Cassazione Civile, Sentenza n. 2042/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sorima impugnava una cartella di pagamento emessa da Equitalia Polis per conto di Veritas per euro 49.169,33, relativa al mancato pagamento della tariffa per la gestione e smaltimento rifiuti (TIA) sulle aree portuali di Chioggia Porto. La ricorrente sosteneva che nelle aree in suo possesso si producevano esclusivamente rifiuti speciali, auto-smaltiti tramite affidamento a ditte specializzate, e quindi non sussisteva l'obbligo di pagamento o doveva essere esclusa o ridotta la tariffa. Nei gradi successivi di giudizio è emersa questione sulla competenza impositiva (Comune vs Autorità portuale) e sulla applicabilità della quota fissa della TIA quando il soggetto produce solo rifiuti speciali e li auto-smaltisce.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso di Sorima. Ha confermato che, in mancanza di costituzione dell'Autorità portuale per il porto di Chioggia, la competenza a disciplinare e riscuotere la tariffa spetta al Comune (e per esso a Veritas) e che la cartella riguardava la parte fissa della TIA. La Corte ha ribadito il principio consolidato che la quota fissa della TIA è dovuta indipendentemente dalla effettiva produzione di rifiuti o dal loro auto-smaltimento, perché la quota fissa finanzia i costi fissi e i servizi indivisibili offerti alla collettività; l'autonomo avviamento a recupero incide solo sulla parte variabile della tariffa. Ha dunque respinto le doglianze sulla mancata valutazione delle prove e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali (euro 6.000,00 per compensi professionali + oneri), oltre al contributo unificato previsto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 5
«L'art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507 del 1993 esclude" dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri".
La norma prevede ipotesi di esclusione dalla tassa per aree per le quali non sussiste l'obbligo di conferimento in regime di privativa comunale; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'esclusione trova applicazione solo se per legge è attribuita competenza distinta (es. Autorità portuale) e tale condizione non sussisteva per Chioggia.
d.lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 8
"sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi"
La disposizione riconosce che le competenze comunali in materia di rifiuti si devono interpretare tenendo conto delle disposizioni che istituiscono Autorità portuali; quindi la competenza può essere sottratta al Comune solo se esiste distinta disciplina che assegni la materia all'Autorità portuale.
legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, lett. c)
"affidamento e controllo dell'attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, individuati con decreto del Ministero dei trasporti e della Navigazione"
La norma attribuisce alle Autorità portuali, una volta istituite, competenze sui servizi di interesse generale nei porti (tra cui pulizia e raccolta rifiuti). L'effetto di trasferimento di competenza opera solo quando l'Autorità portuale è effettivamente istituita per il porto.
D.M. Trasporti e della Navigazione 14 novembre 1994, art. 1
"i servizi di interesse generale nei porti... vanno identificati anche nei 'servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti'"
Il decreto individua la pulizia e la raccolta rifiuti tra i servizi di interesse generale portuali che, se ricadenti nella sfera dell'Autorità portuale, diventano competenza di quest'ultima.
d.lgs. n. 22 del 1997 (decreto Ronchi), art. 49
«chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale»
L'art. 49 disciplina la TIA: stabilisce che la tariffa è dovuta da chiunque detenga aree e locali nel territorio comunale e che la TIA è composta da una parte fissa (costi essenziali/servizi comuni) e una variabile (quantità di rifiuti). La parte fissa è finalizzata a coprire costi indivisibili e, perciò, dovuta anche se il singolo non conferisce rifiuti; l'autonomo recupero incide solo sulla parte variabile (riduzione prevista dal comma 14).
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato)
Stabilisce il metodo per calcolare le componenti della TIA (determinazione della parte fissa e variabile), confermando la natura tecnica e oggettiva dei criteri di commisurazione della tariffa.
Massime di principio
- Se non è stata istituita un'Autorità portuale per il porto interessato, la competenza in materia di raccolta e gestione rifiuti resta in capo al Comune, il quale può legittimamente imporre la TIA sulle aree portuali.
- La TIA è composta da una parte fissa e da una parte variabile: la quota fissa è dovuta per la copertura dei costi fissi e dei servizi indivisibili e si applica anche se l'utente produce solo rifiuti speciali o li auto-smaltisce; l'autonomo avviamento al recupero incide esclusivamente sulla parte variabile della tariffa.
- La semplice dimostrazione della produzione esclusiva di rifiuti speciali e del loro auto-smaltimento non esclude automaticamente l'obbligo di pagamento della quota fissa della TIA; può invece giustificare una riduzione proporzionale della parte variabile se debitamente provata.
- In controversie simili è essenziale verificare preliminarmente l'esistenza o meno di una Autorità portuale o di altra normativa che trasferisca competenze al di fuori del Comune: l'esistenza di una competenza legislativamente attribuita a soggetti diversi è condizione per l'esclusione del Comune dall'imposizione.
- Le impugnazioni basate su prova documentale della tipologia e dello smaltimento dei rifiuti devono mirare a contestare la parte variabile della tariffa; per ottenere l'esenzione o l'esclusione dall'imposta è necessario dimostrare che, in base a norme e regolamenti specifici, non sussiste l'obbligo di servizio in regime di privativa comunale.
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