Cassazione Penale, Sentenza n. 08779/2026 del 06/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Trieste che li aveva in parte assolti (capo A) ma ritenuti responsabili del reato previsto dagli artt. 56, 110, 515 c.p. (tentata frode in commercio) per aver pubblicizzato e messo in vendita prodotti a base di canapa presentandoli come coltivati e lavorati dall'azienda con metodi biologici e piena tracciabilità. I motivi di cassazione contestano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunto travisamento delle risultanze probatorie e per aver ritenuto ingannevole la pubblicità (si contestano la lettura di espressioni come "produciamo" vs "coltiviamo", l'asserita inversione dell'onere della prova e l'omissione di documenti probatori quali nota ADM e fatture); (2) omissione di pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure sollevate impongano una rivalutazione del materiale probatorio, il che è vietato in sede di legittimità; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta effettiva e non manifestamente illogica. La Cassazione ha inoltre escluso che vi sia stata inversione dell'onere della prova, confermando il principio della "vicinanza della prova" che impone all'imputato, se deduce circostanze di fatto a proprio favore, di allegare elementi concreti. Quanto alla mancata pronuncia espressa sulla particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), la Corte ha ritenuto che il rigetto risulti implicitamente dalla motivazione che valorizzava la gravità della condotta e la potenziale pericolosità per i consumatori. Infine, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 219/2006, art. 147, co. 4-ter
Norma richiamata nel capo A) della contestazione di primo grado; la Corte d'appello aveva assolto i ricorrenti per quel capo perché il fatto non sussisteva
Codice Penale, artt. 56, 110, 515
Art. 515 c.p. (frode in commercio) è stato ritenuto integrato in forma tentata: la Corte territoriale ha valutato che la presentazione pubblicitaria e le immagini avevano capacità ingannatoria rispetto all'origine e ai metodi di produzione dei prodotti
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) e e)
Norma processuale invocata dai ricorrenti per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione; la Cassazione ha limitato il proprio sindacato ai vizi di motivazione manifesti e non a una rivalutazione del merito probatorio
Codice di procedura penale, art. 192
Richiamato nella doglianza relativa alla valutazione della prova; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie
Codice penale, art. 131-bis
Richiesta dai ricorrenti per la causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ritenuto che la struttura motivazionale della sentenza di merito implicitamente escluda l'applicabilità dell'istituto in ragione della gravità attribuita al fatto
d.lgs. 206/2005, art. 21 (Codice del Consumo)
Richiamato per il principio che una presentazione complessiva ingannevole (anche per il metodo di fabbricazione) è vietata; la Corte territoriale ha valutato l'insieme delle affermazioni e delle immagini ai fini della capacità decettiva
Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, art. 2
Citato quale principio deontologico che impone di evitare dichiarazioni idonee a indurre in errore i consumatori; utilizzato dalla Cassazione per confermare la nozione di messaggio pubblicitario ingannevole
Codice di procedura penale, art. 533
Riferimento nella discussione sull'onere della prova: la Cassazione ha escluso violazione dell'art. 533, osservando che non è stata imposta agli imputati la prova della propria innocenza ma è richiesto un onere di allegazione
Codice di procedura penale, art. 619
Citato in relazione al potere della Corte di cassazione di supplire omissioni di tipo giuridico quando l'omessa motivazione non arrechi pregiudizio
Legge n. 103/2017, art. 1, comma 64
Autorizza la Corte a incrementare la sanzione pecuniaria oltre il massimo in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Codice di procedura penale, art. 616
Richiamato nel contesto della sanzione pecuniaria accessoria; la Corte ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 1, comma 64 L. 103/2017 per aumentare la sanzione in via equitativa
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una riconsiderazione complessiva del materiale probatorio: le doglianze che propongono una diversa valutazione delle stesse emergenze istruttorie sono, di regola, inammissibili
- La motivazione della sentenza di merito è sindacabile in sede di legittimità solo se manca, è manifestamente illogica, contraddittoria o incompatibile in modo radicale con atti processuali specificamente indicati e integralmente prodotti
- Se il difensore deduce fatti a discarico occorre allegare e trascrivere integralmente i documenti e gli atti decisivi (es. interrogatori, note amministrative, fatture): la mancata allegazione può rendere inammissibili le censure per travisamento o omissione
- Nella valutazione della prova indiziaria e della pubblicità ingannevole il giudice valuta il messaggio nel suo complesso (testo e immagini) e la sua potenziale capacità di ingenerare convinzioni nel consumatore medio; la distinzione semantica fine tra termini (es. "produrre" vs "coltivare") non è di per sé decisiva
- La regola della "vicinanza della prova" comporta che, se l'imputato solleva fatti esimenti o circostanze favorevoli, egli è tenuto ad allegare elementi concreti a sostegno; ciò non significa un onere probatorio di risultato, ma un onere di allegazione
- La mancata pronuncia espressa su una richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non comporta automaticamente l'annullamento se dalla motivazione emerge implicitamente il rigetto (ad esempio perché la sentenza valorizza elementi che manifestano gravità non compatibile con la particolare tenuità)
- In tema di pubblicità commerciale, le normative civili e deontologiche (Codice del Consumo, Codice di autodisciplina) possono essere richiamate in sede penale per valutare la capacità ingannevole di messaggi pubblicitari
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