Cassazione Penale, Sentenza n. 08784/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione e erronea applicazione dell'art. 1161 cod. nav. e per mera apparente contraddittorietà della motivazione. La ricorrente deduce che il Tribunale, avendo assolto dal delitto di invasione di terreni (artt. 633-639-bis cod. pen.) in ragione dell'esistenza di una convenzione valida per la gestione dei servizi di balneazione, non avrebbe potuto riconoscere la contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. sulla stessa area. In sostanza, sostiene che la legittimità dell'accesso e della convenzione escluderebbe in radice l'illegittima occupazione. Inoltre censura che la sentenza avrebbe ritenuto irrilevanti le dichiarazioni del teste difensivo Enrico Barone senza motivazione adeguata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la colpevolezza della ricorrente per la contravvenzione ex art. 1161 cod. nav. in relazione all'occupazione del demanio marittimo mediante la collocazione continuativa e commerciale di 72 ombrelloni su 5 file, accertamento pacifico e non impugnato (rilievi della Capitaneria di porto). Ha mantenuto l'assoluzione dal delitto ex art. 633 cod. pen. ritenendo che la regolare stipula di una convenzione con il Comune esclude l'illecita invasione penale, pur non escludendo la responsabilità amministrativa/contravvenzionale per occupazione del demanio quando la convenzione o i suoi limiti vengono violati. Ha giudicato non decisiva la deposizione del teste difensivo, osservando che il ricorso non ha specificato quale fosse il contenuto delle dichiarazioni e la loro incidenza sull'esito. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.), previa considerazione della sentenza Corte Cost. n.186/2000 sull'assenza di dolo nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La collocazione sull'arenile di strutture balneari, come ombrelloni e lettini posti in modo continuativo e con natura commerciale/noleggio giornaliero, integra la contravvenzione per occupazione del demanio marittimo; tale condotta è distinta dall'uso occasionale della spiaggia libera.
Il delitto di invasione di terreni richiede l'introduzione arbitraria e per un congruo lasso di tempo in terreni o edifici altrui con la finalità di occuparli e trarne profitto. La regolare stipula di una convenzione per gestione/servizi può escludere la configurabilità del reato penale di invasione, non necessariamente però quella della contravvenzione sul demanio.
convenzione con il Comune di Terracina (art. 4)
"ferma restando la destinazione ad uso libero e gratuito del tratto arenile oggetto della presente convenzione, è vietato il posizionamento delle attrezzature balneari"
La convenzione, pur affidando la gestione di servizi, conteneva un divieto espresso di posizionamento di attrezzature balneari sulla spiaggia libera; la violazione di tale clausola costituisce elemento probatorio rilevante per la configurazione della contravvenzione di occupazione del demanio marittimo.
In caso di inammissibilità del ricorso puo' essere disposto il pagamento delle spese e l'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando equitativamente la somma in euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
La Corte di Cassazione ha richiamato la sentenza costituzionale per valutare l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; ha rilevato che non vi sono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa, pur applicando la sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen.
Giurisprudenza di legittimità citata (esempi: Sez. 3, n. 4855/2006 Pazzaglia; Sez. 3, n. 30666/2018 Sorreca; Sez. 2, n. 31540/2017 Pisano)
Costante giurisprudenza afferma che la collocazione continuativa e commerciale di attrezzature sull'arenile è assimilabile a stabilimento e integra la fattispecie prevista per l'occupazione del demanio marittimo; inoltre esiste la possibilità di concorso tra fattispecie penalmente distinte con esiti divergenti.
Massime di principio
- L'assoluzione per il delitto di invasione di terreni (art. 633 c.p.) non esclude automaticamente la responsabilità per occupazione del demanio marittimo (art. 1161 cod. nav.): le due fattispecie tutelano interessi diversi e possono concorrere.
- Una convenzione o concessione con il Comune non autorizza, di per sé, qualsiasi comportamento: se la convenzione contiene divieti specifici (es. divieto di posizionare attrezzature) la loro violazione può integrare la contravvenzione di occupazione del demanio.
- Accertamenti oggettivi e non contestati (es. sopralluoghi della Capitaneria) hanno forte valore probatorio e sono difficili da superare in sede di ricorso; il ricorrente deve contestare nel dettaglio tali risultanze per impugnare efficacemente la decisione.
- Per contestare la valutazione della prova testimoniale in Cassazione è necessario indicare concretamente il contenuto delle dichiarazioni e la loro incidenza sull'esito; affermazioni generiche di 'mancata valutazione' sono inammissibili.
- La continuità e la natura commerciale dell'uso dell'arenile (ombrelloni, lettini disposti come stabilimento) sono elementi decisivi per configurare l'illecito di occupazione del demanio marittimo.
- Nei ricorsi per cassazione è essenziale dimostrare specifici vizi di diritto o di motivazione; la semplice percepita contraddittorietà tra esiti diversi richiede che venga provata una reale incompatibilità logica o giuridica tra le statuizioni.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può ordinare spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la giurisprudenza costituzionale può influenzare la valutazione della colpa ma non automaticamente esclude l'applicazione delle sanzioni.
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