazione dell'art. 81 c.p.c. per avere ritenuto sussistente la legittimazione attiva della coniuge attrice anche con riferimento alla quota di denaro proveniente dal padre di lei, assumendo che la titolarità del diritto non sarebbe stata provata e che la sentenza avrebbe confuso legittimazione ad agire e titolarità sostanziale del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che la censura mirava, in sostanza, a ottenere un nuovo giudizio di merito sull'attendibilità delle presunzioni e sulla ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito è logicamente coerente e immune da vizi denunciabili. Sul secondo motivo ha ribadito che il giudice di merito può scegliere le prove ritenute più persuasive senza dover confutare analiticamente ogni risultanza o deduzione contraria, essendo sindacabile solo una motivazione talmente carente da impedire di seguire l'iter logico decisorio, evenienza esclusa nel caso concreto. Sul terzo motivo ha chiarito che la questione della titolarità sostanziale del credito è diversa dalla legittimazione ad agire: la seconda si risolve, in limine litis, sulla base della mera allegazione dell'essere titolare del diritto fatto valere, e la Corte d'appello l'aveva correttamente riconosciuta. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato per definire il mutuo come contratto con obbligo di restituzione della somma ricevuta; la Corte non ne discute il contenuto in astratto ma esclude che fosse stata dimostrata una violazione della norma, perché la doglianza tendeva a una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che il ricorrente, sotto la veste di violazione di legge, cercava in realtà di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato come parametro della legittimazione ad agire; la Corte distingue la legitimatio ad causam dalla titolarità sostanziale del diritto e afferma che la prima si valuta sulla base dell'allegazione del diritto azionato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in collegamento con il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla valutazione delle prove in una richiesta di nuovo esame del merito: la cassazione non è un terzo grado di merito.
  • La violazione degli artt. 1813 e 2697 c.c. non può essere utilmente dedotta quando, in realtà, si contesta soltanto l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
  • Il giudice di merito non è tenuto a discutere analiticamente ogni singolo elemento probatorio, potendo fondare la decisione sulle prove ritenute più convincenti, purché la motivazione consenta di ricostruire il percorso logico seguito.
  • La legittimazione ad agire si distingue dalla titolarità sostanziale del diritto dedotto in giudizio: la prima opera sul piano processuale e si apprezza sulla base della prospettazione dell'attore, mentre la seconda attiene al merito della pretesa.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da motivazione logica e sufficiente, il ricorso per cassazione non può limitarsi a prospettare una diversa lettura dei fatti o delle prove.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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