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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2028/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti avevano proposto opposizione avverso la delibera sanzionatoria Consob n. 18886/2014 per carenze informative nel prospetto di aumento di capitale della Banca MPS. La Corte d'appello di Firenze aveva sospeso il giudizio per incidente di costituzionalità e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale. Dopo la decisione della Consulta la Corte d'appello dichiarò l'estinzione del processo per tardiva riassunzione (istanza del 23/05/2019 ritenuta oltre il termine perentorio), ritenendo che il termine fosse decorrso dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione della Consulta. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione in Cassazione, sostenendo che il termine per la riassunzione dovesse decorrere dalla comunicazione al giudice a quo da parte della cancelleria (art. 29 l. 87/1953 e principio Sez. U. n. 4394/1996) e che, per irregolarità nella fase incidentale (omessa pubblicazione/omessa trasmissione/omessa comunicazione), non potevano essere puniti con l'estinzione del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata si fosse discostata dal consolidato principio secondo cui, nel caso di sospensione necessaria per trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il dies a quo del termine per la riassunzione è la comunicazione della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione (ai sensi dell'art. 29 l. 87/1953 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, sent. n. 4394/1996). Ha sottolineato che le irregolarità procedimentali nell'incidente di costituzionalità (omessa pubblicazione o omessi adempimenti di cancelleria) non possono determinare in modo irreversibile la perdita della posizione processuale delle parti, con estinzione del processo, quando i ricorrenti abbiano legittimamente fatto affidamento sulla necessità della comunicazione. Di conseguenza la sentenza di merito è stata cassata e la causa rinviata al giudice a quo per nuovo esame secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF), art. 195

    Disciplina l'opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori Consob; qui è la norma che ha originato il procedimento di opposizione sospeso per inciso di costituzionalità

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF), art. 191

    Prevede le sanzioni applicate dalla Consob; la delibera sanzionatoria impugnata trae fondamento da questa norma

  • d.lgs. n. 72/2015, art. 5 comma 15

    Ha introdotto la discussione in udienza pubblica dell'opposizione ai provvedimenti sanzionatori, rilevante ai fini della ragion d'essere della prosecuzione del giudizio dopo la pronuncia della Consulta

  • legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 29

    Stabilisce l'obbligo della cancelleria della Corte costituzionale di trasmettere la decisione e restituire gli atti al giudice rimettente; la Corte ha ritenuto tale adempimento cruciale per la conoscenza "interna al processo" della cessazione della sospensione

  • codice di procedura civile, art. 297

    Disciplina i termini per la riassunzione del giudizio sospeso; il termine perentorio decorre dalla comunicazione di cancelleria secondo la giurisprudenza consolidata

  • codice di procedura civile, art. 307

    Prevè l'estinzione del processo per mancata prosecuzione; la Corte ha ritenuto che la declaratoria di estinzione non potesse basarsi su inerzia dei ricorrenti quando la comunicazione di cessazione della sospensione non era intervenuta

  • Costituzione, art. 111

    Richiama il principio di ragionevole durata del processo, invocato dalla Corte di Firenze; la Cassazione bilancia questo principio con il diritto di difesa e gli obblighi di comunicazione di cancelleria

  • Costituzione, art. 24

    Tutela il diritto di difesa; rilevante per valutare che la mancata comunicazione non possa ingiustamente pregiudicare la posizione delle parti

  • Cass. Sez. U. sent. n. 4394/1996

    Principio nomofilattico fondamentale: nel caso di sospensione per trasmissione alla Consulta il termine semestrale per la riassunzione decorre dalla comunicazione della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione e non dalla sola pubblicazione nella G.U.

  • Cass. n. 7580/2013

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte d'appello per questioni relative a sospensioni "anomale" e alla possibile decorrenza del termine dalla pubblicazione in G.U.; la Cassazione nel caso in esame distingue le fattispecie e conferma la prevalenza del principio della comunicazione di cancelleria nella sospensione necessaria

Massime di principio

  • Quando il processo è sospeso per trasmissione degli atti alla Corte costituzionale (sospensione necessaria), il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione fatta dalla cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione e non dalla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  • La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale costituisce pubblicità legale generale, ma non sostituisce la comunicazione "interna al processo" richiesta per la riassunzione: senza tale comunicazione le parti specificamente interessate potrebbero non avere conoscenza effettiva della cessazione della sospensione.
  • Irregolarità nell'iter dell'incidente di costituzionalità (omessa pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, mancata trasmissione o mancata comunicazione di cancelleria) non possono automaticamente giustificare l'estinzione del processo: la posizione processuale delle parti non deve essere irreversibilmente pregiudicata per inadempimenti della cancelleria.
  • Nei casi di "sospensione anomala" (quando la questione di costituzionalità riguarda altro procedimento) la decorrenza del termine può trovare diversa soluzione; è necessario valutare la natura della sospensione e gli adempimenti formalmente posti in essere.
  • Le corti devono bilanciare il principio di ragionevole durata del processo con il diritto di difesa: ciò giustifica controlli rigorosi sull'adempimento degli obblighi di cancelleria, ma non la sanzione drastica dell'estinzione quando la comunicazione non è avvenuta e la parte ha fatto affidamento legittimo su di essa.
  • In situazioni analoghe le parti che sospettino omissioni di cancelleria devono documentare tempestivamente le proprie istanze e, se possibile, chiedere formalmente comunicazioni o solleciti, ma l'assenza di comunicazione non deve essere automaticamente imputata come loro inerzia.

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