Cassazione Penale, Sentenza n. 08793/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per: 1) guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti (art.187, commi 1 e 1-bis d.lgs. 30/04/1992 n.285) con aggravante per aver cagionato incidente con feriti; 2) reato connesso agli stupefacenti (art.73 d.lgs. 6/9/2011 n.159) e violazione di misure di prevenzione/sorveglianza (qualificando alternativamente ai sensi dell'art.75 d.lgs. n.159). Motivi di ricorso: (i) censura della motivazione sul punto tossicologico perché non chiarirebbe il momento delle analisi rispetto alla guida, non descriverebbe elementi sintomatici di alterazione e si baserebbe solo sul dato quantitativo; (ii) vizio di correlazione tra accusa e sentenza per presunta riqualificazione del fatto (artt.73/75 d.lgs. n.159) che cambierebbe il paradigma fattuale e lesivere difensive; (iii) mancata concessione delle attenuanti generiche in violazione dell'art.62-bis cod.pen., per assenza di adeguata valutazione dei precedenti e degli elementi favorevoli; (iv) intervenuta prescrizione dei reati (contestati il 01/08/2017) in base agli artt.157,159,160,161 cod.pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria (che aveva a sua volta confermato la sentenza del Tribunale di Palmi). Motivazioni principali: la valutazione probatoria di primo e secondo grado è risultata logica e congrua; la positività alle analisi tossicologiche (cannabinoidi) unita al ritrovamento di canapa indiana nel veicolo e all'evidenza oggettiva dell'incidente e della condotta spericolata (tentativo di sottrarsi al controllo) costituivano prova sufficiente dello stato di alterazione e della responsabilità; la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art.75 d.lgs. n.159 è stata ritenuta legittima in quanto non ha alterato gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto e non ha pregiudicato le prerogative difensive; la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata richiamando la gravità dell'incidente e i numerosi precedenti dell'imputato; la prescrizione non era maturata al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado (14/04/2022), che è anteriore al termine prescrizionale computato (01/08/2022). Esito pratico: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, commi 1 e 1-bis
art.187, commi 1 e 1 -bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La Corte ha ritenuto che la positività alle analisi tossicologiche per cannabinoidi, unita al ritrovamento della sostanza nel veicolo e alla condotta oggettiva (manovra spericolata e incidente con feriti), costituiscano prova sufficiente dello stato di alterazione alla guida; non ha accolto la doglianza sulla mancata specificazione temporale delle analisi o della descrizione sintomatica quando la ricostruzione complessiva risulta univoca.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 73
art. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Riguarda i delitti in materia di stupefacenti; la presenza di canapa indiana nel veicolo e gli accertamenti tossicologici hanno sostenuto la condanna anche sotto il profilo della normativa sugli stupefacenti.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75
La Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art.75 (violazione di obblighi inerenti misure di prevenzione/sorveglianza), ritenendo che non vi sia mutazione del fatto contestato quando gli elementi fattuali rimangono gli stessi.
cod.proc.pen., art. 546, comma 1, lett. e)
art. 546, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di specifici argomenti di diritto e fatto.
cod.proc.pen., artt. 521 e 522
artt. 521 e 522 cod.proc.pen.
Richiamati in relazione alla presunta nullità per difetto di correlazione fra accusa e sentenza; la Corte ha escluso la nullità perché non vi è stata alterazione del fatto contestato e le prerogative difensive non sono state lese.
Riguarda le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione negativa (gravità del fatto, presenza di numerosi precedenti) e dunque corretta la negazione delle attenuanti.
cod.pen., artt. 157, 159, 160, 161
artt. 157, 159, 160 e 161 cod.pen.
Norme sulla prescrizione: per le contravvenzioni termine base di quattro anni (art.157) aumentabile di un quarto per atti interruttivi (artt.160-161) arrivando a cinque anni; la Corte ha verificato che la sentenza di secondo grado è stata pronunciata prima dello spirare del termine prescrizionale.
Massime di principio
- La sola positività a test tossicologici può concorrere a provare lo stato di alterazione se supportata da elementi oggettivi (ritrovamento della sostanza, condotta pericolosa, incidente con feriti).
- Le censure generiche alla motivazione non sono sufficienti in Cassazione: occorre indicare vizi specifici di diritto o di fatto e spiegare in che modo la motivazione sia illogica o carente.
- La riqualificazione giuridica del fatto in sede giudiziale è lecita quando non muta gli elementi fattuali essenziali e non pregiudica le esigenze difensive; in tal caso non configura vizio di nullità.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche richiede una motivazione concreta; tuttavia la richiamata gravità del fatto e precedenti penali possono giustificare il diniego se adeguatamente esposte.
- La prescrizione va valutata rispetto alla data della pronuncia impugnata: se il termine non è decorso alla data della sentenza impugnata, la doglianza sulla prescrizione è infondata.
- In sede di impugnazione in Cassazione è determinante collegare le censure a specifici profili di illegittimità; argomentazioni di fatto prive di precisione probabilmente saranno dichiarate inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08779/2026 del 06/03/2026
- Sentenza penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08780/2026 del 06/03/2026
- Sentenza penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08781/2026 del 06/03/2026
- Sentenza penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08782/2026 del 06/03/2026
- Sentenza penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08783/2026 del 06/03/2026
- Sentenza penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08784/2026 del 06/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →