Cassazione Penale, Sentenza n. 08783/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su plurime censure: (1) violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. per qualificazione come accertamenti ripetibili degli accertamenti tecnici disposti dal P.M., con conseguente lesione del diritto di difesa per mancato avviso alle parti e impossibilità di nominare consulente di parte; (2) violazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen. per presunto deposito alla Procura di documentazione solo parziale e trattenuta atti presso la polizia giudiziaria; (3) vizi di motivazione e travisamento probatorio in ordine alla responsabilità penale ex art. 260 d.lgs. 152/2006 (oggi art. 452-quaterdecies c.p.), riguardo a natura (rifiuto vs ammendante compostato), qualità e quantità dei fanghi (CER 190805), provenienza dei conferimenti, uso di intermediari non autorizzati e assenza del dolo specifico; (4) contestazione della qualificazione del materiale trovato nella scarpata come rifiuto; (5) richiesta di qualificazione della condotta come contravventiva ex art. 256 d.lgs. 152/2006; (6) censura sulla misura della pena e sul mancato riconoscimento di circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Polimeni. Ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che gli accertamenti disposti dal P.M. non avevano carattere irripetibile e quindi non sussisteva violazione dell'art. 360; ha escluso violazioni dell'art. 415-bis per carenza di specificità nella doglianza e perché la documentazione sequestrata era stata comunque resa disponibile ai difensori; ha qualificato come inammissibili le censure che impugnavano questioni di merito non sindacabili in Cassazione (valutazioni probatorie sulla natura e qualità del materiale, quantità e responsabilità organizzativa), ribadendo la solidità della motivazione delle decisioni di merito che avevano accertato elementi oggettivi e psicologici del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti nonché l'idoneità del materiale rinvenuto nella scarpata a essere considerato rifiuto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (euro 3.686,00 per ciascuna), oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale l'accertamento tecnico irripetibile è solo quello che, 'ex ante' e sulla base di ragionevole prevedibilità, possa alterare la cosa, il luogo o la persona; nel caso di specie gli accertamenti erano prevalentemente documentali e privi del carattere di irrepetibilità, quindi non era necessario applicare le garanzie dell'art. 360.
art. 359 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che disciplina gli incarichi ai consulenti tecnici d'ufficio per accertamenti ripetibili; la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione degli incarichi come 359 quando gli accertamenti erano documentali o non alterativi.
art. 415-bis cod. proc. pen.
La norma sugli obblighi di deposito degli atti a disposizione per le parti è stata applicata richiedendo specificità nella censura: la Corte ha ritenuto che, non essendo indicati i documenti mancanti né il loro effetto sull'esito del giudizio, non sussisteva violazione del diritto di difesa.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per delimitare il sindacato di legittimità: la Corte ha escluso che potesse essere riesaminata in cassazione la valutazione di merito sui fatti e sulle prove (vietato il sindacato sui fatti).
art. 260 d.lgs. 152/2006 (oggi art. 452-quaterdecies c.p.)
Norma contestata a livello di merito: la Corte ha ritenuto che dagli accertamenti emergessero gli elementi costitutivi del reato (gestione illecita e organizzata di rifiuti, continuità/pluralità di operazioni, violazione delle prescrizioni e uso di fanghi non idonei), e ha confermato la qualificazione penale adottata in sede di merito.
art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006
Richiamata nella definizione giuridica di 'rifiuto'; la Corte ha ritenuto che il materiale rinvenuto, per composizione, alterazioni e presenza di componenti estranei, rientrasse nella nozione di rifiuto e non fosse utilizzabile come ammendante autorizzato.
D.M. 5/2/1998, art. 8, comma 5
Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta
La Corte ha richiamato questo obbligo per sostenere che il gestore/azienda aveva il dovere di verifiche più approfondite sui fanghi conferiti, non potendosi limitare a documentazione formale quando dalla provenienza risultava possibile una contaminazione non ammessa.
D.lgs. 29/4/2010, n. 75 (allegato 2) - definizione di 'ammendante compostato misto'
prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU, proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi i liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde
La Corte ha usato la definizione normativa per distinguere i fanghi ammessi alla produzione di compost di qualità da quelli non assimilabili (es. fanghi con origine industriale), ritenendo che la provenienza e la composizione rilevate rendessero incompatibile l'impiego come ammendante autorizzato.
art. 256 d.lgs. 152/2006
Norma sulle ipotesi di discarica non autorizzata (contravvenzione); la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di riclassificazione della condotta come semplice contravvenzione, ritenendo invece dimostrata l'organizzazione e la continuità delle operazioni necessarie per la fattispecie più grave.
art. 133 cod. pen.
Richiamato relativamente ai poteri del giudice nel bilanciamento delle circostanze; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle circostanze di merito e non ha rilevato errori nella determinazione della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, ferma la valutazione che non si è proceduto per colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale 13/6/2000, n. 186
Richiamata per i principi relativi all'onere delle spese in caso di ricorso inammissibile e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Le censure sulla mancata osservanza di garanzie procedurali (art. 360 e 415-bis c.p.p.) richiedono specificità: va indicato quali atti o parti processuali siano mancanti, e dimostrato il pregiudizio concreto sull'esito del giudizio; meri rilievi generici sono inammissibili.
- Per qualificare un accertamento come 'irripetibile' occorre dimostrare, 'ex ante', la prevedibile alterazione della cosa, del luogo o della persona; accertamenti prevalentemente documentali o non alterativi non rientrano in tale tipologia.
- La contestazione della valutazione delle prove (natura del materiale, quantitativi, responsabilità organizzativa) appartiene al merito e non può essere riesaminata in Cassazione se non sussistono vizi logico-giuridici manifesti nella motivazione dei giudici di merito.
- La distinzione fra rifiuto e prodotto recuperato/ammendante si fonda su elementi fattuali e tecnici (provenienza, composizione, stabilizzazione termica, contaminazioni): in assenza di elementi probatori contrari, la prova della qualità del prodotto grava su chi la invoca.
- Per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti è necessaria la dimostrazione di pluralità di operazioni, continuità organizzativa e finalità di profitto; la semplice occasionalità o violazione formale delle autorizzazioni può non essere sufficiente.
- Nel censurare la mancata acquisizione o deposito di atti, il difensore deve documentare quali atti mancavano e perché il loro esame avrebbe potuto modificare l'esito del giudizio; altrimenti la doglianza è priva di pregio.
- Le doglianze sulla misura della pena richiedono un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito (valutazione delle aggravanti/attenuanti): critiche generiche sull'eccesso della pena sono inadeguate.
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