Cassazione Civile, Sentenza n. 2065/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugna la sentenza d'appello che confermava l'ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 46, legge n. 298/1974; i motivi di ricorso sono tre: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 46 perché, a suo avviso, la normativa sui trasporti in conto proprio non richiede l'annotazione di un limite di portata nella licenza e la licenza del 2007 non avrebbe imposto un limite quantitativo di portata; (2) censura per omissione di considerazione che il veicolo era un mezzo d'opera con massa massima 40.000 kg autorizzato dalla carta di circolazione e quindi l'eccesso sarebbe regolato dall'art. 10 c.d.s.; (3) violazione del principio di specialità e del concorso apparente di norme tra art. 46 legge 298/1974 e art. 10 c.d.s., sostenendo che lo stesso fatto sarebbe sanzionato da disposizioni diverse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l'art. 46 sanziona chi viola "le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione" e la licenza indicava la "portata di kg 015300", quindi il trasporto di 25.380 kg di sabbia oltre la portata autorizzata integra l'illecito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva fatti nuovi e per la c.d. "doppia conforme" (la sentenza d'appello ha confermato le stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado). Il terzo motivo è stato respinto: non sussiste concorso apparente né principio di specialità fra art. 46 e art. 10 c.d.s., poiché le due norme tutelano interessi diversi (integrità della carreggiata vs sicurezza della circolazione) e descrivono fattispecie materialmente distinte. Di conseguenza la sanzione è stata confermata e il ricorso rigettato; nulla è disposto sulle spese di cassazione; è rilevato l'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 46, legge n. 298 del 1974
sanziona "chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli [...] violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione"
La Corte interpreta "limiti" come comprensivi dei limiti di peso massimo di carico (la "portata") indicati nella licenza: l'eccedenza rispetto alla portata autorizzata integra la fattispecie sanzionata dall'art. 46.
Norma rilevante per i limiti di massa e la circolazione dei mezzi (sicurezza della circolazione). La Corte ritiene che l'art. 10 e l'art. 46 disciplinino fatti distinti e tutelino interessi diversi, per cui non operano in concorso apparente né si applica il principio di specialità tra le due norme.
"quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale"
Il principio di specialità opera solo se le norme sanzionanti riguardano lo stesso fatto e gli stessi interessi; nel caso di specie la Corte ha escluso la specialità perché le fattispecie e gli interessi protetti sono diversi.
art. 360, cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Richiamato come base normativa delle censure mosse in cassazione (violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi). La Corte valuta i motivi ai sensi di tali disposizioni, ritenendo alcuni infondati o inammissibili.
art. 348-ter, cod. proc. civ. (doppia conforme)
Applicato per escludere la censura di omesso esame di fatti decisivi quando la sentenza d'appello ha confermato la decisione di primo grado sulle medesime ragioni di fatto; determina l'inammissibilità del secondo motivo.
Richiamato in relazione agli obblighi di indicazione dei motivi e dei punti di fatto e di diritto impugnati; la ricorrente non ha indicato come le ragioni di fatto fossero diverse tra primo grado e appello, aggravando l'inammissibilità della doglianza.
Norma richiamata in ordine all'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente (comma 1-quater): la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per tale versamento.
Massime di principio
- Se la licenza/autorizzazione di trasporto indica una "portata" o un limite di carico, l'eccesso rispetto a tale portata può costituire violazione dell'art. 46 legge 298/1974 anche se la carta di circolazione del veicolo indica limiti di massa maggiori.
- La "portata" (capacità di carico indicata nella licenza) è distinta dalla "massa" o "massa complessiva" indicata nella carta di circolazione: le relative norme sanzionatorie possono tutelare interessi diversi (integrità della strada vs sicurezza della circolazione) e quindi operare separatamente.
- Il principio di specialità e il concorso apparente di norme si applicano solo se lo stesso fatto storico integra pienamente il contenuto descrittivo di più fattispecie sanzionatorie e se tutelano lo stesso interesse: in presenza di obiettività giuridiche diverse, vanno esclusi.
- In cassazione non è possibile costruire nuovi fatti o dedurre questioni non trattate in grado di appello: le doglianze basate su fatti nuovi sono inammissibili.
- Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto (doppia conforme), le censure su fatti decisivi possono essere dichiarate inammissibili in cassazione.
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