Parere n. 719/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di Bologna per l’annullamento del decreto n. K10/650809 del 15 dicembre 2020, notificato il 15 marzo 2021, di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del Ministero dell'interno n. K10/650809 del 15 dicembre 2020, notificato il 15 marzo 2021, recante diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, contestando il difetto di motivazione e sostenendo, mediante documentazione, la sussistenza di un reddito sufficiente. In via preliminare ha chiesto la rimessione in termini, deducendo di avere proposto il ricorso oltre il termine di 120 giorni perché, a causa dell'emergenza COVID-19, sarebbe rimasto in Bangladesh dal febbraio 2020 al 6 luglio 2022 e avrebbe avuto conoscenza del provvedimento soltanto al rientro in Italia. Ha prodotto certificazioni di vaccinazione e biglietti aerei.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso irricevibile, esaminando prioritariamente la richiesta di rimessione in termini. La richiesta è stata respinta perché non sono state dimostrate oggettive ragioni di incertezza giuridica né gravi impedimenti di fatto ai sensi dell'art. 37 c.p.a. La permanenza prolungata in Bangladesh, in assenza di prova contraria, non escludeva che fosse stata determinata da una libera scelta del ricorrente; la documentazione prodotta non dimostrava quindi un impedimento qualificato. La Sezione ha inoltre richiamato l'onere della prova gravante sulla parte ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.a. Ha rilevato che la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si era perfezionata con il deposito presso la casa comunale e l'invio della raccomandata il 16 marzo 2021. Tale data era successiva al periodo di sospensione dei termini previsto dall'art. 103, comma 1, del d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 37, comma 1, del d.l. n. 23/2020. Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 era pertanto ampiamente decorso quando il ricorso è stato presentato il 15 luglio 2022.
Osservazioni
Rimessione in termini ed errore scusabile
La rimessione in termini non è accoglibile perché il ricorrente non ha dimostrato la presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, come richiesto dall'art. 37 c.p.a.
Onere della prova
La documentazione relativa alle vaccinazioni e ai viaggi aerei non dimostra che la permanenza in Bangladesh costituisse un impedimento inevitabile alla proposizione del ricorso; ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.a., spettava al ricorrente provare i fatti posti a fondamento della richiesta.
Sospensione dei termini durante l'emergenza COVID-19
L'invocazione dell'emergenza COVID-19 quale causa di rimessione in termini è stata ritenuta non idonea anche perché il legislatore aveva già disciplinato espressamente la sospensione dei termini amministrativi per il periodo dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 mediante l'art. 103, comma 1, del d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 37, comma 1, del d.l. n. 23/2020.
Decorrenza del termine per il ricorso straordinario
La notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si è perfezionata il 16 marzo 2021, con il deposito della copia nella casa comunale e l'invio della raccomandata al destinatario. Il ricorso presentato il 15 luglio 2022 è stato quindi proposto oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario deve essere proposto entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto impugnato.
Il Giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
La rimessione in termini richiede la prova di un errore scusabile riconducibile a obiettive incertezze giuridiche o a gravi impedimenti fattuali; non è sufficiente una permanenza all'estero non dimostrata come necessaria o inevitabile.
Spetta alle parti l’onere di fornire elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
La parte che invoca un impedimento di fatto deve fornire gli elementi probatori disponibili idonei a dimostrarne la concreta sussistenza.
La notificazione si è perfezionata, nel caso esaminato, con il deposito della copia nella casa comunale e l'invio della lettera raccomandata al destinatario, in data 16 marzo 2021.
art. 103, comma 1, d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 37, comma 1, d.l. n. 23/2020
La sospensione dei termini prevista per l'emergenza COVID-19 ha operato dal 23 febbraio al 15 maggio 2020; non incide sulla decorrenza del termine relativa a una notifica perfezionatasi il 16 marzo 2021.
