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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16089/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e fallimentare e per bancarotta documentale in relazione alla gestione della società Azzurra s.r.l. (CAMPITIELLO era amministratore dal 29/03/2010 e liquidatore dal 10/05/2012). Il ricorrente deduceva plurime censure: carenza di prova della disponibilità dei beni e dei proventi delle dismissioni immobiliari antecedenti al suo insediamento; erronea imputazione di fatti anteriori all'assunzione delle cariche; travisamento della prova in relazione a partite contabili per Euro 3.700.000 e a somme per Euro 527.827; illegittima deduzione del dolo della bancarotta documentale per mera inferenza dalla presunta bancarotta patrimoniale; errata qualificazione del mancato deposito del bilancio iniziale di liquidazione come elemento di bancarotta documentale; carenza di motivazione sulle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso complessivamente fondati. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. Motivazioni principali: mancata prova che, al momento dell'assunzione delle cariche da parte del CAMPITIELLO, esistessero beni strumentali o liquidità derivanti da vendite immobiliari; apoditticità e manifesta illogicità delle deduzioni della Corte territoriale riguardo alla distrazione e alla "strana partita" di Euro 3.700.000; l'inferenza del dolo della bancarotta documentale non può reggere quando viene meno il presupposto probatorio relativo alla bancarotta distrattiva; il bilancio iniziale di liquidazione non rientra tra le scritture cui si riferisce l'art. 216 l.fall. ai fini della bancarotta documentale; la Corte ha altresì rilevato d'ufficio l'illegittimità della pena applicata in relazione alla disciplina della continuazione, prescrivendo che, in presenza di più fatti di bancarotta, vada applicata la continuazione fallimentare secondo l'orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 21039/2011). Infine la Corte ha rimandato la valutazione sulle attenuanti generiche e sulla sussistenza del dolo distrattivo alla Corte d'appello di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 216, primo comma, n.1 e n.2, legge fallimentare

    Definisce le scritture e i documenti rilevanti ai fini della bancarotta documentale e patrimoniale; la Corte ha precisato che il bilancio iniziale di liquidazione non rientra tra le scritture previste dall'art. 216 per l'integrazione della bancarotta documentale

  • art. 223, legge fallimentare

    Richiamato in relazione al regime sanzionatorio e alle fattispecie di bancarotta trattate; utilizzato dalla Corte d'Appello nella formulazione delle statuizioni, su cui la Cassazione ha rilevato carenze probatorie

  • art. 2492 c.c.

    Norma sul bilancio di liquidazione; il ricorrente sosteneva che fosse dovuto il solo bilancio finale e non quello iniziale, ma la Cassazione ha rilevato che, in ogni caso, il bilancio iniziale non costituisce scrittura contabile ai fini dell'art. 216 l.fall.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato in relazione alla responsabilità penale e al rapporto causale tra condotta e evento; utilizzato per valutare la correttezza dell'imputazione di fatti anteriori all'assunzione delle cariche

  • art. 81 c.p.

    Norma sulla continuazione degli illeciti penali; la Cassazione ha osservato che la Corte d'appello ha applicato la disciplina della continuazione (art. 81 c.p.) in luogo della continuazione fallimentare, contravvenendo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite

  • art. 606 c.p.p., primo comma, lett. b) ed e)

    Norma processuale relativa ai motivi di ricorso per cassazione; citata in rapporto alle censure di nullità, travisamento della prova e violazioni di legge mosse dal ricorrente

  • art. 62-bis, 132, 133 c.p.

    Richiamati in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche, sulla quale la Cassazione ha rilevato la mancata motivazione adeguata della Corte d'appello

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 2018

    Riferimento ai principi richiamati dalla Corte d'Appello in materia di pene accessorie e rilevanza costituzionale; menzionata nel percorso motivazionale della pronuncia di merito

  • Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)

    Principio interpretativo secondo cui, in presenza di più fatti di bancarotta, va applicata la continuazione fallimentare e non la continuazione comune; la Cassazione ha rilevato la violazione di tale principio nella sentenza impugnata

Massime di principio

  • La responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede la prova che, al momento di assunzione delle cariche, l'imprenditore avesse la disponibilità degli specifici beni o delle somme sottratte: senza questa prova la contestazione non regge.
  • Non è ammissibile desumere il dolo della bancarotta documentale per mera inferenza dalla presunta bancarotta patrimoniale, se la ricostruzione della distrazione patrimoniale è apodittica o priva di adeguata prova.
  • Il bilancio iniziale di liquidazione non rientra tra i libri e le scritture contabili richiamati dall'art. 216 l.fall. per configurare la bancarotta documentale; omissioni in bilanci rilevano, se del caso, in capo ad altre fattispecie (es. bancarotta impropria da reato societario).
  • La Corte di merito deve motivare compiutamente e logicamente le deduzioni che tramandano la responsabilità penale, evitando ragionamenti apodittici o vaghi che non consentono la ricostruzione del fatto elemento per elemento.
  • In presenza di più fatti di bancarotta occorre applicare la disciplina della continuazione fallimentare secondo l'orientamento delle Sezioni Unite; l'applicazione errata della continuazione comune può comportare l'illegittimità della pena.
  • Se viene contestata l'addebito di fatti anteriori all'insediamento in carica, il giudice deve fornire prova specifica del nesso temporale e della responsabilità individuale; l'assenza di tale prova è motivo di annullamento.

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