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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08793/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per: 1) guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti (art.187, commi 1 e 1-bis d.lgs. 30/04/1992 n.285) con aggravante per aver cagionato incidente con feriti; 2) reato connesso agli stupefacenti (art.73 d.lgs. 6/9/2011 n.159) e violazione di misure di prevenzione/sorveglianza (qualificando alternativamente ai sensi dell'art.75 d.lgs. n.159). Motivi di ricorso: (i) censura della motivazione sul punto tossicologico perché non chiarirebbe il momento delle analisi rispetto alla guida, non descriverebbe elementi sintomatici di alterazione e si baserebbe solo sul dato quantitativo; (ii) vizio di correlazione tra accusa e sentenza per presunta riqualificazione del fatto (artt.73/75 d.lgs. n.159) che cambierebbe il paradigma fattuale e lesivere difensive; (iii) mancata concessione delle attenuanti generiche in violazione dell'art.62-bis cod.pen., per assenza di adeguata valutazione dei precedenti e degli elementi favorevoli; (iv) intervenuta prescrizione dei reati (contestati il 01/08/2017) in base agli artt.157,159,160,161 cod.pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria (che aveva a sua volta confermato la sentenza del Tribunale di Palmi). Motivazioni principali: la valutazione probatoria di primo e secondo grado è risultata logica e congrua; la positività alle analisi tossicologiche (cannabinoidi) unita al ritrovamento di canapa indiana nel veicolo e all'evidenza oggettiva dell'incidente e della condotta spericolata (tentativo di sottrarsi al controllo) costituivano prova sufficiente dello stato di alterazione e della responsabilità; la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art.75 d.lgs. n.159 è stata ritenuta legittima in quanto non ha alterato gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto e non ha pregiudicato le prerogative difensive; la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata richiamando la gravità dell'incidente e i numerosi precedenti dell'imputato; la prescrizione non era maturata al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado (14/04/2022), che è anteriore al termine prescrizionale computato (01/08/2022). Esito pratico: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, commi 1 e 1-bis

    art.187, commi 1 e 1 -bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La Corte ha ritenuto che la positività alle analisi tossicologiche per cannabinoidi, unita al ritrovamento della sostanza nel veicolo e alla condotta oggettiva (manovra spericolata e incidente con feriti), costituiscano prova sufficiente dello stato di alterazione alla guida; non ha accolto la doglianza sulla mancata specificazione temporale delle analisi o della descrizione sintomatica quando la ricostruzione complessiva risulta univoca.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 73

    art. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Riguarda i delitti in materia di stupefacenti; la presenza di canapa indiana nel veicolo e gli accertamenti tossicologici hanno sostenuto la condanna anche sotto il profilo della normativa sugli stupefacenti.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75

    La Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art.75 (violazione di obblighi inerenti misure di prevenzione/sorveglianza), ritenendo che non vi sia mutazione del fatto contestato quando gli elementi fattuali rimangono gli stessi.

  • cod.proc.pen., art. 546, comma 1, lett. e)

    art. 546, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di specifici argomenti di diritto e fatto.

  • cod.proc.pen., artt. 521 e 522

    artt. 521 e 522 cod.proc.pen.

    Richiamati in relazione alla presunta nullità per difetto di correlazione fra accusa e sentenza; la Corte ha escluso la nullità perché non vi è stata alterazione del fatto contestato e le prerogative difensive non sono state lese.

  • cod.pen., art. 62-bis

    Riguarda le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione negativa (gravità del fatto, presenza di numerosi precedenti) e dunque corretta la negazione delle attenuanti.

  • cod.pen., artt. 157, 159, 160, 161

    artt. 157, 159, 160 e 161 cod.pen.

    Norme sulla prescrizione: per le contravvenzioni termine base di quattro anni (art.157) aumentabile di un quarto per atti interruttivi (artt.160-161) arrivando a cinque anni; la Corte ha verificato che la sentenza di secondo grado è stata pronunciata prima dello spirare del termine prescrizionale.

Massime di principio

  • La sola positività a test tossicologici può concorrere a provare lo stato di alterazione se supportata da elementi oggettivi (ritrovamento della sostanza, condotta pericolosa, incidente con feriti).
  • Le censure generiche alla motivazione non sono sufficienti in Cassazione: occorre indicare vizi specifici di diritto o di fatto e spiegare in che modo la motivazione sia illogica o carente.
  • La riqualificazione giuridica del fatto in sede giudiziale è lecita quando non muta gli elementi fattuali essenziali e non pregiudica le esigenze difensive; in tal caso non configura vizio di nullità.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche richiede una motivazione concreta; tuttavia la richiamata gravità del fatto e precedenti penali possono giustificare il diniego se adeguatamente esposte.
  • La prescrizione va valutata rispetto alla data della pronuncia impugnata: se il termine non è decorso alla data della sentenza impugnata, la doglianza sulla prescrizione è infondata.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è determinante collegare le censure a specifici profili di illegittimità; argomentazioni di fatto prive di precisione probabilmente saranno dichiarate inammissibili.

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