Cassazione Penale, Sentenza n. 08780/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma, da parte della Corte d'Appello, della confisca e distruzione della merce sequestrata (giocattoli con marchio CE), nonostante l'assoluzione con formula "perché il fatto non costituisce reato". La difesa ha sollevato tre motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per errata applicazione dell'art. 240 c.p. e mancanza dei presupposti oggettivi per la confisca, sostenendo che i beni non sono illeciti per natura e risultano accompagnati da certificazioni CE valide; (2) violazione dell'art. 1 Protocollo 1 CEDU per compressione ingiustificata del diritto di proprietà e violazione del principio di affidamento legittimo perché i prodotti erano certificati da organismi notificati; (3) violazione delle norme tecniche sulla marcatura CE e vizio di motivazione, deducendo che le difformità grafiche non giustificano l'assimilazione a contraffazione e non legittimano la confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi volti a contrastare la confisca, confermando che la Corte d'Appello ha correttamente valorizzato la perizia tecnica che ha accertato l'alterazione/contraffazione del marchio CE su gran parte dei campioni, rendendo irrilevante la documentazione di conformità prodotta dal produttore. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la detenzione di prodotti privi di marcatura CE o con marcatura contraffatta integra il reato di frode in commercio (anche tentata) e giustifica la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p. Inoltre la sentenza d'assoluzione non è stata impugnata dall'imputato per ottenere una formula più favorevole, per cui l'accertamento della fattispecie è divenuto irrevocabile. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 e 515 c.p.
Norme relative al capo di imputazione per cui l'imputato è stato assolto in primo grado; nel testo servono a identificare il reato contestato ma non sono state oggetto di diretta interpretazione estensiva dalla Cassazione nella motivazione sul punto specifico della confisca
art. 240 c.p.
La Corte interpreta l'art. 240, comma 2, come norma che impone la confisca obbligatoria delle cose intrinsecamente illecite, includendo i prodotti industriali contraffatti o con marcatura CE alterata; pertanto la confisca può essere disposta anche senza condanna quando ricorra la natura illecita del bene
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa per criticare la motivazione della Corte d'Appello; la Cassazione non ha ritenuto sussistere il vizio denunciato, avendo la Corte d'Appello adeguatamente motivato la legittimità della confisca in relazione alla perizia
art. 1 Protocollo 1 CEDU
La difesa invocava violazione del diritto di proprietà e del principio dell'affidamento legittimo; la Cassazione ha ritenuto la compressione giustificata dalla natura illecita dei beni (contraffazione/alterazione del marchio CE) e dalla normativa interna che consente la confisca obbligatoria
d. lgs. 54/2011
Normativa nazionale che disciplina la marcatura CE e gli organismi notificati; la presenza di certificazioni rilasciate da organismi notificati non esclude la possibilità di accertare la falsità o l'alterazione della marcatura tramite perizia tecnica
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla formula assolutoria del Tribunale (assenza di prova dell'elemento soggettivo); la Corte ha evidenziato che l'assoluzione in quella formula non è stata impugnata per ottenere la formula "perché il fatto non sussiste", pertanto l'accertamento è rimasto irrevocabile
artt. 652 e 653 cod. proc. pen.
Citati per spiegare l'interesse del condannato/assolto a ottenere una formula più favorevole; l'effetto pratico è che la mancata impugnazione di una sentenza assolutoria con formula meno favorevole rende l'accertamento definitivo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, a una sanzione pecuniaria; applicata nel caso per fissare la sanzione di euro 3.000
Massime di principio
- La confisca ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p. può essere ordinata anche in assenza di condanna quando i beni sono «intrinsecamente illeciti», e la loro natura illecita può essere dimostrata da perizie tecniche che accertino contraffazione o alterazione (es. marchio CE falsificato).
- La presenza di certificazioni di conformità o della marcatura CE non è assolutamente determinante se una perizia tecnica dimostra che la marcatura o le certificazioni sono false o i prodotti non conformi; la documentazione può perdere efficacia probatoria in presenza di elementi contrari concreti.
- L'assoluzione con formula "perché il fatto non costituisce reato" è suscettibile di impugnazione dall'imputato per ottenere la formula più favorevole "perché il fatto non sussiste"; se l'imputato non impugna, l'accertamento diventa irrevocabile e può limitarne le contestazioni future.
- Le doglianze basate su violazioni del diritto di proprietà (art. 1 Prot. 1 CEDU) richiedono dimostrare la sproporzione della misura e l'effettiva buona fede e affidamento legittimo del proprietario; la sola esistenza di certificazioni non basta senza elementi tecnici che ne confermino la validità.
- In caso di ricorsi manifestamente infondati o proposti con colpa, la parte che propone il ricorso può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di sanzioni prima di proporre impugnazioni temerarie.
- Per difendersi efficacemente contro la confisca di prodotti tecnici, è fondamentale produrre perizia tecnica contraria o documentazione probatoria di pari livello che dimostri conformità reale e autenticità delle certificazioni e del marchio CE.
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