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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2068/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la pronuncia del C.D.D. di Bologna (procedimento n. 316/2018) che aveva ritenuto l'avv. Mario Barberini responsabile di aver usato indebitamente il titolo di "avvocato" durante un'udienza del 6 giugno 2017 innanzi al Tribunale di Rimini e di aver svolto la funzione di sostituto di altro avvocato senza la scrittura privata autenticata o la dichiarazione congiunta richiesta dall'art. 8 del d.lgs. n. 96/2001. Il ricorrente ha dedotto, con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata indicazione nei capi di incolpazione delle contestazioni poi valutate; 2) violazione del principio "ne bis in idem" (art. 51, comma 2, legge n. 247/2012) per identità di fatti già giudicati; 3) violazione del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.) con riferimento ai procedimenti n. 313/2018 e 314/2018 dichiarati incompetenti; 4) eccesso di potere e vizio motivazionale con riferimento alla valutazione della buona fede e al trattamento di altre annotazioni simili nei documenti prodotti da terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: (1) il vizio formale di parziale trascrizione dei capi di incolpazione non ha leso il diritto di difesa perché il ricorrente era a conoscenza delle contestazioni pertinenti e ha prodotto memorie difensive; (2) il principio del ne bis in idem non opera perché le condotte oggetto dei diversi procedimenti non sono state commesse in tempi coincidenti (le precedenti risalgono a nov. 2015 - feb. 2016, quella rimessa al C.D.D. di Bologna al giugno 2017); (3) la mancata audizione nei procedimenti poi dichiarati incompetenti attiene a vicenda risolvibile davanti al CDD ritenuto competente e non inficia il procedimento relativo al n. 316/2018; (4) sul merito la Corte ha confermato che l'utilizzo non specificato del titolo "avvocato" e l'assenza della scrittura privata o della dichiarazione congiunta integrano la violazione degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 96/2001 e degli artt. 9 e 36 del Codice Deontologico Forense; la mancata richiesta di rettifica del verbale da parte del ricorrente è valutata come elemento che esclude la prova di buona fede. Risultato pratico: confermata la sanzione disciplinare (sospensione di due mesi) e rigetto del ricorso; nessuna liquidazione spese nella sede di cassazione per mancata attività difensiva delle intimazioni; il ricorrente è tenuto al possibile versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 9 Codice Deontologico Forense

    Richiama i doveri di probità, dignità e decoro dell'avvocato; la Corte ha ritenuto che l'uso non specificato del titolo "avvocato" integri una lesione di tali doveri quando possa ingenerare confusione.

  • art. 36, comma 1, Codice Deontologico Forense

    Norma sanzionatoria/disciplinare richiamata per condotte che contrastano con il decoro professionale; la Corte ha ritenuto fondati gli addebiti disciplinari in base a questa disposizione in combinato con il d.lgs. n. 96/2001.

  • art. 7, commi 1 e 2, d.lgs. n. 96/2001

    Stabilisce l'obbligo per l'avvocato stabilito di usare il titolo professionale di origine in forma chiara, aggiungendo l'iscrizione all'ordine o la giurisdizione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia osservato questi obblighi generando confusione.

  • art. 8 d.lgs. n. 96/2001

    Prevede che, per esercitare attività difensive che richiedono nomina di difensore, l'avvocato stabilito debba agire di intesa con un avvocato locale e che tale intesa risulti da scrittura privata autenticata o dichiarazione resa al giudice; la Corte ha confermato che tale formalità non è stata osservata, legittimando la sanzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiama il principio dell'indicazione dei fatti oggetto di decisione nei capi di imputazione; la Corte ha ritenuto che la mancata trascrizione integrale nella sentenza impugnata fosse un vizio formale che però non ha prodotto violazione del diritto di difesa perché il ricorrente conosceva e ha contestato i fatti.

  • art. 51, comma 2, legge n. 247/2012

    Norma relativa al divieto di doppia sanzione disciplinare (ne bis in idem); la Corte ha applicato il principio richiedendo la contemporaneità o identità temporale degli illeciti, che nel caso non sussisteva.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Principi costituzionali relativi al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non siano stati violati in relazione al procedimento n. 316/2018 alla luce della effettiva possibilità di difesa e delle circostanze processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma di cassazione che consente il gravame per motivi di violazione di norme processuali; il ricorrente ha invocato tale articolo per censurare la sentenza CNF ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Disposizione sul contributo unificato: la Corte ha disposto la contestuale annotazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Un avvocato stabilito in altro Stato membro deve indicare sempre il titolo professionale di origine per intero e l'iscrizione all'ordine o la giurisdizione di provenienza per evitare confusione con il titolo di "avvocato" nello Stato ospitante.
  • Per svolgere attività difensiva in sostituzione di un avvocato locale è necessario che l'intesa risulti da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa al giudice (art. 8 d.lgs. 96/2001); la mancanza di tale formalità può integrare responsabilità disciplinare.
  • La valutazione della buona fede del professionista può essere indebolita dall'omessa richiesta di rettifica del verbale quando l'annotazione errata è evidente; la mancata reazione rafforza l'accertamento disciplinare.
  • Il principio del ne bis in idem è applicabile solo se le condotte sanzionate sono temporaneamente coincidenti o integrano la stessa fattispecie: divergenze temporali possono escludere la sua operatività.
  • Vizi formali nella trascrizione dei capi di incolpazione o nei verbali non necessariamente inficiano il diritto di difesa se il soggetto ha avuto effettiva conoscenza delle contestazioni e ha potuto difendersi nel merito.
  • Questioni di incompetenza territoriale vanno fatte valere davanti all'organo successivamente ritenuto competente; la dichiarazione di incompetenza non priva in sé il professionista della possibilità di difendersi sul merito davanti all'organo competente.

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