Cassazione Penale, Sentenza n. 08781/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mucci impugna la sentenza d'appello che, riformando la decisione del Tribunale di Pistoia che lo aveva dichiarato non punibile ex art. 131-bis c.p., lo ha condannato a un anno per il reato previsto dagli artt. 2 e 7, comma 2, del d.l. 4/2019 conv. L. 26/2019. Il ricorso in Cassazione si articola in quattro motivi: 1) vizio per ammissibilità dell'appello del pubblico ministero (contestazione della lett. dell'art. 593, secondo comma, c.p.p. e del divieto di impugnazione della pubblica accusa contro sentenze di proscioglimento ai sensi dell'art. 550, commi 1 e 2 c.p.p.); 2) errata esclusione della applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (sostegno che il ricorrente non rientrava nelle ipotesi di delinquente abituale, professionale o per tendenza né di plurimi reati della stessa indole); 3) insufficiente motivazione sulla mancanza dell'elemento soggettivo del dolo specifico necessario per la fattispecie degli artt. 2 e 7, comma 2, del d.l. 4/2019; 4) omessa/insufficiente motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché proposto oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. La sentenza d'appello era stata resa in camera di consiglio senza partecipazione (ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020) il 4 luglio 2025 e comunicata al difensore e al Procuratore Generale il 4 luglio 2025 e all'imputato il 9 luglio 2025; il ricorso è stato notificato l'8 settembre 2025, oltre il termine (scaduto il 24 luglio 2025). La Corte ha altresì precisato che, trattandosi di decisione emessa in udienza camerale non partecipata, non si applica l'art. 585, comma 1-bis (che prevede l'aumento di termini per il difensore assente). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma equitativamente fissata in euro 3.000.
Norme richiamate
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività: la Cassazione ha applicato questa disposizione in presenza del mancato rispetto del termine per proporre ricorso.
comma 1, lett. a) e comma 1-bis
La Corte ha ritenuto che il termine di 15 giorni per proporre ricorso ai sensi della lett. a) trova applicazione e che l'ipotesi di aumento dei termini prevista dal comma 1-bis (per il difensore assente) non è applicabile alle sentenze emesse in udienza camerale non partecipata.
Prevede le statuizioni conseguenti all'inammissibilità: la condanna alle spese e la possibilità di pronunciare una sanzione pecuniaria. La Corte ha applicato tale norma imponendo il pagamento della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Richiamata nel primo motivo del ricorso come argomento contro l'ammissibilità dell'appello del pubblico ministero; la questione non è stata risolta nel merito a causa dell'inammissibilità per tardività del ricorso.
Riguarda le sentenze di proscioglimento; il ricorrente sosteneva che la pubblica accusa non potesse appellare tali sentenze, ma la Cassazione non ha valutato nel merito tale questione a causa della tardività del ricorso.
Norma sulle cause di non punibilità (recidiva specifica): il ricorrente aveva dedotto l'applicabilità per la propria posizione (assenza di caratteristiche quali abitualità, professionalità o tendenza). La Cassazione non ha esaminato la questione sostanziale per via dell'inammissibilità formale del ricorso.
Indicano la fattispecie di reato oggetto del processo; la controversia sulla presenza del dolo specifico e sulla configurabilità del reato è stata sollevata ma non decisa dalla Cassazione per motivi di inammissibilità processuale.
d.l. 137/2020, conv. L. 176/2020
Regola le udienze camerali senza partecipazione delle parti; la Corte ha richiamato questa norma per motivare che la sentenza d'appello è stata resa in camera di consiglio non partecipata e per escludere l'applicabilità dell'art. 585, comma 1-bis.
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso in Cassazione sono perentori: il rispetto del termine di 15 giorni previsto dall'art. 585 c.p.p. è essenziale; il mancato rispetto comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Quando la sentenza è resa in camera di consiglio non partecipata (art. 23-bis d.l. 137/2020), non si applica automaticamente l'aumento dei termini previsto dall'art. 585, comma 1-bis, per il difensore assente; è fondamentale verificare la corretta applicabilità di tale estensione al caso concreto.
- Questioni di merito (es. ammissibilità dell'appello del pubblico ministero, applicabilità dell'art. 131-bis, sussistenza del dolo specifico, concessione di attenuanti) possono rimanere inespresse se il ricorso viene rigettato per vizi processuali formali; pertanto, la tempestività e correttezza formale dell'impugnazione sono prerequisiti per ottenere un esame di merito.
- In caso di inammissibilità per tardività, oltre alla perdita della possibilità di ottenere pronunce sul merito, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre pertanto valutare rischi economici prima di proporre ricorso tardivo.
- Per evitare l'inammissibilità è fondamentale conteggiare con precisione i termini a partire dalla data di comunicazione/ notificazione della sentenza e conservare prova delle date di comunicazione; in caso di decisioni in camera di consiglio non partecipata, verificare chi è stato notificato e quando.
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