Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2029/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Veritas impugnava in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (n. 683/2021) che aveva accolto le impugnazioni di Sorima s.r.l. e Impreport C.L.P. contro avvisi di pagamento emessi da Veritas relativi a TARES/TARI per gli anni 2013-2016 riferiti ad aree del Porto di Chioggia locati da ASPO. Veritas deduceva: 1) gli avvisi non sarebbero atti impositivi autonomamente impugnabili (violazione art. 19 d.lgs. 546/1992); 2) vizio di motivazione della decisione di merito (artt. 36, 61 d.lgs. 546/1992, art. 132 c.p.c., art.118 disp. att. c.p.c.); 3) gli avvisi sarebbero comunque sufficientemente motivati e non soggetti agli obblighi di motivazione degli atti provvedimentali (richiamo a legge n.241/1990, art.7 L.212/2000 e art.1 comma 162 L.296/2006). In cassazione Veritas proponeva quattro motivi tra cui violazioni di norme processuali e di contenuto/motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che gli avvisi di pagamento relativi a tariffe per la gestione rifiuti, anche se non espressamente elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/1992, possono essere impugnati quando comunichino una pretesa tributaria chiaramente determinata. Ha altresì confermato che tali atti, avendo natura pubblicistica/impositiva, sono soggetti agli obblighi di motivazione secondo l'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000; nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale aveva correttamente ritenuto gli avvisi gravemente carenti perché non consentivano di comprendere come fosse stato determinato il quantum richiesto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti controricorrenti, liquidando i compensi (Sorima: euro 6.000,00 + euro 200,00 esborsi + rimborso forfettario 15%; Impreport: euro 5.500,00 + euro 200,00 esborsi + rimborso forfettario 15%) e ha dato atto degli ulteriori oneri contributivi previsti dall'art.13 d.P.R. n.115/2002 s.m.i.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 19

    L'elencazione degli atti impugnabili ha natura tassativa ma va interpretata in maniera estensiva: anche atti non espressamente ricompresi possono essere impugnati se comunicano una pretesa tributaria chiara e motivata.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 36 e 61

    Richiamati nella doglianza relativa a presunta nullità e vizi motivazionali della decisione di merito; la Corte ha esaminato e ritenuto non sussistente la nullità della sentenza per motivazione apparente, attesa la compiutezza della motivazione della CTR.

  • codice di procedura civile - art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Norme invocate come mezzi di cassazione per violazione di legge (n.3) e per vizi di motivazione/nullità (n.4); la Corte le ha esaminate rigettando i motivi quando infondati o inammissibili.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241 - art. 3

    Principio generale di motivazione degli atti amministrativi richiamato tramite lo Statuto del contribuente per stabilire i contenuti minimi della motivazione richiesta agli atti impositivi.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 7, comma 1 (Statuto del contribuente)

    Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione…

    La Corte applica questo principio agli avvisi di pagamento aventi natura impositiva: essi devono indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche e permettere la comprensione della determinazione dell'importo richiesto.

  • legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1, comma 162

    Richiamata dalla ricorrente nella contestazione sull'obbligo di motivazione; la Corte tuttavia ribadisce l'applicabilità dell'obbligo di motivazione agli atti impositivi anche alla luce dello Statuto del contribuente.

  • codice di procedura civile - art. 366

    Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve riportare testualmente i passi della motivazione del provvedimento amministrativo contestato per consentire la valutazione in cassazione; la mancata osservanza rende inammissibile il motivo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002 - art. 13, comma 1-quater

    Norma relativa al contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Gli avvisi o fatture relativi a tariffe per servizi pubblici (es. TARI/TARES) che comunicano una pretesa tributaria hanno natura impositiva e sono impugnabili davanti alle commissioni tributarie anche se non espressamente elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/1992.
  • Qualsiasi atto che ha ad oggetto la richiesta di un corrispettivo di natura pubblicistica deve rispettare gli obblighi di motivazione ex art. 7 L.212/2000: indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e permettere al destinatario di comprendere il calcolo dell'importo.
  • La carenza di motivazione dell'atto impositivo può determinare la sua nullità o l'annullamento: l'ente impositore deve indicare gli elementi alla base della pretesa per garantire il diritto di difesa del contribuente.
  • Il contribuente ha la facoltà (non l'onere) di impugnare tempestivamente atti non tipizzati dall'art. 19; la mancata impugnazione non preclude la possibilità di contestare la pretesa in sede successiva con atti tipici.
  • In cassazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza: per censurare la motivazione di merito su atti amministrativi va riportato testualmente il passo di motivazione contestato; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.