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992
È la disposizione in base alla quale era stata presentata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana; il merito del diniego non è stato esaminato per la tardività del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la rimessione in termini per errore scusabile richiede la dimostrazione di oggettive ragioni di incertezza giuridica o di un grave impedimento di fatto; la mera permanenza all'estero, anche durante un periodo emergenziale, non è sufficiente se non ne è provata la necessità e l'inevitabilità.
- La parte che invoca un impedimento di fatto ai fini della rimessione in termini deve provare, ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.a., le circostanze impeditive mediante gli elementi probatori nella propria disponibilità.
- Quando il legislatore ha previsto uno specifico periodo di sospensione dei termini per una situazione emergenziale, l'interessato non può utilizzare la rimessione in termini per ottenere una sospensione ulteriore e indeterminata fondata sulla medesima causa, in assenza dei presupposti dell'errore scusabile.
- Ai fini della tempestività del ricorso straordinario, il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione dell'atto perfezionatasi secondo le modalità dell'art. 140 c.p.c., anche quando il destinatario deduca di aver avuto conoscenza effettiva del provvedimento soltanto in un momento successivo.
Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un cittadino bangladese contro il Ministero dell'interno e la Prefettura di Bologna, per l'annullamento del diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato il 15 dicembre 2020. L'istanza di cittadinanza era stata presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Premesse e domanda del ricorrente
Il Ministero aveva respinto l'istanza per insufficienza del reddito dichiarato. Il ricorrente ha contestato il difetto di motivazione e ha prodotto documentazione diretta a dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente.
Il ricorso straordinario è stato presentato il 15 luglio 2022, oltre il termine ordinario di 120 giorni. In via preliminare, il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini, sostenendo di aver conosciuto il provvedimento soltanto dopo il rientro in Italia, avvenuto il 6 luglio 2022. Ha riferito di essere rimasto in Bangladesh dal febbraio 2020 a causa dell'emergenza COVID-19 e di aver dovuto completare una serie di vaccinazioni prima del viaggio, depositando certificazioni vaccinali e biglietti aerei.
Notificazione del provvedimento e termini
Il decreto di diniego era stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La notificazione si era perfezionata il 16 marzo 2021 mediante deposito della copia presso la casa comunale del Comune di Pianoro e invio della lettera raccomandata al destinatario, come attestato dal messo comunale.
Da tale data decorreva il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario, previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. Il ricorso del 15 luglio 2022 risultava quindi tardivo.
Rimessione in termini ed errore scusabile
La Sezione ha esaminato prioritariamente la richiesta di rimessione in termini e l'ha respinta. L'art. 37 c.p.a. consente la rimessione in termini per errore scusabile soltanto in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
La documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare un grave impedimento. In particolare, non era escluso che la lunga permanenza in Bangladesh fosse stata determinata da una libera scelta del ricorrente. Le vaccinazioni documentate e i biglietti aerei dimostravano alcuni fatti materiali, ma non provavano che il ricorrente fosse stato oggettivamente e inevitabilmente impossibilitato a proporre il ricorso nel termine.
Ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.a., spettava al ricorrente fornire gli elementi di prova disponibili sui fatti posti a fondamento della domanda di rimessione. Tale onere non è stato assolto.
Rilevanza della disciplina emergenziale COVID-19
La Sezione ha inoltre osservato che l'art. 103, comma 1, del d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 37, comma 1, del d.l. n. 23/2020, aveva previsto la sospensione dei termini pendenti o iniziati dopo il 23 febbraio 2020 per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.
La notificazione del decreto, perfezionatasi il 16 marzo 2021, era tuttavia successiva a tale periodo di sospensione. Pertanto, invocare genericamente l'emergenza COVID-19 per ottenere la rimessione in termini è stato ritenuto elusivo della disciplina legislativa, che aveva già individuato il periodo di sospensione applicabile.
Decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso irricevibile, senza esaminare nel merito le censure relative al reddito e alla motivazione del diniego di cittadinanza. La Sezione ha quindi espresso parere nel senso che il ricorso dovesse essere dichiarato irricevibile.
Sono state infine disposte, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, l'omissione delle generalità e l'oscuramento di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
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